Cass. civ. Sez. II, Sent., 14-03-2012, n. 4080 Distanze legali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di riassunzione notificato il 30-12-1992 T. G., N.G., N.A., N.D. e S.M.S. convenivano dinanzi al Tribunale di Palermo la società CO.SI.TUR, per sentirla condannare all’arretramento dell’edificio in corso di costruzione, sito all’angolo tra le vie (OMISSIS), sino ad una distanza rispetto al confine con il fondo edificato degli attori, avente accesso da via (OMISSIS), non minore della metà dell’altezza del nuovo fabbricato e, in subordine, non inferiore ai due terzi di detta metà; il tutto oltre al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio.

Nel costituirsi, la convenuta contestava la fondatezza della domanda, rilevando che il proprio edificio, alto 32 metri, aveva un distacco di metri 6,5 dal confine con la particella degli attori, non inferiore a quello minimo previsto dagli artt. 51, 57 e 59 comma 7 delle norme di attuazione del P.R.G. di Palermo.

Con sentenza del 22-10-2002 il Tribunale di Palermo condannava la società CO.SI.TUR a regolarizzare l’edificio, eliminando le parti eccedenti il distacco minimo previsto dagli artt. 72 e 51 delle norme di attuazione del P.R.G. (indicato in motivazione in metri 14,42), o a uniformare la larghezza del fronte S.O. dell’edificio, eliminando le canalizzazione dell’area condizionata. Condannava, inoltre, la convenuta al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede.

Avverso la predetta decisione proponevano appello principale T. G., S.M.S. e N.D. (la quale precisava di essere divenuta proprietaria anche delle quote immobiliari già appartenenti a N.G. e N.A.) e appello incidentale la Finanziaria Immobiliare s.r.l. in liquidazione, incorporante per fusione la CO.SI.TUR. s.p.a..

Con sentenza depositata il 19-2-2010 la Corte di Appello di Palermo, in accoglimento dell’appello incidentale, rigettava la domanda proposta dagli attori. In motivazione, la Corte territoriale rilevava che nella specie era applicabile il comma 7 dell’art. 59 delle norme di attuazione del P.R.G. del Comune di Palermo vigente al tempo dell’edificazione, che prevede una riduzione fino ai due terzi dei distacchi fissati per i vari tipi edilizi quando uno dei fronti tra i quali si misura la distanza abbia lunghezza non superiore ai 13 metri. Essa osservava, infatti, che le norme in materia di distacchi debbono applicarsi con riguardo a ciascuna delle porzioni definite con i lotti confinanti e che, pertanto, pur raggiungendo, nel suo complesso, il fronte dell’edificio ex CO.SI.TUR. (avente un’altezza di metri 32,05) una lunghezza di metri 13,25, ai fini del citato art. 59 si doveva prendere in considerazione solo il fronte che prospettava sul fondo T., avente una lunghezza compresa tra i 6 e i 13 metri, e non anche la parte che prospettava su altro fondo, di proprietà di terzi estranei al giudizio. Il giudice del gravame, inoltre, riteneva applicabile anche l’ulteriore riduzione del distacco ad un terzo, prevista nel medesimo art. 59, comma 7 (non essendovi nel fondo T. un edificio frontistante di lunghezza uguale o superiore a m. 13), nonchè quella del 10%, prevista dall’art. 51 delle norme di attuazione in caso di elementi non paralleli. Secondo la Corte di Appello, pertanto, la distanza del fabbricato della convenuta dal confine, pari a metri 6,15, doveva ritenersi rispettosa di quella minima prevista dalle citate norme urbanistiche, pari a metri 4,82.

Per la cassazione di tale sentenza ricorrono T.G., N.D., L.C.G., L.C.N., L.C. F. e Lo.Co.Gi., gli ultimi quattro nella qualità di eredi di S.M.S., sulla base di cinque motivi.

La Finanziaria Immobiliare s.r.l. in liquidazione resiste con controricorso, con il quale ha altresì proposto ricorso incidentale, basato su un unico motivo.

