T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 10-11-2011, n. 1351 Armi da fuoco e da sparo Detenzione abusiva e omessa denuncia Porto abusivo di armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente espone di aver presentato, come ogni anno, essendo titolare di porto di pistola per difesa personale da circa venti anni, la domanda di rinnovo del citato titolo di polizia al Prefetto di Catanzaro. La domanda di rinnovo -come negli anni precedenti – era motivata dal fatto di essere collaboratore della società Edilbotro srl e di dover portare per ragioni di lavoro ingenti somme di denaro e valori assimilati nei vari paesi della Calabria, anche nelle ore notturne. Il ricorrente ricordava, altresì, di aver ricevuto atti intimidatori, regolarmente denunciati alle forze dell’ordine.

Con nota del 19.12.2008 ex art. 10 bis della legge n. 241/90, la Prefettura di Catanzaro comunicava al ricorrente la sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento della domanda, non avendo il medesimo addotto elementi sufficienti a dimostrare l’effettivo bisogno di circolare armato. Il G. presentava memorie difensive, nelle quali ribadiva le ragioni poste a base della propria richiesta.

Con provvedimento prot. nn. 16357/Area I/Bis, la Prefettura di Catanzaro respingeva la richiesta di rinnovo del porto di pistola per difesa personale, in quanto il ricorrente non aveva addotto elementi diretti a dimostrare l’effettivo bisogno di circolare armato e non emergevano particolari circostanze da far temere la sussistenza di situazioni di pericolo per l’incolumità personale.

Il ricorrente, nell’impugnare il detto provvedimento, denuncia vizi di eccesso di potere per travisamento di fatti, difetto di motivazione e vizi di merito e formula, altresì, richiesta di sospensione cautelare.

Resistono in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Catanzaro, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale chiede che il ricorso sia rigettato.

Con ordinanza n. 418 assunta alla Camera di Consiglio del 21 maggio 2009 è stata accolta, ai fini del riesame, la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

Con atto per motivi aggiunti depistato il 22.9.2009, il ricorrente ha impugnato la comunicazione ex art 10 bis legge n. 241/90 con la quale la Prefettura di Catanzaro ha comunicazione la sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento della domanda anche in forza della nuova istruttoria svolta a seguito della citata ordinanza di questo TAR.

Alla Pubblica Udienza del 14 ottobre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente il Collego rileva che con l’atto per motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato una nota ex art 10 bis legge n. 241/90, con cui la Prefettura di Catanzaro ha comunicato la sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza a seguito dell’ordinanza pronunciata da questo Tribunale.

Tale comunicazione non riveste valore provvedimentale, ma costituisce unicamente strumento di partecipazione procedimentale, che non è in grado di esprimere una determinazione definitiva in ordine alla volontà dell’Amministrazione (TAR Lazio, Roma, sez. II, 2 luglio 2009, n. 6418). La relativa impugnazione è, pertanto, inammissibile per carenza di interesse.

Passando al merito della questione, il ricorrente, con l’unico motivo di ricorso, ricorda di essere titolare di porto di pistola per difesa personale da circa venti anni, di volta in volta rilasciato dalla Prefettura di Catanzaro sulla base di specifiche circostanze dal medesimo addotte che, ove realmente inidonee a giustificare il rilascio del titolo – come solo ora sostenuto dalla Prefettura – dovevano essere ritenute tali dall’Autorità procedente diversi anni prima.

Il ricorrente, inoltre, specifica le ragioni che, a suo dire, giustificherebbero il rilascio della licenza per difesa personale.

Il ricorso è fondato nei limiti e termini di seguito indicati.

Il ricorrente è titolare del porto di pistola per difesa personale da circa venti anni, titolo di polizia rilasciato e successivamente sempre rinnovato sulla base degli elementi forniti dal richiedente e dal medesimo riproposti in occasione dell’istanza qui in discussione.

Se, in linea di principio, è vero che il Prefetto, in sede di rinnovo della licenza di porto d’armi, ben può procedere al riesame delle condizioni che inizialmente avevano indotto al suo rilascio, giacché l’art. 11 comma ultimo, t.u.l.p.s. n. 773 del 1931 collega la permanenza del titolo autorizzatorio al non venire meno delle condizioni di fatto e di diritto che inizialmente ne avevano consentito il rilascio, è anche vero che tale potere di riesame può concretarsi in una diversa determinazione, rispetto alle precedenti, sulla richiesta di rinnovo del detto titolo, soltanto ove siano mutate le condizioni e i presupposti che avevano dato luogo all’originario rilascio dell’autorizzazione e al suo successivo rinnovo (Consiglio di Stato, sez. VI, 22 maggio 2008, n. 2450; id, 27 luglio 2007, n. 4169; id 7 giugno 2006, n. 3427; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 2 giugno 2010, n. 1740).

Tale principio trova sicura applicazione quando le circostanze di fatto rimangano sostanzialmente immutate e l’Amministrazione, rivedendo la propria precedente posizione, effettui una nuova valutazione dei medesimi fatti opposta rispetto a quella compiuta in passato.

Nel caso in esame, la Prefettura non ha adeguatamente motivato le ragioni del rigetto dell’istanza di rinnovo, atteso che non sono state evidenziate circostanze sopravvenute, idonee a giustificare la valutazione negativa effettuata dall’Amministrazione medesima. In buona sostanza, non sono stati evidenziati elementi fattuali idonei a dimostrare che in relazione alla posizione del ricorrente siano emerse nuove e diverse circostanze che giustificano un regime più restrittivo di quello adottato in passato.Sotto tale profilo, costituisce sintomo di eccesso di potere il fatto che, sebbene il ricorrente fosse titolare della licenza di porto di pistola da circa venti anni, sempre regolarmente rinnovata fino al diniego qui contestato, la Prefettura -al di la di una generica affermazione in ordine all’onere di rivalutazione globale della situazione e dei requisiti in sede di rinnovo ed all’ampia discrezionalità ad essa spettante – non abbia speso alcuna parola per giustificare il proprio mutato orientamento rispetto a quello osservato per circa vent’anni, senza che, nel predetto arco di tempo, alcun elemento nuovo sia stato fondatamente dedotto per avvalorare il mutato orientamento.Né può ritenersi legittimo il provvedimento in esame in considerazione del richiamo ad atti istruttori dai quali non emergerebbero elementi da giustificare l’effettivo bisogno di circolare armati, considerato che il provvedimento medesimo non contiene alcun elemento atto a dimostrare un mutamento nella situazione di fatto rilevante e tale da giustificare la mutata valutazione del Prefetto (Consiglio di Stato, sez. VI, 11 febbraio 2011, n. 901).

Nei termini appena esposti, pertanto, il provvedimento impugnato è illegittimo e deve essere annullato, salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione resistente riterrà di adottare.

Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente

Concetta Anastasi, Consigliere

Alessio Falferi, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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