T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Trento Sez. Unica, Sent., 09-11-2011, n. 276 Concessione per nuove costruzioni contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La sig.ra T. è proprietaria della p.ed. 814 nel Comune di Besenello, un edificio di civile abitazione fabbricato in aderenza, per parte di un lato, con la p.ed. 438 con la quale, in origine, formava un compendio unitario.

2. La ricorrente espone che nell’anno 1993 il fratello, sig. Dino T., proprietario della p.ed. 438, un immobile agricolo in parte destinato a residenza, aveva presentato all’Amministrazione comunale la domanda per ottenere la concessione edilizia per ampliare lo stabile, al fine di ricavare un alloggio di complessivi 380 mc. Con concessione di edificare n. 75/93, del 28.6.1993, il Comune lo ha autorizzato ad eseguire i lavori secondo il progetto allegato redatto dal geom. Alberto Battisti.

Il nuovo corpo di fabbrica è stato realizzato nel 1994 e, il 12 gennaio 1995, a seguito di frazionamento, è stato eretto quale p.ed. 814 "casa e cortile". Contestualmente, il sig. Dino T. ha venduto la neo formata unità immobiliare ai sig.ri C.D. e F. T.; quest’ultima ne ha acquistato la piena proprietà nel 1999.

3. Il 16.3.2007 la deducente ha presentato all’Amministrazione locale la richiesta di concessione in sanatoria per la legittimazione urbanistica dell’unità immobiliare di cui alla p.ed. 814, per aver chiuso il vano passante con il corpo di fabbrica di cui alla p.ed. 438, per il cambio di funzioni del primo piano e per la sistemazione interna con cambio di funzioni della soffitta. Il 26.6.2008, dopo aver esperito il contraddittorio procedimentale, l’Amministrazione ha denegato la sanatoria per le opere abusivamente eseguite.

4. Con ricorso ritualmente notificato e depositato la ricorrente ha impugnato il citato provvedimento comunale reiettivo, esattamente citato in epigrafe, deducendo il seguente articolato motivo:

– "violazione ed erronea applicazione degli artt. 36 e ss. del piano urbanistico comprensoriale della Vallagarina in vigore dal 2.10.1991, nonché degli artt. 44 e ss. delle n.t.a. del p.r.g. di Besenello; eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e di motivazione; violazione ed erronea applicazione della disciplina provinciale in materia di aree agricole". L’istante afferma che i due alloggi sarebbero stati ricavati a seguito della "ristrutturazione – ampliamento" dell’edificio originario e contesta pertanto la mancata applicazione al caso di specie del comma 14 dell’art. 36 delle n.t.a. del piano urbanistico comprensoriale della Vallagarina che, nelle aree agricole, consentiva la realizzazione di due unità abitative per ciascuna costruzione ristrutturata. Allega poi che l’intervento non avrebbe mutato la destinazione d’uso del piano sottotetto, da sempre parte dell’unità abitativa e per il quale sono state versati gli oneri concessori. Sottolinea, infine, che l’art. 44 delle n.t.a. comunali permetterebbe nelle aree agricole la conservazione della destinazione d’uso in atto alla data di entrata in vigore del piano regolatore.

5. Nei termini di legge si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale intimata chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato.

6. In prossimità dell’udienza di discussione le parti hanno presentato memorie illustrative delle rispettive posizioni.

7. Alla pubblica udienza del 27 ottobre 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Motivi della decisione

1. Con il ricorso in esame la sig.ra T., proprietaria della p.ed. 814, un edificio con annesso cortile di pertinenza situato in un’area urbanisticamente classificata agricola del Comune di Besenello, ha impugnato il diniego comunale al rilascio di una concessione edilizia in sanatoria per le opere abusivamente realizzate nel 1994 sulla p.ed. 438.

