Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 28-09-2011) 11-10-2011, n. 36736

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 26 aprile 2011, il Tribunale della Libertà di Palermo su ricorso di D.V.G., sottoposto alla misura custodiale massima, perchè indagato dei delitti di maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale in danno dei figli V. di anni 7 e F., di anni 9, dal Gip di quel Tribunale, con ordinanza emessa l’8 aprile 2011, riteneva insussistenti i gravi indizi in ordine al delitto di cui all’art. 609 bis c.p. e art. 609 ter c.p., u.c. e revocava per l’effetto la misura carceraria applicando quella degli arresti domiciliari, che reputava adeguata rispetto gli altri due delitti.

2. Ricorre il PM presso quel Tribunale e deduce mancanza di motivazione perchè il giudice distrettuale non ha tenuto conto che la bambina era stata sottoposta a consulenza ginecologica, che ne aveva attestato la avvenuta deflorazione; pertanto, l’atto, valutabile anche se sopravvenuto al compendio, raccolto ed offerto in valutazione al Gip, attestava che la parte offesa era oggettivamente riscontrata e faceva venir meno il rilievo di inattendibilità che aveva condotto all’annullamento dell’ordinanza in parte qua. In ogni caso, la motivazione era affetta da illogicità, poichè individuava una inadeguatezza delle dichiarazioni della figlia, sotto il profilo che esse fossero state riferite de relato dagli operatori sociali, con cui la piccola si era confidata, e non invece assunte con le modalità protette previste dal codice; invece le dichiarazioni de relato, contraddittoriamente utilizzate peraltro per gli altri 2 reati, possono secondo il ricorrente ben valere in sede cautelare come indizi; la violazione dell’art. 228 c.p.p., comma 3 non avrebbe poi alcuna incidenza sulla attendibilità della bambina.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e si impone l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al giudice distrettuale per un nuovo esame.

2. Il tribunale del riesame ha, infatti, adottato un iter motivazionale in parte basato su erronea interpretazione delle norme ed in parte ancorato ad una contraddittoria valutazione del dati probatori.

3. Non è invero esatta la osservazione, perchè del tutto non incidente sulla credibilità delle accuse mosse al padre dalla minore, che la audizione della stessa sia avvenuta ad opera della assistente sociale e non con le forme codicistiche protette. Il decidente ha, sul punto, fatto coincidere la verifica della credibilità con il medito seguito per la raccolta degli indizi, laddove l’auspicato ascolto del minore, tramite perizia o consulenza ex art. 228 c.p.p., avrebbe al più consentito l’utilizzazione degli elementi acquisiti, nell’ambito della funzione percettiva e recettiva solo ai fini dell’esercizio della funzione critico – scientifica ("solo ai fini dell’accertamento peritale" dice la norma) e non certo la acquisizione dei risultati istruttori non utilizzabili dal giudice per l’accertamento della verità processuale (cfr. Cass. pen. sez. 3 13.11.2007 n. 2001 e sentenza n. 6887 del 19/01/2011).

4. Pertanto, il vaglio critico sulle dichiarazioni della bambina non poteva poggiare sul dubbio della informalità, con cui le notizie era state acquisite dal personale di assistenza, tanto più che non è stato spiegata, mentre andava accuratamente indicata, la ragione per cui le modalità piuttosto dettagliate dei contatti sessuali fossero frutto di una visione distorta dei fatti ed in che modo la modalità confidenziale con cui erano state riferite aveva inciso sulla alterazione o aveva suggestionato la confidente. Nè al riguardo le ipotesi formulate nel provvedimento che la bambina sia stata indotta ad aggravare le accuse contro i genitori per instabilità emotiva, ritorsione contro gli indagati o paura di essere agli stessi restituita appaiono ancorate a dati di fatto, non essendo spiegata ed individuata, mentre avrebbe dovuto esserlo, la genesi della detta visione distorta, molto dettagliatamente esposta alle persone che la accudivano, dopo il suo allontanamento dalla famiglia.

5. Tanto più che le medesime modalità di ascolto erano state adottate per la audizione dell’altro minore, la cui negazione dei fatti viene privilegiata, senza alcuna spiegazione, in base al solo obbiettivo confronto delle due posizioni contrapposte.

6. Il ragionamento è dunque sbilanciato, posto che una fonte, per così dire neutra rispetto alla imputazione, viene svalutata, senza una specifica logica indicazione di un parametro di maggiore obbiettività e credibilità (ed anzi essendo il narrato dell’uno più che conciso e scarno rispetto a quello ampiamente descrittivo dell’altra) rispetto la fonte accusatoria.

7. Il Tribunale, poi, ha del tutto omesso l’esame dei risultati della consulenza ginecologica in atti, che risulta dall’esame degli atti regolarmente allegata ed in ordine alla quale non è ravvisabile alcun divieto di acquisizione, ancorchè non presente nel fascicolo del PM, per motivi tecnici, al momento della presentazione della domanda di provvedimento cautelare al GIP di Termini Imerese.

8. Nel procedimento di riesame è legittima l’acquisizione di dichiarazioni ed atti di indagini sfavorevoli all’indagato, raccolti dopo l’emissione dell’ordinanza custodiate ed il cui verbale sia rimasto a disposizione della difesa, in quanto dall’art. 309 c.p.p., comma 5, non è consentito desumere il principio per cui al P.M. è interdetta la facoltà di trasmettere gli elementi sopravvenuti a sfavore dell’indagato. (Sez. 3, Sentenza n. 3838 del 08/01/2009, Sez. 4, Sentenza n. 15082 del 24/02/2010).

9. E’ ovvio che invece il giudice distrettuale avrebbe dovuto esprimersi sugli accertamenti medico-legali condotti sulla minore, che offrivano ulteriori elementi di valutazione e della credibilità della stessa e della sussistenza del compendio indiziario e dello spessore dello stesso.

10. In definitiva, gli atti sono da rimettere al giudice di merito che procederà ad un nuovo esame del quadro indiziario, tenendo conto della ignorata documentazione medica, e di quanto sopra indicato in tema di pecche motivazionali, e valutando in concreto la attendibilità della minore, in relazione al contesto relazionale nella quale si è svolta la vicenda che la interessa ed alla sua capacità concreta di percepire la realtà e raccontarla.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Palermo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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