Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-03-2012, n. 4045 Passaggio ad altra amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Ministero dell’istruzione, della ricerca e dell’Università chiede l’annullamento della sentenza del giudice del lavoro Tribunale di Venezia, pubblicata il 4 giugno 2004, emessa nella controversia promossa da P.N..

2. La lavoratrice fa parte del personale ATA. Dopo aver lavorato quale dipendente, prima del Comune di Cavarzere e poi del Comune di Chioggia, il 1 gennaio 2000 transitò nei ruoli ministeriali. Agì in giudizio nei confronti del Ministero per ottenere il riconoscimento, ai fini economici e giuridici, dell’anzianità di servizio maturata alle dipendenze degli enti locali di provenienza, chiedendo altresì la condanna generica del convenuto al pagamento delle conseguenti differenze retributive.

3. Nel corso del giudizio, il giudice dato atto che è sorta questione in ordine alla validità ed efficacia della disposizione contenuta nell’art. 3, comma 1, dell’accordo ARAN – OOSS del 20 luglio 2000, recepito nel D.M. 5 aprile 2001", essendo stata avanzata richiesta D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 64, comma 3, decise la controversia limitatamente a tale questione.

4. Il giudice ha ritenuto che il contrasto tra la previsione dell’autonomia collettiva e la norma di legge sussistesse e che tale contrasto avesse determinato "l’invalidità e la conseguente inefficacia della disposizione contenuta nell’art 3, comma 1 dell’accordo ARAN – sindacati del 20 luglio 2000 non vedendosi come – nell’ambito della gerarchia delle fonti – tale accordo collettivo (al pari del successivo d.m. che lo ha recepito) possa legittimamente stabilire una disciplina diversa e peggiorativa per la situazione economico-giuridica degli interessati, rispetto a quella prevista da una fonte di rango primario quale è la L. n. 124". 5. Sulla base di tale motivazione emise il seguente dispositivo:

"accerta l’invalidità e la conseguente inefficacia della disposizione contenuta nell’art. 3, comma 1, dell’accordo ARAN – Organizzazioni e Confederazioni sindacali del 20 luglio 2000 recepito dal D.M. 5 aprile 2001. Dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza". 6. Il ricorso del Ministero contro la decisione è articolato in due motivi con i quali si denunziano vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia. Le norme violate sarebbero la L. n. 124 del 1999, art. 8 e i due relativi D.M. 23 luglio 1999 e del D.M. 5 aprile 2001, nonchè il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2. 7. I motivi di ricorso sono infondati per le ragioni più volte esposte da questa Corte nelle controversie che si sono occupate della possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in decreto ministeriale (ex plurimis: Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè 27 settembre 2005, n. 18829).

8. Il tema della presente decisione si ferma qui. E’ notorio che la vicenda ha poi avuto un complesso sviluppo legislativo e giurisprudenziale (se ne da conto, tra l’altro, in numerose sentenze di questa Corte, a cominciare da Cass. n. 20980 del 2011), che non può essere oggetto di questa decisione il cui tema è delimitato nel senso prima specificato, ma che il giudice dinanzi al quale il processo continua non potrà non considerare.

9. Le richieste formulate dalla difesa della lavoratrice, con memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., di disapplicazione della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 218, e di remissione degli atti alla Corte di giustizia dell’Unione europea concernono temi che si collocano fuori dall’ambito di questa specifica decisione, circoscritto dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 64. 10. Il ricorso del Ministero, per le ragioni su esaminate, deve essere respinto. Le spese anche di questa fase verranno liquidate dal giudice che emetterà la sentenza di definizione dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 64 rigetta il ricorso. Rimette la decisione sulle spese alla sentenza che definirà il giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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