Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-03-2012, n. 4047 Categoria, qualifica, mansioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 23/10 – 9/11/09 la Corte d’appello di Reggio Calabria – sezione lavoro ha accolto l’impugnazione proposta dal Consorzio di Bonifica di Caulonia avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Locri, che l’aveva condannata a corrispondere al dipendente S.A., avente la qualifica di operaio comune, la somma di Euro 9834,35 a titolo di differenze retributive per l’accertato diritto al superiore inquadramento di operaio specializzato, e di conseguenza ha riformato la decisione gravata rigettando la domanda del lavoratore, dopo aver ritenuto che quest’ultimo aveva svolto un’attività meramente esecutiva, rispondente alla qualifica posseduta.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il S., il quale affida l’impugnazione ad un unico articolato motivo di censura.

Resiste con controricorso il Consorzio di Bonifica di Caulonia. li ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Il ricorrente imputa al giudice d’appello di aver violato e falsamente applicato le norme di cui agli artt. 47 e 6 del ccnl per gli operai idraulico-forestali ed agrari del 1991/1994, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

La denunziata erroneità interpretativa risiede, secondo il ricorrente, nel fatto che il giudice d’appello ha ritenuto che il profilo specifico di "raccoglitore di semi forestali", accertato come insussistente all’interno di quello già posseduto di operaio, fosse necessario per il riconoscimento del superiore inquadramento di operaio specializzato, mentre, al contrario, sarebbe stato sufficiente a tal fine, in base alle richiamate disposizioni collettive, l’esercizio protratto delle mansioni di potatore per la durata di venticinque giorni continuativi o di quaranta discontinui nell’arco dello stesso anno solare, mansioni, queste ultime, realmente svolte e che erano da intendere ricomprese in quelle di operaio specializzato. Un ulteriore errore interpretativo commesso dal giudice d’appello sarebbe quello di aver ritenuto che le mansioni di "potatore" non rientrassero tra i lavori complessi che richiedono esperienza e professionalità, di cui all’art. 47 , comma 3 del citato ccnl, bensì tra i compiti esecutivi previsti dalla stessa norma per gli operai qualificati di 2^ livello.

Il denunziato vizio motivazionale discenderebbe, invece, dall’aver il giudice d’appello trascurato le risultanze di quelle prove testimoniali dalle quali era emerso che esso ricorrente aveva svolto effettivamente le mansioni di potatore per alcuni mesi nell’arco di ogni anno solare. Il ricorso è infondato.

Invero, l’interpretazione della norma collettiva di cui all’art. 47 fornita dalla Corte territoriale appare corretta, in quanto la stessa è basata sul dato letterale dal quale emerge che ai fini della configurazione della qualifica di operaio specializzato di 3^ livello è prevista la ricorrenza delle conoscenze tecnico-pratiche e dell’esecuzione di lavori complessi richiedenti esperienza e professionalità, caratteristica, quest’ultima, non riscontrata nell’attività lavorativa svolta dal S., così come desunto dalle risultanze testimoniali congruamente valutate. L’esame di tali testimonianze, eseguito con argomentazioni esentì da rilievi di carattere logico-giuridico, ha, invece, condotto il giudice d’appello a ravvisare nell’attività del dipendente lo svolgimento di compiti meramente esecutivi, come tali riconducibili, ai sensi della citata disposizione collettiva, alla qualifica dal medesimo posseduta di operaio qualificato di 2^ livello. Con argomentazione altrettanto logica il giudice d’appello ha evidenziato che il profilo di "raccoglitore – selezionatore di semi forestali" era uno di quelli previsti dalla declaratoria contrattuale di cui al citato art. 47 per il terzo livello dì operaio specializzato, trattandosi di attività più complessa caratterizzata anche da un momento valutativo, mentre il suddetto profilo era del tutto assente nella previsione della qualifica di appartenenza del S.. In ogni caso, la Corte territoriale ha escluso che dall’esame complessivo delle risultanze testimoniali fossero emersi dati fattuali atti a supportare la dedotta complessità dell’attività che avrebbe riguardato l’appellato in guisa tale da legittimarne il superiore inquadramento;

inoltre, la stessa Corte ha aggiunto che anche nel giudizio d’appello erano mancati i riscontri fattuali, sia con riferimento all’asserito svolgimento di mansioni superiori, sia con riguardo alla maturazione dei requisiti temporali e di continuità previsti dalla normativa contrattuale ai fini del superiore inquadramento.

Tali valutazioni del materiale istruttorie, eseguite dalla Corte territoriale sulla base di elementi immuni da rilievi di natura logico-giuridica, non risultano, pertanto, scalfite dalle odierne censure che si traducono, in definitiva, in una inammissibile istanza di rivisitazione del merito, non consentita nella presente sede di legittimità.

Il ricorso va, quindi, rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio nella misura di Euro 2500,00 per onorario ed Euro 40,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali ai sensi di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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