2. Preliminarmente, per la compiuta comprensione della vicenda di causa, il Collegio ritiene necessario ricapitolare i seguenti fatti:

– la concessione edilizia rilasciata dal Comune di Besenello nel 1993 al sig. Dino T. aveva autorizzato "l’ampliamento" del fabbricato agricolo, di cui alla p.ed. 438, tramite "lo sviluppo ulteriore della volumetria esistente"; era stato così disposto che al fabbricato esistente fosse aggregato un nuovo corpo di fabbrica (nella relazione si legge in proposito: "con una soluzione del tipo "case a schierà che trova larga applicazione nella tradizione costruttiva locale"), collocato nella "parte sud del grande terrazzo"; per la novella struttura era stato previsto un deposito al piano terra, una soffitta "praticabile" e l’ampliamento della parte abitativa al primo piano; la complessiva volumetria dell’alloggio così ingrandito ammontava a 380 mc.;

– il piano urbanistico comprensoriale, all’art. 37, stabiliva che nelle aree agricole fosse consentita la costruzione di fabbricati ad uso abitativo nella misura di un alloggio per impresa agricola e per un volume massimo di 400 mc. residenziali, sempreché il conduttore fosse iscritto alla sezione prima dell’albo degli imprenditori agricoli;

– il comma 5 dell’art. 39 del piano urbanistico comprensoriale stabiliva che gli edifici esistenti potessero essere ampliati una sola volta, per il 40% dell’esistente a scopi produttivi e per il 10% a scopi diversi;

– la concessione datata 1993 era stata rilasciata ai sensi delle citate norme in quanto, anche a seguito dell’ampliamento, l’alloggio per il conduttore dell’azienda agricola non avrebbe superato i 400 mc.;

– la nuova struttura edilizia è stata realizzata nel 1994 senza il passaggio che avrebbe dovuto collegarla all’edificio preesistente;

– nel 1995, a seguito di frazionamento, è stata separata dalla p.ed. 438, è stata catastalmente individuata come p.ed. 814 e, con atto di compravendita del 12.1.1995, il sig. Dino T. l’ha ceduta alla sorella, odierna ricorrente;

– nell’anno 2007 la sig.ra T., intenzionata ad ampliare la sua proprietà, ha chiesto al Comune il rilascio della concessione in sanatoria affinché, sostanzialmente, fosse legittimata l’esistenza urbanistica della nuova unità immobiliare;

– l’Amministrazione comunale ha negato il titolo in sanatoria affermando che l’edificio di causa è ubicato in un’area agricola, disciplinata dall’art. 46 delle n.t.a., e che la suddivisione dell’originaria p.ed. 438 in due unità immobiliari distinte ed autonome, oltre alla realizzazione di ulteriori spazi residenziali nel sottotetto:

– contrasta con le norme del piano urbanistico comprensoriale vigente al momento della realizzazione delle opere abusive;

– contrasta con le norme del piano regolatore generale intercomunale in vigore al momento dell’istanza di sanatoria, atteso che nelle aree agricole sono ammessi solo fabbricati agricoli specializzati e rustici.

3. La ricorrente – sostenendo che quello realizzato nel 1994 sarebbe da inquadrare come un intervento di "ristrutturazione – ampliamento" – contesta le conclusione del Comune asserendo che:

– quanto alla normativa previgente, alla fattispecie di causa sarebbe applicabile il comma 14 dell’art. 36 delle n.t.a del piano urbanistico comprensoriale, ove era stabilito che la ristrutturazione degli edifici rurali poteva portare alla realizzazione di due unità abitative per ogni costruzione ristrutturata, in quanto gli interventi di ristrutturazione potevano modificare in più e in meno il volume e/o la superficie iniziali dei fabbricati sui quali si operava;

– quanto alla disciplina in vigore attualmente, il comma 2 dell’art. 44 delle n.t.a comunali consente la conservazione della destinazione in uso mentre l’art. 8, comma 2, permette la ristrutturazione a fini residenziali modificando il volume senza introdurre limitazioni in ordine al numero delle unità abitative realizzabili.

