Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-03-2012, n. 4044 Procedimento

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Svolgimento del processo

1. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 3018/06 del 13 settembre 2006, rigettava l’appello proposto da L.A. nei confronti dell’INPS, avverso la sentenza del Tribunale di Roma dell’11 novembre 2002.

Il giudice di primo grado aveva dichiarato la nullità del ricorso proposto dal L.. Il giudice dell’impugnazione, in particolare, affermava che la nullità del ricorso era evidente in ragione di quanto disposto dall’art. 414 c.p.c., n. 3 e n. 4, dal momento che era impossibile, attraverso l’esame complessivo dell’atto stesso, individuare la determinazione dell’oggetto della domanda e delle ragioni di diritto su cui si fondava la stessa.

2. Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre L. A., prospettando un motivo di ricorso.

3. Resiste con controricorso l’INPS.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso, assistito dal prescritto quesito, è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 414 c.p.c. ( art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè il vizio di motivazione ( art. 360 c.p.c., n. 5).

Il giudice di appello si sarebbe limitato a porre a fondamento della propria decisione le argomentazioni del giudice di primo grado e, comunque, avrebbe dichiarato nullo il ricorso benchè dall’esame complessivo dello stesso, fossero desumibili sia il petitum che la causa petendi.

1.1. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato.

Occorre ricordare come la motivazione "per relationem" della sentenza pronunciata in sede di gravame è legittima purchè il giudice di appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima sia pur sinteticamente le ragioni della conferma della pronunzia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto (cfr, ex multis, Cass., n. 2196 del 2003) La Corte d’Appello di Roma ha fatto corretta applicazione del suddetti principi, in ragione del contenuto del ricorso in questione, come riportato nello svolgimento del processo della sentenza impugnata in questa sede, e non contestato, nel dato oggettivo (salva la diversa valenza attribuita allo stesso nelle censure formulate), dall’odierno ricorrente.

Il giudice dell’appello, con congrua e logica motivazione, ha ritenuto corretta la decisione assunta dal Tribunale, rilevando come la stessa fosse assistita da ampia articolata ed appagante motivazione che si manifestava immune da qualsivoglia lacuna ricostruttiva o vizio logico o da contraddizioni di sorta, e che, quindi, superato il vaglio delle censure proposte, risultava condivisibile in sede di appello.

In particolare la Corte d’Appello rilevava come nel caso concreto, la lettura ed il conseguente esame del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non consentivano di identificare con la necessaria certezza, anche alla stregua dell’esame complessivo del suo contenuto, nè il petitum, nè la causa petendi posti a fondamento della domanda stessa, con l’inevitabile conseguenza in ordine alla sicura nullità dello stesso o ad es., deduceva il giudice di secondo grado come in nessuna espressione letterale del ricorso di primo grado, risultava essere stata mai riportato il semplice termine "pensione di vecchiaia" mentre la sola circostanza fattuale prospettata quale titolo legittimante la pretesa azionata veniva individuata nella sentenza Corte cost. n. 283 del 1989, in tema di riconosciuta decennalità della prescrizione dei ratei.

La censura del ricorrente, contrappone proprie valutazioni alle statuizioni, congruamente motivate, della Corte d’Appello, chiedendo, di fatto, una nuova valutazione del ricorso introduttivo del giudizio, inammissibile, peraltro, in mancanza della denuncia della violazione dell’art. 112 c.p.c. da parte del giudice di merito, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. 2. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

3. Nulla per le spese, ex art. 154, disp. att. c.p.c., nel testo anteriore alla novella del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, art. 1.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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