Cons. Stato Sez. IV, Sent., 10-11-2011, n. 5941

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il capitano (ora Ten. Colonnello) della Guardia di Finanza S. B. ha proposto al TAR Lazio il ricorso per chiedere l’annullamento della mancata inclusione nel quadro normale di avanzamento, a scelta, al grado di Maggiore, formato per l’anno 1998, deducendo a tal fine sia l’eccesso di potere in senso assoluto, cioè astraendo dalla comparazione con altri candidati, che l’eccesso di potere in senso relativo, cioè effettuando la comparazione con altri candidasti.

Con la sentenza in epigrafe, della quale l’Amministrazione appellante chiede la riforma, il ricorso di primo grado è stato accolto soltanto in parte.

In particolare, il primo giudice dopo aver ha respinto tutte le deduzioni articolate nell’ambito dell’eccesso di potere in senso assoluto, come anche di quasi tutte quelle annoverate dal ricorrente nell’eccesso di potere in senso relativo, ha condiviso poi la doglianza con la quale il ricorrente ha lamentato che rispetto al candidato D. ""sarebbe stato illegittimamente discriminato in sede di attribuzione del punteggio relativo alla voce "qualità professionali", pur avendo egli ottenuto la qualifica di eccellente con ben tre anni di anticipo rispetto a quest’ultimo candidato, rispetto al quale dagli atti di causa non sarebbero emersi altri elementi valutabili che, oltre alla maggiore anzianità di servizio di cinque anni, potessero bilanciare, ictu oculi, la sua manifesta e rilevante inferiorità quanto alla voce "qualità professionali", in modo da giustificare la posizione di preminenza attribuitagli nel punteggio, e quindi nella graduatoria"".

Per completezza va aggiunto che il primo giudice ha dichiarato "assorbite le censure dedotte con riferimento ai maggiori P. e D. T. pure attinenti all’asserita penalizzazione subita……per la voce qualità professionali".

La sentenza di primo grado viene contestata dall’Amministrazione appellante per essere errata alla luce dell’ampia e costante giurisprudenza di questo Consesso e di questa Sezione in particolare, in tema di giudizio di avanzamento degli ufficiali della FF.AA.

Nessun’altra parte del giudizio di primo grado, ancorché intimata con il gravame, si è costituita.

L’appello è fondato.

Il giudice di primo grado in modo preciso e completo ha esposto le linee essenziali cui è da tempo ispirata la giurisprudenza del giudice amministrativo in tema di giudizi di avanzamento degli ufficiali delle FF.AA..

Rispetto alla specificità della questione all’esame, è in particolare meritevole di condivisione l’assunto del primo giudice per il quale la Commissione d’avanzamento nel valutare i precedenti di carriera degli ufficiali aspiranti all’iscrizione in quadro, esprime un giudizio complessivo, espressione di ampia discrezionalità tecnica, sulle qualità fisiche, morali, professionali, nonché sull’attitudine all’esercizio delle funzioni superiori, dimostrate dal candidato.

In quest’ambito, rappresenta un punto fermo della giurisprudenza di questa Sezione, da cui quindi non vi sono ragioni per discostarsi, l’affermazione che il giudice amministrativo, nell’esaminare il vizio dell’eccesso di potere in senso relativo "… non può scindere i singoli elementi oggetto di valutazione commissione, o peggio ciascuna delle qualità prese in considerazione nell’ambito di essi, per poi assumere che uno solo di essi isolatamente considerato sia sufficiente a sorreggere il giudizio complessivo (o, se illegittimo, a travolgerlo), in quanto i titoli vantati da ciascun ufficiale sono bilanciabili fra loro conducendo ad un giudizio indivisibile". (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 7397/05, cit.; -949/04, cit. 5 aprile 2005n.1515; cit.440/2005).

Ancora più in profondità è poi scesa la giurisprudenza di questa Sezione nell’ambito del profilo in trattazione, quanto ha affermato che "il vizio dell’eccesso di potere in senso relativo non è riscontrabile meccanicamente poiché la valutazione dei titoli non ha, ai fini della compiutezza delle determinazioni finali, una vera e propria autonomia dovendo tutti gli elementi essere considerati nel loro insieme nell’ambito di un giudizio complessivo e indivisibile (Cons. Stato Sez. IV 3.2.2006 n.485), cosicché la mancanza di uno o più requisiti da parte di taluno dei valutandi può essere controbilanciata dall’entità di altri titoli considerati equivalenti o plusvalenti. e ne discende che quand’anche si fosse errato nel valutare i precedenti di carriera, non per ciò solo potrebbe discenderne l’illegittimità della migliore posizione in graduatoria riconosciuta agli altri parigrado concorrenti" (Cons. Stato Sez. IV n.4533/2011).

Fondatamente, quindi, l’Amministrazione appellante pone in rilievo non soltanto i migliori risultati e i maggiori titoli complessivamente ottenuti dal candidato D. nel corso della sua carriera rispetto al ricorrente, ma evidenzia che, quand’anche si dovessero ammettere le migliori "qualità professionali" di quest’ultimo, ciò non impedisce di ritenere errata la sentenza di primo grado nella parte di essa assoggettata a gravame, dove non viene offerto alcun argomento in merito al valore determinante attribuito, a beneficio del ricorrente, a tale "voce", ovvero, altrimenti detto, alla sua idoneità a travolgere da sola il miglior punteggio ottenuto dal predetto candidato negli altri aspetti di carriera valutabili, violando il criterio cardine della valutazione complessiva da cui al giudice non è consentito prescindere.

L’appello deve essere quindi accolto.

Le spese di causa possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto riforma la sentenza impugnata e respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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