4. Passando all’esame del merito, il ricorso è infondato.

Occorre primariamente rammentare che l’art. 129 delle legge urbanistica provinciale 5.9.1991, n. 22, vigente ratione temporis, stabiliva che la concessione in sanatoria potesse essere rilasciata "quando l’opera risulti conforme agli strumenti urbanistici in vigore e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell’opera, sia al momento della presentazione della domanda" (comma 1), mentre restava salvo "il potere di rilasciare la concessione edilizia quando sia conforme, al momento del rilascio, alle norme urbanistiche vigenti e non in contrasto con quelle adottate" (comma 8).

5a. Quanto alla compatibilità delle opere delle quali è stata chiesta la sanatoria con la disciplina urbanistico – edilizia vigente nel 1994, periodo nel quale sono state realizzate, essa va dunque valutata previa la corretta qualificazione delle opere abusivamente realizzate.

In proposito, il Collegio non può condividere la tesi della ricorrente che qualifica quello eseguito quale un intervento di "ristrutturazione – ampliamento" con riuso di un edificio rurale, perché:

– l’intervento assentito prevedeva non la ristrutturazione dell’edificio originario ma solo l’ampliamento dello stesso con un nuovo corpo di fabbrica da erigersi in aderenza, in parte sfalsata, al corpo principale e ad esso collegato con un’apertura; inoltre, si sarebbe dovuta mantenere un’unica unità immobiliare con un volume pari a 380 mc. residenziali;

– l’intervento eseguito nel 1993 non rientra nelle opere di ristrutturazione, ossia in quelle indirizzate ad "adeguare l’edificio a nuove e diverse esigenze anche con cambio della destinazione d’uso… variando l’impianto strutturale interno e distributivo dell’edificio, modificandone l’aspetto architettonico, formale, i tipi ed il modo d’uso dei materiali, purché le murature perimetrali non vengano demolite", come stabiliva l’art. 77 bis della l.p. 5.9.1991, n. 22, come introdotto dall’art. 15 della l.p. 15.1.1993, n. 1, vigente quindi all’epoca dei lavori di causa;

– all’opposto, le opere poste in essere sono state eseguite tutte all’esterno delle murature perimetrali erigendo un nuovo corpo di fabbrica parzialmente aderente al primo;

– la parte di unità immobiliare realizzata nel nuovo fabbricato ha poi acquisito una propria autonomia funzionale: dal cortile si accede al piano terra che è collegato con i piani superiori tramite una scala interna; al primo piano vi sono stanze, disimpegni, la cucina e un bagno; al piano sottotetto vi sono stanze, un ripostiglio e un bagno;

– la nuova unità immobiliare, che medio tempore ha acquisito anche un’individualità catastale, è stata ceduta a terzi, la sig.ra T. attuale ricorrente, la quale ha presentato la domanda di sanatoria qui in esame;

– la sanatoria, conseguentemente, è stata chiesta per la sola nuova p.ed. 814; la relativa istanza, infatti, non comprende alcun intervento abusivo che abbia interessato l’altro corpo di fabbrica, ossia la p.ed. 438 appartenente ad altro proprietario;

– anche dalla documentazione fotografica allegata agli atti di causa emerge, con evidenza, quanto affermato dall’Amministrazione nel provvedimento impugnato, ossia che il nuovo intervento strutturale abusivamente eseguito ha di fatto comportato il raddoppio del volume dell’immobile preesistente (cfr., doc. n. 4 in atti dell’Amministrazione).

5b. Da ciò discende che non è dunque possibile invocare l’applicazione del comma 14 del previgente art 36 delle n.t.a. comprensoriali perché non vi è stato né un "riuso di un edificio rurale" né una "ristrutturazione dello stesso per ricavarvi due unità abitative". L’edificazione nel 1994 del nuovo volume edilizio si è tradotta, invece, in un intervento di nuova costruzione, non consentito dalla disciplina urbanistica allora in vigore.