In prossimità dell’udienza le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

1) Con il primo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione dell’art. 12 disp. gen., art. 873 c.c., L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 4, artt. 51, 57, 59, 63, 72 delle norme di attuazione del piano regolatore generale del Comune di Palermo, approvato con D.P. Regione Siciliana 28 giugno 1962, n. 110/A. Sostengono che le norme sui distacchi previste dalle disposizioni di attuazione del piano regolatore riguardano "le costruzioni che sorgono su proprietà confinanti" (art. 57), considerate nella loro interezza. Deducono, pertanto, che la Corte di Appello ha errato nel prendere in considerazione, ai fini della misurazione delle distanze, soltanto "ciascuna delle porzioni definite con i lotti confinanti", e nel ritenere conseguentemente applicabili le riduzioni dei distacchi previste dall’art. 59 comma 7 delle norme attuative del piano regolatore generale di Palermo del 1962.

Con il secondo motivo viene dedotta l’insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’affermazione secondo cui le norme in materia di distacchi devono applicarsi con riguardo a ciascuna delle porzioni definite con i lotti confinanti.

Con il terzo motivo viene denunciata la violazione dell’art. 12 disp. gen., art. 873 c.c., L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 4, artt. 51, 59, 72 norme di attuazione del P.R.G. del Comune di Palermo, in relazione all’applicazione dell’ulteriore riduzione del 10% prevista dall’art. 51 delle norme attuative nei caso di elementi non paralleli Con il quarto motivo si lamenta l’insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’applicabilità della detta riduzione del 10%, non avendo la Corte di Appello accertato la sussistenza del presupposto di fatto stabilito del citato art. 51, e cioè che la distanza media tra gli elementi considerati non sia inferiore a quella minima prescritta.

Con il quinto motivo i ricorrenti, denunciando la violazione dell’art. 873 c.c., L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 4, artt. 7, 10, 48, 51, 59, 72 delle norme di attuazione del P.R.G. del Comune di Palermo, assumono che la Corte territoriale non ha considerato che l’edificio dei ricorrenti e quello della resistente appartengono a due diverse zone edilizie e che, dovendo il distacco dal confine essere calcolato, ai sensi dell’art. 59, comma 3 delle norme attuative, "in conformità del relativo tipo edilizio", l’edificio ex CO.SI.TUR., che appartiene al tipo edilizia "Lettera A), deve essere posto ad una distanza dal confine uguale "alle altezze da tutti i lati anche su strada". 2) I primi due motivi di ricorso, che per ragioni di connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.

L’art. 59 comma 7 delle norme di attuazione del piano regolatore generale di Palermo del 1962 dispone che "i distacchi fissati per i vari tipi edilizi possono essere ridotti quando uno dei fronti fra i quali si misura il distacco abbia una lunghezza inferiore a ml. 13.

In tal caso, se il fronte è minore di ml. 6,00, il distacco può essere ridotto a 1/2; se la lunghezza del fronte è compresa tra i ml. 6 e i ml. 13, il distacco può essere ridotto fino ai 2/3.

Qualora i fronti siano ambedue inferiori a ml. 13,00, il distacco può essere ridotto ad 1/3…".

Nel caso in esame, il Tribunale aveva ritenuto inapplicabili le riduzioni previste dalla citata disposizione regolamentare, sul rilievo che l’intero fronte sud ovest dell’edificio ex CO.SI.TUR. ha una lunghezza (m. 13,25) superiore a 13 metri.

Il giudice del gravame è invece pervenuto a conclusioni opposte, muovendo dalla premessa in fatto che il lotto di terreno già di proprietà CO.SI.TUR. confina con due autonomi lotti di terreno contigui, di cui uno appartenente agli odierni ricorrenti e l’altro a tali M., estranei al presente giudizio, e rilevando, in punto di diritto, che le norme in materia di distacchi debbono applicarsi con riguardo a ciascuna delle porzioni definite con i lotti confinanti.

Sulla base di tali considerazioni, la Corte territoriale ha ritenuto che, ai fini della riduzione fino ai 2/3 prevista dal citato art. 59 comma 7, si deve prendere in considerazione solo il fronte dell’edificio della convenuta prospettante sul fondo T., avente una lunghezza compresa tra i 6 e i 13 metri, e non anche la parte relativa a fondo M.. Essa, inoltre, nel dare atto che l’edificio T. ha un fronte lungo 12,50 metri e, quindi, inferiore a 13 metri, ha ritenuto applicabile anche l’ulteriore riduzione del distacco ad un terzo, previsto nei medesimo comma 7 dell’art. 59.

Le valutazioni espresse al riguardo dal giudice di merito si sottraggono alle censure mosse dai ricorrenti, essendo sorrette da una motivazione adeguata e congrua sul piano logico e corretta sotto il profilo giuridico.

