Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-03-2012, n. 4059 Ratei arretrati

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Roma con sentenza del 15.4.22004 rigettava la domanda di P.K.A. nei confronti dell’INPS di pagamento della somma indicata in ricorso a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati su trattamento pensionistico attribuito in ritardo nonchè la domanda (proposta con altro ricorso poi riunito al primo) di corresponsione di un’ulteriore somma a titolo di rivalutazione ed interessi legali sulla riliquidazione del trattamento pensionistico con l’attribuzione dei benefici pensionistici, corrisposta in ritardo. Sull’appello della K. la Corte di appello di Roma con sentenza de 6.7.2009 rigettava l’appello. La Corte territoriale rilevava che, pur in assenza di una quietanza relativa al pagamento delle dette somme, questa – alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte – può essere sostituita da " una presunzione semplice fondata su elementi discrezionalmente apprezzati dal giudice come gravi, precisi e concordanti". Nel caso in esame il ricorrente non aveva negato di aver ricevuto gli importi che l’Istituto aveva eccepito di aver corrisposto e gli Istituti di credito delegati dall’INPS avevano attestato di avere emesso i titoli indicati dall’INPS, titoli effettivamente riscossi; doveri di lealtà processuale imponevano una contestazione più precisa circa la mancata percezione dei detti titoli. Circa la data della liquidazione, questa non era stata contestata.

Ricorre P.J. quale erede della K. con un motivo;

resiste l’INPS con controricorso.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riguardo agli artt. 2697 e 1199 c.c. ed agli ex artt. 115 e 116 c.p.c. Si era dato valore di prova ad una comunicazione del debitore che certamente non costituisce atto di quietanza. L’Ente pubblico è tenuto, più di una parte privata, all’esibizione di una quietanza.

Il motivo appare infondato. La Corte territoriale ha recepito l’orientamento di questa Corte, che si condivide pienamente, secondo cui pur dovendo in via di principio il debitore esibire una quietanza attestante il pagamento del credito, questa può essere sostituita da una presunzione raggiunta sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti, liberamente apprezzabili dal giudice. Si a tal proposito affermato che "in tema di prova dell’estinzione satisfattiva del debito dell’ente pubblico previdenziale, la regola in base alla quale il debitore che effettui il pagamento ha diritto al rilascio della quietanza ( art. 1199 cod. civ.) non esclude che il pagamento possa essere provato per presunzioni occorrendo, al fine di escludere l’ammissibilità di mezzi di prova diversi, un’apposita prescrizione di legge al pari della disposizione contenuta nella legge di contabilità generale ( R.D. n. 2440 del 1923, art. 55) e nel relativo regolamento ( R.D. n. 827 del 1924, art. 26 ss.) per i pagamenti eseguiti dallo Stato, non applicabile, all’Inps" (cass. n. 23142/2009; cfr. anche cass. n. 1817/2007). Nel caso in esame non solo l’INPS ha eccepito di avere corrisposto le somme richieste, ma gli Istituti di credito delegati dall’INPS all’emissione dei titoli hanno attestato che gli stessi sono stati emessi e riscossi e il ricorrente non ha specificamente contestato di aver incassato le dette somme (nè lo contesta espressamente neppure con il ricorso in cassazione). Pertanto la motivazione offerta dalla Corte territoriale per giustificare la ritenuta presunzione che il credito sia stato effettivamente estinto appare persuasivo ed immune da vizi logici e del tutto coerente con l’orientamento, come detto, di questa Corte.

Si deve quindi rigettare il proposto ricorso; stante la natura della controversia e l’epoca della proposizione del ricorso introduttivo, nulla sulle spese.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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