6. L’abuso del quale si chiede la sanatoria non risulta poi compatibile con lo strumento urbanistico vigente al momento di presentazione della relativa istanza poiché:

– sul piano normativo, l’art. 44 delle n.t.a. del piano regolatore comunale ammette nelle aree agricole solo "fabbricati agricoli specializzati e quelli rustici", ma consente "la conservazione delle destinazioni d’uso in atto" alla data del 2.10.1991 (comma 2), mentre, al comma 14, permette il riuso dei rustici, degli edifici rurali e produttivi purché realizzati prima della stessa data;

– sul piano fattuale, come dichiarato dalla stessa ricorrente, l’edificio di causa è stato invece realizzato nel 1994.

7. Tale accertamento – l’abuso realizzato non è conforme né allo strumento urbanistico vigente al momento della sua realizzazione né a quello in vigore al momento della presentazione della domanda di sanatoria – è sufficiente a fondare la legittimità del provvedimento comunale che non ha rilasciato la concessione in sanatoria.

8. Sono, di conseguenza, irrilevanti per la definizione della vicenda di causa le osservazioni della ricorrente volte ad evidenziare:

– che, nel 1994, quando la Provincia di Trento aveva autorizzato, ai sensi dell’art. 44 della allora vigente l.p. 31.8.1981, n. 17, il trasferimento del vincolo di indivisibilità ventennale, posto a garanzia dei mutui agevolati e gravante sui terreni dell’azienda agricola del sig. Dino T., da una particella fondiaria ad altre individuate particelle, al fine di aumentare la zona di pertinenza intorno all’edificio, abbia specificato che il trasferimento del vincolo avrebbe potuto essere registrato in occasione della prevista operazione di compravendita con la sorella dell’allora istante (cfr., doc. n. 9 in atti della ricorrente);

– che l’intervento non avrebbe determinato il cambio di destinazione d’uso tra categorie funzionalmente autonome, non potendosi considerare tale l’utilizzo a fini abitativi del sottotetto; inoltre, si segnala che il proprietario originario aveva versato gli oneri concessori per tutto l’ampliamento volumetrico assentito, senza distinzione tra piani utilizzati a fini abitativi e piano sottotetto.

A queste osservazioni è agevole replicare che:

– l’indicazione contenuta nella nota del Dipartimento provinciale per l’agricoltura si sostanziava in un mero suggerimento sulla tempistica per effettuare le operazioni immobiliari previste dal sig. Dino T. che non si è concretizzato in un’autorizzazione o nella legittimazione, ai sensi della normativa urbanistica, ad alienare parte dell’unità immobiliare;

– costituisce principio giurisprudenziale risalente che il procedimento di determinazione del contributo di concessione è autonomo rispetto a quello volto al rilascio della concessione edilizia, avendo ad oggetto finalità e interessi differenti, e concludendosi con un provvedimento diverso da quello che ha concesso il titolo a costruire, autonomamente impugnabile ed anche suscettibile di annullamento senza alcuna ripercussione sul titolo edilizio (cfr., C.d.S., sez. V, 20.6.1983, n. 254). Da ciò consegue che nessuna contraddittorietà può essere denunciata in questa sede tra quanto assentito dal titolo edilizio del 1993, quanto in fatto successivamente realizzato e quanto allora preteso per gli oneri di concessione.

9. In conclusione, sulla base delle argomentazioni sovraesposte, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)

definitivamente pronunciando sul ricorso n. 281 del 2008, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore del Comune di Besenello che liquida complessivamente in Euro 3.000,00 (tremila), (di cui Euro 2.500,00 per onorari ed Euro 500,00 per diritti), oltre ad I.V.A. e C.P.N.A. ed al 12,5% sull’importo degli onorari e dei diritti a titolo di spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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