Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-03-2012, n. 4052 Retribuzione pensionabile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Bari, a conferma della decisione di primo grado, ha accolto la domanda proposta da C.G., titolare di pensione INPS quale operaio agricolo a tempo determinato, per ottenere la riliquidazione della prestazione, a suo dire erroneamente calcolata per avere l’Istituto previdenziale utilizzato, come parametro di calcolo per la determinazione della retribuzione pensionabile, il salario medio convenzionale rilevato con decreto del Ministero del lavoro per l’anno immediatamente precedente quello della liquidazione del trattamento pensionistico, anzichè il salario medio convenzionale riferito all’ultimo anno di prestazione del lavoro (e individuato, quindi, con il decreto ministeriale dell’anno successivo).

Per la cassazione di questa sentenza l’Inps ha proposto ricorso fondato su un motivo.

L’assicurato ha resistito con controricorso.

L’Inps ha depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione

1.1. Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 488 del 1968, artt. 5 e 28, della L. n. 457 del 1972, art. 3 della L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 21, del D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4. Si sostiene che la lettura combinata delle citate disposizioni con la norma di interpretazione autentica di cui alla L. n. 144 del 1999 depone nel senso di una voluntas legis intesa a ridefinire il sistema pensionistico previsto per i lavoratori agricoli discostandosi, in ragione della peculiarità del settore, dai canoni generali, prevedendo, in particolare, un’unica base per contributi e prestazioni, ivi comprese le pensioni (base costituita dai decreti presidenziali dell’anno di riferimento, registranti i salari medi convenzionali dell’anno precedente). L’opposta tesi creerebbe un vulnus alla circolarltà tra prestazioni e contribuzioni e, d’altra parte, la mancanza del requisito della corrispondenza della retribuzione convenzionale utilizzata ai fini previdenziali con il salario reale non è estranea alla disciplina del sistema pensionistico in relazione ai lavoratori agricoli ( D.P.R. n. 488 del 1968, art. 28). Inoltre l’erogazione delle pensioni potrebbe essere tempestiva solo se il calcolo venisse ancorato alle retribuzioni medie dell’anno precedente. Si rileva anche che il principio sulla omogeneità dei criteri di individuazione della retribuzione sia ai fini della contribuzione che delle prestazioni è confermato dal D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4. 2. Il ricorso è fondato.

3. Questa Corte ha rimeditato il precedente orientamento espresso con la sentenza n. 2377 del 5 febbraio 2007, affermando, nella sue più recenti decisioni (Cass. 30 gennaio 2009 n. 2531; Cass. 3 febbraio 2009 n. 2596; Cass. 23 febbraio 2009 n. 4355), il seguente principio di diritto "In tema di pensione di vecchiaia degli operai agricoli a tempo determinato, la retribuzione pensionabile per gli ultimi anni di lavoro va calcolata applicando il D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 28 e, dunque, in forza della determinazione operata anno per anno dai D.M. sulla media delle retribuzioni fissate dalla contrattazione provinciale nell’anno precedente, ciò trovando conferma – oltre che nella impossibilità di rinvenire un diverso e più funzionale sistema di calcolo, che non pregiudichi l’equilibrio stesso della gestione previdenziale di settore – anche nella disposizione di cui alla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 21, che, nell’interpretare autenticamente la L. 8 agosto 1972, n. 457, art. 3 concernente le prestazioni temporanee in favore dei lavoratori agricoli, ha inteso estendere ai lavoratori agricoli a tempo determinato l’applicazione della media della retribuzione prevista dai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre dell’anno precedente prevista per i salariati fissi, così da ricondurre l’intero sistema ad uniformità, facendo operare, ai fini del calcolo di tutte le prestazioni, le retribuzioni dell’anno precedente". 4. Il significato di quest’ultima disposizione, così come ricostruito dalla giurisprudenza sopra richiamata, è il medesimo esplicitato dallo ius superveniens costituito dalla norma – dichiaratamente di interpretazione autentica – contenuta nella L. n. 191 del 2009, art. 2, comma 5 (Finanziaria 2010), del seguente tenore "La L. 8 agosto 1972, n. 457, art. 3, comma 3 si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fimi della determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello previsto alla citata L. n. 457 del 1972, art. 3, comma 2 per gli operai a tempo indeterminato". 5. Investita da varie censure di illegittimità costituzionale, la norma interpretativa è stata oggetto della recente sentenza n. 257 del 2011 della Corte costituzionale, che le ha ritenute non fondate (in particolare con riferimento agli artt. 111 e 117 Cost., il contrasto con i quali era stato denunciato in relazione alla portata precettiva degli artt. 6 e 14 CEDU, come interpretati dalla Corte di Strasburgo) premettendo come, di fronte a una norma che si dichiari di interpretazione autentica, non sia decisivo verificare la stessa abbia carattere effettivamente interpretativo ovvero sia innovativa con efficacia retroattiva (dovendosene solo verificare la ragionevolezza e la non contrarietà con altri valori e interessi costituzionalmente protetti) ed osservando, quindi, con specifico riferimento alla norma censurata, che non ne appare irragionevole la finalità, in quanto diretta a ricondurre il sistema ad una disciplina uniforme per gli operai agricoli a tempo determinato e per quelli a tempo indeterminato, utilizzando come parametro, ai fini del calcolo di tutte le prestazioni, siano esse di carattere temporaneo ovvero di durata, la media salariale convenzionale riferita all’anno precedente rispetto a quello di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa.

6. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto il rigetto della domanda (basata su una contestazione infondata ai criteri di liquidazione della pensione seguiti dall’Inps).

7. Giustifica la compensazione fra le parti delle spese dell’intero giudizio ( art. 92 c.p.c.) la problematicità delle questioni dibattute, tali da aver determinato gli interventi legislativi e costituzionali di cui ai provvedimenti sopra richiamati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda. Compensa fra le parti le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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