T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 09-11-2011, n. 2683

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe che le aveva negato il rinnovo del permesso di soggiorno per asserita pericolosità sociale e mancanza di uno stabile lavoro.

La cittadina extracomunitaria faceva presente di essere in Italia dal 2000 dove attualmente vive con il marito e due figli e di aver ottenuto in più occasioni il rinnovo del permesso di soggiorno

Il ricorso si articola su quattro motivi.

Il primo censura la violazione degli artt. 4,comma 3, e 5,comma 5, D.lgs. 286\98 e degli artt. 3 e 13 DPR 394\99 oltre all’eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti ed erronea individuazione dei presupposti di fatto e di diritto.

Il provvedimento afferma erroneamente che la ricorrente non svolge alcuna attività lavorativa mentre la stessa fin dal 2003 lavora presso la cooperativa Bathor in Vigevano come socio di cooperativa di produzione e lavoro con contratto a tempo indeterminato con regolare versamento dei contributi.

Il secondo ed il terzo motivo lamentano l’errata applicazione dell’art. 4,comma 3, D.lgs. 286\98ed il difetto di istruttoria poiché il giudizio di pericolosità sociale è fondato su alcune segnalazioni all’Autorità giudiziaria mai seguite da condanne che non consentono cero una valutazione di pericolo presunto e che sono inidonee a far considerare la ricorrente come pericolosa socialmente dal momento che non si tiene conto che la stessa svolge regolare attività lavorativa e vive in un normale contesto familiare con il conseguente rispetto dovuto alla vita privata e familiare ai sensi dell’art.8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo..

Il quarto motivo eccepisce la violazione dell’art. 31,comma 3, D.lgs. 286\98 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e illogicità in quanto non è stata valutata la sua condizione di madre di due bambini in tenera età che non possono essere comunque privati del loro riferimento genitoriale anche derogando ad altre disposizioni in favore del diritto all’unità familiare ed alla tutela dei minori.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato.

La ricorrente ha provato di aver in essere un regolare rapporto di lavoro con una cooperativae pertanto non risulta priva dei mezzi di sussistenza anzi occupandosi insieme alpadre dei suoi figli anche del mantenimento dei minori.

Il primo motivo posto a fondamento del diniego è pertanto insussistente in via di fatto e frutto di un’incompleta istruttoria.

Ma anche il giudizio di pericolosità espresso non si sottrae alle censure formulate.

Le segnalazioni all’autorità giudiziarie non sembrano aver superato la fase delle indagini preliminari e pertanto sono allo stato inidonee a fondare un giudizio di pericolosità sociale.

L’accoglimento delle censure sulla motivazione del provvedimento esonerano il Collegio dal dover esaminare la possibilità di concedere un permesso per motivi di famiglia dal momento che non vi sono ragioni sufficienti per negare il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

Il provvedimento va pertanto annullato dovendo l’amministrazione procedere ad una nuova valutazione che tenga conto degli elementi di fatto emersi nel processo e delle indicazioni formulate con la presente sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come on dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.000 oltre C.P.A. ed I.V.A. ed al rimborso del contributo unificato ex art. 13,comma 6 bis,D.P.R. 115\02, nella somma di Euro 300.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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