Cons. Stato Sez. IV, Sent., 10-11-2011, n. 5943 Giustizia amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il giudice di primo grado, con la sentenza in epigrafe, ha accolto il ricorso, condannando "ai sensi di cui in motivazione" e "…. per quanto addebitabile al comportamento del suo concessionario" il Programma Straordinario Edilizio Residenziale Città di Napoli, organo delegato dal CIPE al quale è subentrato il Comune di Napoli, al risarcimento del danno ingiusto cagionato alla ricorrente, odierna intimata, con l’occupazione "divenuta illegittima dell’area di sua proprietà".

Ha inoltre condannato il Consorzio, quale concessionario del predetto "Programma" prima, e successivamente del Comune di Napoli, in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente delle spese ed onorari di causa.

La sentenza è stata impugnata unicamente dal Consorzio Co.Ri., che ne chiede l’integrale riforma sulla base degli atti prodotti per la prima volta in questo giudizio, seppure sicuramente esistenti all’epoca del ricorso introduttivo e contenenti la prova documentale dell’assoluta legittimità del procedimento d’occupazione d’urgenza e di espropriazione dell’area dell’intimata, ricorrente in primo grado.

Resiste la parte intimata, chiedendo il rigetto del gravame, del quale afferma anche, preliminarmente, l’inammissibilità sotto vari profili.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

All’udienza del 18 ottobre 2011 il ricorso è stato chiamato e trattenuto in decisione.

L’esame della questione di merito deve essere preceduto dall’esame delle eccezioni d’inammissibilità dedotte da parte appellata.

Con la prima si assume che parte appellante è priva della legittimazione ad impugnare, non avendo la sentenza impugnata pronunciato alcuna condanna di merito nei suoi riguardi, e non potendo essa sostituirsi alla parte effettivamente soccombente e come tale legittimata ad impugnare.

Il motivo è infondato, considerato che, se è vero che il Comune di Napoli, subentrato al "Programma", non ha proposto impugnazione, ciò non di meno l’eccezione trascura di considerare che il Consorzio Co.Ri. ha subìto, per effetto della sentenza impugnata, una esplicita soccombenza con la pronuncia di condanna alle spese di causa, con ciò solo venendosi a trovare nella condizione per essere autonomamente legittimato ad impugnare anche al solo fine di ottenere la rimozione di tale esito sfavorevole, sempre che non si limiti a contestare tale esito, ma, come in effetti nella specie è accaduto, vengano da esso avanzate critiche alle valutazioni di merito contenute nella motivazione della sentenza impugnata, da cui la condanna discende in quanto statuizione dipendente.

La prima delle eccezioni d’inammissibilità deve essere quindi respinta.

Con il secondo profilo d’inammissibilità parte resistente deduce la violazione dell’art.345 c.p.c. secondo comma, richiamato dall’art.104 c.p.a., essendo stati prodotti in appello nuovi documenti.

Anche la seconda eccezione non merita condivisione.

L’art. 345, comma 3 c.p.c., ad avviso della Sezione, deve essere interpretato nel senso che, ferma restando, sul piano generale, l’inammissibilità dei nuovi mezzi di prova e quindi anche di produzioni documentali nel grado d’appello, il giudice dell’impugnazione è abilitato ad ammettere, oltre a quelle prove che le parti dimostrino di non aver potuto proporre per causa ad esse non imputabile, quelle prove che ritenga, nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite, indispensabili, in quanto suscettibili di un’influenza causale che non può essere definita soltanto rilevante, ma che è anche determinante nella decisione finale della controversia.

A giudizio della Sezione, in particolare, l’indispensabilità, cui si riferisce la norma in esame, ai fini del prevalere dell’esigenza di assicurare al processo un risultato conforme alla verità sostanziale (C.d.S., Sez. V, 8 marzo 2011, n. 1465), deve essere intesa come capacità di determinare un positivo accertamento dei fatti di causa, che sia decisivo per giungere ad un completo rovesciamento della decisione cui è pervenuto il primo giudice.

Ora, nel caso in esame, gli atti prodotti da parte appellante permettono, appunto, di rovesciare il convincimento del giudice di primo grado, a giudizio del quale la condanna contestata in questa sede doveva essere pronunciata in ragione dell’occupazione senza titolo dell’area di proprietà della parte che ha promosso il giudizio.

Sennonché parte appellante, con i documenti prodotti a sostegno del gravame, offre la prova: a) che l’occupazione dell’area di proprietà di parte intimata, iniziata con l’ordinanza n.11320 del 10 gennaio 1992, è stata più volte prorogata, per effetto della protrazione del vincolo espropriativo, ex art.9 del d.lvo 354/1999, cui vincolo la cui efficacia temporale, per tutte le aree della legge 219/1981 sulla ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del 1980, si è protratta fino al 31 marzo 2009; b) che con decreto sindacale n.56 del 13 settembre 2006 è stato dichiarato l’esproprio definitivo dell’area dell’intimata, per il quale in data di poco antecedente (3 aprile 2006) è stata versata alla Cassa DD.PP. la relativa indennità.

Tutto ciò dà modo alla Sezione di affermare nel merito, superata anche l’eccezione in parola, in vista, per l’appunto della loro decisività (dei documenti in questione), che, attraverso i predetti documenti depositati da parte appellante per la prima volta in questo giudizio, seppure già esistenti nel corso del giudizio di primo grado, diviene del tutto insussistente l’occupazione senza titolo dell’area della parte intimata, considerato anche che in questa sede non è emersa, né è stata dedotta alcuna invalidità o inefficacia che abbia inciso sul procedimento d’occupazione d’urgenza e di espropriazione in argomento.

In forza delle considerazioni che precedono l’appello, in conclusione, deve essere accolto.

Sussistono motivi per compensare integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, lo accoglie e, per l’effetto, riforma la sentenza impugnata.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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