CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE – 12 aprile 2011, n. 14541. In tema di concorso nel reato di corruzione.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Fatto e diritto

1- Il Gup del Tribunale di Torino, con sentenza 10/10/2006, all’esito del giudizio abbreviato, condannava G.C., previa concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante e sulla recidiva contestate, a pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di seguito specificati, ritenuti in continuazione tra loro:
– capo 10: artt. 110, 81 cpv., 319, 319 bis e 321 c.p., perché, in concorso con F.D.A. (funzionario ANAS Torino) e M.G. (imprenditore), giudicati separatamente, aveva svolto il ruolo di intermediario tra i due, concretizzatosi: a) nel comunicare al secondo le richieste di denaro o di altre utilità (uso prolungato e gratuito di un’autovettura "Mercedes ML") avanzate dal primo, per compiere o avere compiuto atti contrari ai doveri d’ufficio, consistiti nel preferire o avere preferito l’impresa "M. srl" nell’affidamento dei lavori di manutenzione della rete stradale di competenza del Compartimento ANAS di Torino; b) nel consegnare, in più occasioni, al pubblico funzionario il denaro contante ricevuto dal M. in esecuzione dell’accordo corruttivo (tra il 2001 e il febbraio 2004);
– capo 11: artt. 81 cpv. c.p., 8 D. lgv. n. 74/2000, perché, nella qualità di amministratore della "Cave Calcestruzzi Costruzioni snc", al fine di consentire al M. l’evasione dell’imposta sui redditi e dell’iva, aveva emesso, negli anni 2000, 2001 e 2003, fatture per prestazioni inesistenti (dall’1/12/2000 al 30/11/2003).
2- A seguito di gravame dell’imputato, la Corte d’Appello di Torino, con sentenza 5/6/2009, riformando in parte la decisione di primo grado, che confermava nel resto, concedeva, in relazione alla violazione finanziaria commessa nell’anno 2000, l’attenuante di cui al terzo comma dell’art. 8 D. lgv. n. 74/2000, comma 3 prevalente sulla recidiva, riteneva unica violazione l’emissione delle fatture relative all’anno 2001, riduceva la misura della pena principale inflitta e applicava le pene accessorie previste dalla normativa penale tributaria, che andavano ad aggiungersi a quelle conseguenti alla condanna per corruzione e già applicate in primo grado.
Il Giudice distrettuale riteneva che il materiale probatorio acquisito conclamava la colpevolezza dell’imputato in ordine ai reati ascrittigli.
Il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti era provato dagli accertamenti espletati dalla Guardia di Finanza e dalle dichiarazioni confessorie del M.. Quanto al concorso – da extraneus – nel reato di corruzione, la Corte di merito perveniva alla decisione adottata facendo leva sulla confessione e sulla contestuale chiamata in correità del M., il cui racconto, per precisione, coerenza, spontaneità, assenza di spinte calunniose, era assolutamente attendibile e descriveva, nel dettaglio, i termini del rapporto corruttivo intercorso col D.A., per garantirsi l’affidamento dei lavori di manutenzione stradale, ed il ruolo di intermediario svolto dal Cambareri nella vicenda; tale racconto trovava riscontro: a) nelle testimonianze di Marro Enrico (responsabile amministrativo dell’impresa "M.") e Angeli Giovanni (collaboratore del M.), i quali avevano riferito che il D.A. era il "referente" dell’impresa "M." all’interno dell’ANAS e aveva ricevuto "omaggi e regali", per favorire detta azienda nell’assegnazione dei lavori; b) nelle ammissioni del D.A. di avere avuto in uso l’autovettura "Mercedes ML" di proprietà del M. e di avere ricevuto dallo stesso, in più occasioni, somme di denaro; c) nell’ammissione del Cambareri di essersi effettivamente attivato perché venisse soddisfatta la richiesta del D.A. di utilizzare il citato veicolo; d) nel dato oggettivo, emerso anche dagli esiti delle intercettazioni telefoniche, che la vettura era rimasta, per un lungo periodo, nell’uso esclusivo e completamente gratuito del pubblico ufficiale, tanto che anche le relative spese di gestione (manutenzione ordinaria e straordinaria, benzina, assicurazione, pedaggi autostradali) erano state sostenute dall’impresa "M. srl"; e) nel rapporto di confidenza ed amicizia che legava il Cambareri sia al M. che al D.A., tanto che con quest’ultimo, in particolare, intratteneva colloqui aventi ad oggetto l’aggiudicazione "alle persone giuste" delle gare indette dall’ANAS (cfr. esiti intercettazione telefonica 15/6/2004), il che certamente era indice di una sorta di commistione tra pubblico e privato e di un anomalo inserimento del Cambareri nel mercimonio delle pubbliche funzioni esercitate dal D.A..
3- Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione sul formulato giudizio di responsabilità per il reato di corruzione: la chiamata in correità effettuata dal M. era inattendibile e non era confortata da riscontri estrinseci individualizzanti.
4- Il ricorso è inammissibile.
Le doglianze in esso articolate, infatti – per un verso – si risolvono in non consentite censure in tatto alla ritenuta attendibilità intrinseca della chiamata in correità e – per altro verso – si rivelano manifestamente infondate in relazione alla contestata sussistenza dei riscontri esterni a detta chiamata.
Quanto al primo aspetto, la sentenza in verifica riposa su un iter argomentativo che da conto, in maniera adeguata e logica, delle ragioni che giustificano la valutazione positiva circa la credibilità soggettiva del dichiarante M., apprezzata in base a dati e circostanze attinenti direttamente alla sua persona, e l’attendibilità intrinseca della chiamata di correo, desunta dalla spontaneità, dalla verosimiglianza, dalla precisione, dalla completezza della narrazione dei fatti.
Tale valutazione, proprio perché immune da vizi di manifesta illogicità, deve rimanere prerogativa esclusiva del giudice di merito e non può essere posta in discussione in questa sede, sovrapponendo ad essa un diverso e alternativo apprezzamento dei dati di fatto acquisiti, interpretandoli – peraltro – alla luce di canoni meramente possibilistici. Quanto al secondo aspetto, la sentenza di merito deduce i riscontri individualizzanti dai plurimi elementi più sopra richiamati e li valuta, in un’ottica complessiva e coordinata, sulla base di rilievi logici che in modo coerente e fondato riconducono all’imputato riscontri singolarmente non univoci rispetto alla sua persona.
Correttamente, pertanto, la Corte territoriale, sulla base della chiamata di correo, alla quale va riconosciuto valore di prova e non di mero indizio, e dei riscontri probatori ad essa estrinseci, ricostruisce la vicenda corruttiva nei termini illustrati, pervenendo al giudizio conclusivo di colpevolezza dell’imputato.
5- Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della somma, che stimasi equa, di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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