Cons. Stato Sez. IV, Sent., 10-11-2011, n. 5940 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che il ricorso di primo grado è irricevibile anche alla stregua dell’esame condotto in questa sede, in quanto:

.- esso ricorso correttamente è stato ritenuto tardivo con la sentenza impugnata, in ragione del contenuto immediatamente e palesemente lesivo del provvedimento con esso formalmente impugnato (delib. consiliare n.77 del 10 ottobre 2003), contenente la comunicazione, datata 16 ottobre 2003, dell’annullamento d’ufficio di una precedente deliberazione consiliare (n.22 del 27 marzo 2001), a sua volta concernente l’adozione di un piano di lottizzazione d’iniziativa privata (CT003 Poggiodoro);

.- la palese lesività dell’atto impugnato, nonostante il Comune nell’effettuare tale comunicazione non abbia né allegato il provvedimento d’annullamento d’ufficio, né, sia pure in forma sintetica, la sua motivazione, viene evidenziata dalla chiara indicazione degli estremi, del contenuto dispositivo lesivo e dell’Autorità emanante di quest’ultimo;

.- a causa della descritta situazione non vi sono ragioni, sul piano generale, per discostarsi dai precedenti di questa Sezione nei quali viene ribadito che " il ricorso può essere proposto, anzi deve, anche in casi in cui il ricorrente non abbia ancora conseguito una conoscenza integrale degli atti di causa…………………………Nel bilanciare le opposte esigenze, da un lato, della tempestività del giudizio e del rispetto dei termini decadenziali per la sua proposizione, e dall’altro, della tutela del diritto di difesa, la giurisprudenza ha affermato, con orientamento consolidato, che quando il provvedimento amministrativo incida in modo diretto, immediato e concreto sulla posizione giuridica di un soggetto, comprimendogli o disconoscendogli diritti o altre utilità di cui questi è titolare, il termine per chiederne l’annullamento decorre dalla sua conoscenza, che, in difetto di formale comunicazione, si concretizza nel momento della piena percezione dei suoi contenuti essenziali (autorità emanante, contenuto del dispositivo ed effetto lesivo), senza che sia necessaria la compiuta conoscenza della motivazione, che è rilevante solo ai fini della successiva proposizione dei motivi aggiunti, nulla innovando, sul punto, l’obbligo di consentire agli interessati l’accesso alla documentazione, al cui ritardato adempimento l’ordinamento soccorre con la possibilità, accordata all’interessato, di proporre motivi aggiunti e, con gli stessi, anche di introdurre l’ impugnazione di atti e provvedimenti ulteriori rispetto a quelli originariamente impugnati con il ricorso principale" (v.per tutti, Consiglio di Stato, sez. VI, 21 maggio 2007, n. 2541, e da ultimo anche CdS.. n.4973 del 2 sett.2011);

.- sotto l’ultimo aspetto sopra sintetizzato, appare condivisibile, con riferimento alla specificità del caso in esame, anche l’affermazione del primo giudice ove si sottolinea che la tardività del ricorso emerge per la circostanza che parte ricorrente durante due mesi e mezzo dalla conoscenza dell’atto impugnato è rimasta inerte, avendo chiesto copia del provvedimento d’annullamento d’ufficio solo il 29 dicembre 2003, pur avendolo conosciuto il 16 ottobre 2003, per effetto della raccomandata r.r. datata 13 ottobre 2003;

.- i motivi che hanno sorretto l’ impugnato annullamento d’ufficio non potevano, ragionevolmente, essere ignoti, considerato che un annullamento d’ufficio sostanzialmente identico a quello per cui è qui causa era stato già adottato dalla medesima amministrazione comunale, e annullato in sede giurisdizionale (sent. T.a.r Toscana n.716/2003) per ragioni essenzialmente formali, su ricorso della medesima parte appellante.

In conclusione la gravata sentenza di primo grado, sulla base della motivazione che precede, deve essere confermata con conseguente assorbimento dei motivi di merito dedotti ed aggravio di spese nella misura stabilita nel dispositivo che segue.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando la dichiarazione di irricevibilità della pronuncia impugnata.

Condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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