Cass. civ. Sez. II, Sent., 14-03-2012, n. 4087

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nel corso di un procedimento penale nei confronti di M.A. e altri, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza conferiva al geometra N.L.P. l’incarico di consulente tecnico d’ufficio (c.d. Perizia SYSTEC s.r.l.).

Espletato l’incarico, il P.M. liquidava in favore del consulente tecnico d’ufficio la somma di Euro 2.328,39 oltre spese .

Avverso il decreto di liquidazione, N.L.P. proponeva opposizione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170.

Il Presidente del Tribunale di Cosenza, con ordinanza depositata il 26 maggio 2010, in parziale accoglimento dell’opposizione, ha rideterminato il compenso spettante all’opponente in Euro 7.254,12 e le spese in Euro 2.200,00.

Per la cassazione di questa ordinanza, N.L.P. ha proposto ricorso ex art. 111 Cost., comma 7; l’intimato P.M. non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Il collegio ha deliberato l’adozione delle motivazione semplificata nella redazione della sentenza.

Preliminare alla stessa esposizione dei motivi del ricorso è il rilievo che il procedimento di opposizione al decreto di liquidazione si è svolto a contraddittorio non integro.

Lo stesso ricorrente, invero, riferisce che l’incarico di consulenza gli era stato affidato nel corso di un procedimento penale a carico di M.A. e altri.

Rileva il Collegio che l’opposizione del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, in esito al cui procedimento è stata emessa dal Presidente del Tribunale di Cosenza l’ordinanza oggetto del ricorso per cassazione, si è svolta in violazione del necessario contraddittorio con l’imputato del procedimento penale, nell’ambito del quale è stata esperita la consulenza tecnica d’ufficio.

Risulta dagli atti di causa che nel predetto giudizio di opposizione il contraddittorio è stato instaurato esclusivamente nei confronti dell’Ufficio del pubblico ministero e dell’Agenzia delle entrate, mentre nessuna notifica del ricorso in opposizione e del pedissequo decreto è avvenuta nei confronti degli imputati M.A. e altri.

Questa Corte (Cass., sez. 2^, n. 4739 del 2011) ha già affermato che, in tema di procedimento di opposizione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, per la liquidazione dei compensi al perito, l’imputato, parte del processo al quale l’attività dell’ausiliario è riferita, è senz’altro interessato al ricorso con cui il perito si dolga dell’insufficiente liquidazione, atteso che il maggior onere derivante dalla richiesta riforma del provvedimento impugnato ha una ricaduta nei suoi confronti; è pertanto viziato da nullità, per violazione del principio del contraddittorio, il provvedimento emesso in Camera di consiglio senza che all’imputato ed al suo difensore sia stata notificato l’avviso dell’udienza camerale.

Tale nullità si ricollega ad un difetto di attività del giudice a quo, al quale incombeva l’obbligo di adottare un provvedimento per assicurare il regolare contraddittorio del processo, e può essere rilevata anche d’ufficio nel giudizio di cassazione.

La riscontrata nullità impone, decidendo sul ricorso, di cassare l’ordinanza impugnata e di rinviare la causa al Tribunale di Cosenza perchè, in persona di diverso magistrato, provveda in camera di consiglio sul giudizio di opposizione previa l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli imputati.

Il giudice del rinvio provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sul ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Cosenza in persona di diverso magistrato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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