Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 28-09-2011) 11-10-2011, n. 36737 Intercettazioni telefoniche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso l’ordinanza con cui in data 1.3-3.5.2011 il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l’ordinanza cautelare custodiale emessa dal locale GIP il 14.1.2011 nei confronti di N. S., per le imputazioni provvisorie di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e traffico di stupefacenti, ricorre per cassazione il difensore fiduciario del N., con questi motivi:

– violazione dell’art. 309 c.p.p., commi 5 e 10, art. 293 c.p.p., comma 3 e art. 291 c.p.p., e quindi inefficacia della misura, perchè non sarebbero state trasmesse al Riesame, e messi a disposizione della difesa, le trascrizioni delle conversazioni richiamate nell’ordinanza genetica e poi dallo stesso Tribunale, con la conseguente privazione delle conseguenti possibilità di complessiva valutazione probatoria; irrilevante sarebbe il richiamo dell’ordinanza impugnata alla disciplina dell’art. 268 c.p.p., anche perchè l’accesso alle registrazioni non avrebbe potuto comunque essere tempestivamente soddisfatto;

– violazione dell’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c e art. 268 c.p.p., comma 2, mancando nel verbale delle operazioni l’indicazione del nominativo dell’interprete di lingua albanese che aveva tradotto le conversazioni intercettate, il che avrebbe impedito l’apprezzamento sull’affidabilità della traduzione, non evincibile dalla coerenza interna delle frasi risultanti dalla stessa;

– violazione dell’art. 273 c.p.p. in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e art. 309 c.p.p., comma 9, perchè il Tribunale avrebbe ignorato le deduzioni difensive a sostegno della conclusione dell’estraneità di N. all’attività criminale associata, non essendo a lui riferibile con certezza la locuzione "l’uomo delle macchine" ed il riferimento a " T.", motivando in modo apparente sul punto; omesso e travisante sarebbe il confronto con il punto dell’attribuzione da parte di M. a N. dell’agguato in occasione della restituzione dello stupefacente (importato dall’Albania), incompatibile con il vincolo associativo, anche per la prospettata gestione dello stupefacente in forma autonoma e non nell’interesse comune associativo; prive di riscontro sarebbero le dichiarazioni dei collaboratori S. e F., comunque irrilevanti per la configurabilità del delitto associativo, così come quelle di M. relative ad altre presunte consegne di droga.

2. Il ricorso va rigettato.

Quanto al primo motivo, la censura pare, nella sua formulazione, presupporre che al GIP siano state trasmesse le trascrizioni, o i file audio, poi non inviate al Riesame; ma così non risulta, stante il contenuto dell’ordinanza impugnata, che presuppone che pure allo stesso GIP non fossero stati trasmessi i testi integralmente trascritti. Se allora la censura va apprezzata come generica doglianza che, a prescindere da quanto in concreto a suo tempo trasmesso al GIP, comunque una volta proposta di Riesame quei testi avrebbero dovuto essere trasmessi d’ufficio, con la conseguente possibilità della difesa di averli in tal modo a disposizione, anche sotto tale aspetto il motivo è manifestamente infondato. Infatti, anche dopo le sentenze della Corte costituzionale n. 336/2008 (che consente al destinatario di misura cautelare personale di ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate utilizzate ai fini dell’adozione delle misure cautelari, anche se non depositate) e delle Sezioni unite di questa Corte n. 20300 del 22.4 – 27.5.2010 Lasala, non vi è alcun obbligo di trasmissione da parte del p.m., anche in esito ad eventuale richiesta della difesa, dei brogliacci o dei file audio; nè vi è alcun obbligo generale e generico del Tribunale per il Riesame di acquisire tali atti e di ascolto dei file audio (Sez. 6, sent. 37014 del 23.9-15.10.2010). Egualmente per quanto riguarda le trascrizioni grafiche.

