Cass. civ. Sez. II, Sent., 14-03-2012, n. 4085

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso della L. n. 794 del 1942, ex artt. 28 e 29, depositato in data 2 febbraio 2009, l’Avv. S.F., assumendosi quale creditore dell’Arch. D.G.M. per prestazioni professionali relative ad undici procedimenti civili, chiedeva al Tribunale di Brindisi la liquidazione dei conseguenti compensi nella misura di Euro 52.095,76. Nella mancata costituzione del resistente, il giudice designato del Tribunale adito, con ordinanza camerale depositata il 3 marzo 2010, ravvisata la congruità della prova documentale delle prestazioni professionali rese e della misura dei compensi invocati, liquidava, in favore dell’istante professionista, la somma così come richiesta, oltre IVA e CPA come per legge, condannando il D.G. anche al pagamento delle spese del procedimento. Avverso tale ordinanza (non notificata) ha proposto ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. il D.G.M. e l’intimato Avv. S.F. ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo formulato il ricorrente ha dedotto l’inesistenza della notificazione dell’atto introduttivo e del pedissequo decreto giudiziale del procedimento speciale di cui ai ricordati della L. n. 794 del 1942, artt. 28 e 29 (e, conseguentemente, della successiva ordinanza in questa sede ammissibilmente impugnata con il rimedio straordinario di cui all’art. 111 Cost., comma 7) perchè effettuata presso una località ed una residenza a lui del tutto sconosciute ed estranee (in c.da (OMISSIS)), e, quindi, prive di alcuna attinenza, collegamento o relazione con il destinatario (il cui recapito era sito nella stessa contrada di (OMISSIS) ma in Via (OMISSIS)).

1.1. Il motivo è infondato e deve, pertanto, essere respinto.

Dalle acquisizioni documentali tempestivamente prodotte nell’interesse del controricorrente (esaminabili anche in questa sede in virtù della natura processuale del vizio denunciato) è emerso che il ricorso introduttivo del procedimento previsto dalla L. n. 794 del 1942, artt. 28-29, congiuntamente al pedissequo decreto giudiziale, furono in prima battuta notificati al D.G. presso il suo domicilio sito in (OMISSIS), ove era ubicata la sede dell’omonima impresa individuale, per come evincibile dall’aggiornata visura della competente Camera di commercio (pure ritualmente versata in atti). In particolare, per quanto rilevabile dalla relata di notifica e dalle attestazioni riportate sui due avvisi di ricevimento, risulta riscontrato che l’Ufficiale giudiziario si era recato presso il suddetto domicilio del D. G. e, una volta constatata la sua assenza e quella di altri soggetti idonei a riceverla ai sensi dell’art. 139 c.p.c., aveva provveduto ai conseguenti adempimenti prescritti dall’art. 140 c.p.c. depositandone copia nella casa comunale, affiggendo il relativo avviso alla porta dell’ufficio del destinatario e dandone notizia con raccomandata con avviso di ricevimento. Successivamente l’agente postale, non rinvenendo presso l’anzidetto domicilio alcuna delle persone abilitate a ricevere il plico, aveva immesso nella cassetta postale l’avviso del deposito, poi successivamente eseguito, presso il locale ufficio postale, con la conseguenza che la notificazione si era venuta a perfezionare nei confronti del destinatario (non essendo stato il relativo plico ritirato presso l’ufficio postale) una volta trascorsi dieci giorni dalla relativa spedizione (così come prescritto dallo stesso art. 140 c.p.c., come integrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010).

Peraltro, dalla stessa documentazione legittimamente allegata nella produzione di parte dell’Avv. S., si desume che, nel corso della celebrazione della prima udienza del procedimento, potendo apparire probabile che il D.G. non avesse ricevuto notizia del ricorso, lo stesso ricorrente aveva chiesto apposito termine per procedere alla rinnovazione della notificazione presso la residenza del D.G. sita in (OMISSIS), che veniva eseguita procedendo con le stesse modalità di cui all’art. 140 c.p.c., sulla scorta delle attestazioni compiute dall’Ufficiale giudiziario nella inerente relata, dalla quale si evince che lo stesso aveva tentato la notifica ai sensi dell’art. 139 c.p.c. proprio presso l’indicato indirizzo, confermando, perciò, di aver ivi rinvenuto il recapito del D.G., senza, però, poter procedere, alla consegna del plico per assenza del destinatario e di uno dei soggetti legittimati a riceverlo per legge. A fronte di tali risultanze il ricorrente ha dedotto l’inesistenza delle notificazioni assumendo che la sua residenza era ubicata in via (OMISSIS) e non in via (OMISSIS) della stessa contrada e nella medesima città. Tuttavia, il D.G., oltre a non contestare la legittimità della prima notificazione eseguita presso il suo domicilio coincidente con la sede legale della sua impresa individuale, non ha offerto alcun idoneo riscontro della sua deduzione, avendo prodotto un certificato di residenza nel Comune di Ostuni nel quale risulta indicata l’ubicazione della sua abitazione in contrada (OMISSIS) (la stessa, peraltro, ove era stata eseguita la seconda notificazione, senza l’aggiunta di alcuna ulteriore specificazione) ed una fotocopia del frontespizio di una raccomandata inviatagli dal Comune di Ostuni che non assume alcuna idonea valenza probatoria, tenendo conto sia della mancata prova dell’esito relativo al suo recapito che delle attestazioni compiute dal competente Ufficiale giudiziario all’atto della notificazione presso il suddetto indirizzo.

Del resto, la verosimiglianza della circostanza della ritualità (anche) della seconda notificazione si ricava, altresì, dal contenuto della raccomandata ex art. 547 c.p.c., inviata dalla Banca popolare di Bari (quale istituto di credito terzo pignorato) il 19 aprile 2010, nella quale è attestato che il D.G. (il quale aveva, evidentemente, fornito tale indicazione) era residente in (OMISSIS). Pertanto, sulla scorta di tali elementi ed avendo riguardo ad entrambe le notificazioni eseguite nei confronti del D.G. rispettando le relative modalità di legge, deve affermarsi che le notificazioni stesse sono sia esistenti che valide, poichè le stesse risultano effettuate in luoghi (quelli relativi al domicilio presso la sede dell’impresa individuale e alla residenza privata) legittimamente riferibili al destinatario, che non possono, perciò, qualificarsi privi di alcuna attinenza o riferimento o collegamento con lo stesso (potendo, solo in questo caso, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, configurarsi la fattispecie dell’inesistenza: cfr. Cass. n. 10278 del 2001; Cass. n. 17555 del 2008 e, da ultimo, Cass. n. 6470 del 2011, ord.). Oltretutto, è altrettanto incontestabile che, in tema di notificazioni, per contestare il contenuto della relata di notifica, ove è attestato che l’ufficiale giudiziario ha compiuto tutte le formalità prescritte, è necessaria la proposizione della querela di falso, esercitando l’ufficiale giudiziario pubbliche funzioni, con la conseguenza che i suoi atti soggiacciono alla disciplina di cui all’art. 2700 c.c., perchè attestanti le operazioni da lui compiute (cfr., per tutte, Cass., n. 4193 del 2010).

2. In definitiva, alla stregua delle esposte ragioni, il ricorso del D.G. deve essere integralmente rigettato, con la sua conseguente condanna, in quanto soccombente, al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

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