T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 09-11-2011, n. 2682

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Questura ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio presentata dalla ricorrente in quanto non avrebbe superato il minimo di verifiche di profitto stabilito dalla legge.

La ricorrente impugna l’atto per i seguenti motivi.

I) Eccesso di potere per mancata comunicazione del preavviso di rigetto.

II) Violazione dell’art. 46 de. T.U. Immigrazione in quanto prima della notifica dell’atto la ricorrente avrebbe superato altri 3 esami e comunque sarebbe affetta da malattia che rallenterebbe il suo curriculum di studio.

Alla camera di consiglio del 8 novembre 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione previo avviso alle parti.

2. Il ricorso è infondato.

Il primo motivo è infondato in quanto l’amministrazione ha notificato alla ricorrente la comunicazione di avvio del procedimento e di preavviso di rigetto. Tale comunicazione non è andata a buon fine a causa dell’irreperibilità della medesima.

Il secondo motivo è infondato in quanto la ricorrente dimostra di aver superato nel 2008 (primo anno di corso) due esami di cinese e nel 2011 (primo anno fuori corso), dopo l’adozione dell’atto di rigetto, altri due esami di cinese ed uno di informatica.

E’ chiaro quindi che il numero di esami superati non rispetta il minimo stabilito dalla legge neppure per il caso di gravi malattie.

In merito occorre rilevare che il certificato medico, del tutto generico, è successivo alla ricezione del provvedimento di rigetto, per cui non può essere preso in considerazione.

A ciò si aggiunge che l’aver superato in sostanza solo esami di cinese dimostra che l’attività di studio ha carattere fittizio.

In definitiva quindi il ricorso dev’essere respinto.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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