Premesso che nella specie si verte in materia di osservanza delle prescritte distanze dal confine, si osserva che il confine da prendere in considerazione non può che essere quello di demarcazione tra il fondo degli attori (che hanno invocato il rispetto della distanza con riguardo alla costruzione eretta dalla resistente al di là del confine) e quello della convenuta.

In tale ottica, appare esatto ritenere che, ai fini dell’applicazione delle riduzioni dei distacchi dai confini previste dal menzionato art. 59 comma 7 delle norme di attuazione del piano regolatore generale di Palermo del 1962, non debba tenersi conto dell’intera lunghezza del fabbricato ex CO.SI.TUR., ma della sola porzione che fronteggia il lotto degli attori: è solo con riferimento a tale parte di edificio, infatti, che questi ultimi potrebbero pretendere l’eventuale arretramento, in caso di riscontrata violazione delle norme sulle distanze.

Nel caso in esame la Corte di Appello, con apprezzamento in fatto non sindacabile in questa sede, ha accertato che sia la lunghezza del fronte del fabbricato della convenuta prospiciente la proprietà T. che questa del fronte dell’edificio degli attori prospiciente la proprietà della resistente sono inferiori a 13 metri. Correttamente, pertanto, essa ha ritenuto la sussistenza dei presupposti richiesti ai fini dell’applicabilità della riduzione fino ad un terzo del distacco minimo dal confine prevista dalla norma regolamentare in esame.

Come è stato evidenziato nella sentenza impugnata, in forza di tale riduzione, la distanza minima dal confine (da determinarsi in relazione all’altezza degli edifici) va calcolata, tenuto conto dell’altezza di m. 32,05 del fabbricato ex CO.SI.TUR., in. 5,35 metri; misura che risulta in concreto rispettata, avendo la Corte territoriale dato atto che il predetto edificio si trova ad una distanza minima dal confine T. di 6,15 metri.

3) Il rigetto dei primi due motivi di ricorso comporta l’assorbimento del terzo e del quarto. Poichè, infatti, già in forza delle riduzioni previste dall’art. 59 comma 7 delle norme di attuazione del piano regolatore generale vigente all’epoca della costruzione, il fabbricato della convenuta deve ritenersi rispettoso della distanza legale dal confine T., risulta del tutto superfluo verificare se sussistano o meno i presupposti per l’applicazione dell’ulteriore riduzione del 10% prevista dall’art. 51 delle stesse norme attuative in relazione ad elementi non paralleli.

4) Il quinto motivo è inammissibile, prospettando una questione che non risulta trattata nella sentenza impugnata e che, richiedendo accertamenti in fatto, non può essere dedotta in Cassazione.

Per costante orientamento di questa Corte, infatti, i motivi del ricorso per cassazione devono investire a pena di inammissibilità questioni che hanno formato oggetto del giudizio di secondo grado, non essendo consentito in sede di legittimità la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorchè rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, quando esse presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Corte di Cassazione (Cass. 27 agosto 2003, n. 12571; Cass. 24 maggio 2003, n. 8247).

5) Con l’unico motivo la ricorrente incidentale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione alla compensazione delle spese di doppio grado, disposta dalla Corte di Appello in mancanza di specifiche ragioni giustificatrici.

Il motivo è privo di fondamento.

Come è stato chiarito da questa Corte, nel regime (applicabile ratione temporis nella fattispecie) anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), pur dovendo il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese "per giusti motivi" trovare un adeguato supporto motivazionale, a tal fine non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento, purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dai complesso della motivazione posta a base della decisione adottata, (tra le tante v. Cass. 2-12-2010 n. 24531; Cass. 31-7-2009 n. 17868; Cass. 23-3-2009 n. 6970; Cass. Sez. Un. 30-7-2008 n. 20598 e 20599).

Nel caso in esame, la statuizione impugnata deve ritenersi adeguatamente motivata con il riferimento alla "complessità della questione trattata"; complessità che risulta obiettivamente comprovata dalle decisioni di segno opposto rese dai giudici di merito, e che costituisce una giustificazione non irragionevole della disposta compensazione delle spese di giudizio.

6) In ragione della reciproca soccombenza delle parti, dovuta al rigetto di entrambi i ricorsi, va disposta la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta sia il ricorso principale che quello incidentale e compensa le spese del presente grado.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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