La Corte costituzionale ha infatti affermato il diverso – diritto del difensore ad ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate; e la sentenza delle Sezioni unite ha inteso affrontare le problematiche concrete poste dall’affermazione di quel principio, risolvendole nel senso che ove la parte abbia tempestivamente richiesto al p.m. i files audio e non li abbia ottenuti, senza una spiegazione del p.m. la cui fondatezza è esaminabile dal giudice del Riesame, quest’ultimo, in conseguenza della nullità generale a regime intermedio intervenuta nel procedimento di acquisizione della prova, non può utilizzare per la decisione le conversazioni intercettate i cui files audio erano stati richiesti (Sez. 6, sent. 24.6 – 1.9.2010 in proc. Vinci). In particolare, quindi, la sentenza Lasala non ha innovato la giurisprudenza consolidata di questa Corte suprema, secondo cui è sufficiente la trasmissione, da parte del p.m., di una documentazione sommaria ed informale, che dia conto del contenuto delle conversazioni quali riferito allo stato della richiesta negli atti di polizia giudiziaria (e non solo nei ed brogliacci, rilevando anche note o notizie di reato articolate che, comunque, appunto riferiscano anche sinteticamente i contenuti delle conversazioni, con una sommaria trascrizione o un riferimento riassuntivo: Sez. 6, sent.

49541 del 26.11.2009 e la stessa sentenza Lasala, paragrafo 5.0).

Tale giurisprudenza dimostra l’infondatezza anche della censura (che pure contestualmente parrebbe essere stata dedotta) di una sorta di illegittimità dell’avere il GIP in ipotesi deciso senza avere trascrizioni o brogliacci completi.

Nè le oggettive difficoltà connesse alla ristrettezza dei tempi possono rilevare per imporre soluzioni alternative a quelle indicate dal legislatore e dalla giurisprudenza richiamata. E’ l’intero istituto del "riesame" che sconta la necessaria sommarietà della cognizione avendo il legislatore, senza manifesta irrazionalità, privilegiato la tempestività sulla completezza della verifica, del resto non incongrua alla natura propria di primo immediato controllo, che lascia poi del tutto impregiudicata ogni successiva iniziativa delle parti anche, ad esempio, in termini di richiesta di revoca basata sulla evidenziazione di materiale probatorio non già espressamente valutato. il secondo motivo in rito è manifestamente infondato. Per ribadita giurisprudenza di questa Corte, infatti, la traduzione costituisce attività e momento ulteriore e distinto dalla mera operazione di intercettazione, sicchè l’omessa indicazione del nominativo dell’interprete nel verbale delle operazioni, redatto ex art. 268 c.p.p., comma 2, non ne determina alcuna nullità (Sez. 6, sent.

24141/2008; Sez. 6, sent. 30783/2007; l’apparente diversa conclusione di Sez. 1, sent. 12954/2008 riguarda contesto procedimentale nel quale era comunque assorbente la tardivita dell’eccezione).

Oltretutto, in ogni caso l’eventuale nullità del verbale delle operazioni (salvo il caso dell’inesistenza) non determina l’inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate secondo l’autorizzazione giudiziale (Sez. 1, sent. 8836/2010; Sez. 6, sent.

30783/2007; Sez. 4, sent. 49306/2004).

In ordine al terzo motivo, va innanzitutto evidenziata la manifesta infondatezza e, al tempo stesso, la genericità della censura sull’individuazione del N. quale il T. mpapocchia/ uomo delle macchine: sul punto l’argomentazione del Tribunale è stringente, in coerente adesione alla dinamica dei fatti che descrive e che conducono, con motivazione nè apparente nè contraddittoria o manifestamente illogica, ad individuare proprio il N. (in particolare, il succedersi dei contatti fino all’accertata partecipazione di N. all’incontro del 21.7.2007 ed agli eventi conseguenti: pagg. 7-9). il Tribunale ha poi spiegato (pag. 10 – 12) perchè la fornitura che da origine alla droga in parte sequestrata dopo quell’incontro (capo B) costituisse non un acquisto occasionale da parte del N., bensì la manifestazione dello stabile collegamento tra l’associazione degli albanesi ed il gruppo a lui facente capo, con la permanente disponibilità all’acquisto della droga gestita dai primi, in termini di costanti relazioni, sì da integrare proprio una delle possibili forme di partecipazione (Sez. 6, sent. 1174/2008), disattendendo espressamente l’argomento difensivo relativo alle convergenti dichiarazioni di F. e S.. Quanto all’argomento relativo all’agguato, con cui effettivamente il Riesame non si confronta, va osservato come nella stessa prospettazione difensiva (richiesta di riesame allegata al ricorso in diligente ed efficace applicazione del principio di autosufficienza dell’impugnazione avanti questa Corte suprema), l’attribuzione al N. era solo ipotizzata: è evidente che da una mera ipotesi non possono trarsi conseguenze logiche che presuppongono la corrispondenza al vero del contenuto di fatto della stessa, si trattava, in altri termini, di censura in sè originariamente contraddittoria o non rilevante.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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