T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 10-11-2011, n. 8673

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che il ricorso ha ad oggetto l’esecuzione della sentenza n. 2058/2010, che ha accolto il ricorso per silenzio rifiuto rispetto alla domanda di trattenimento in servizio fino al termine dell’anno accademico nel quale si è compiuto il 70° anno di età;

rilevato, altresì, che risulta dagli atti di causa che l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza" ha successivamente dato esecuzione alla predetta sentenza, disponendo la prosecuzione del servizio fino al 70° anno di età.

considerato che alla camera di consiglio del 19102011 la parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere;

ritenuto che, ai sensi dell’art 114 del c.p.a., il presente ricorso deve essere deciso in forma semplificata;

considerato che, l’art 34 comma 5 del c.p.a. prevede che, qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere;

Considerata, altresì, l’interpretazione giurisprudenziale, secondo cui la cessazione della materia del contendere si determina quando l’operato successivo della parte pubblica si riveli integralmente satisfattivo dell’interesse azionato (Consiglio Stato, sez. IV, 04 marzo 2011, n. 1413);

Ritenuto che, nel caso di specie, i provvedimenti adottati dall’Università sono integralmente satisfattivi dell’interesse della società ricorrente, risultante da quanto richiesto con il ricorso in ottemperanza;

Ritenuto, quindi, di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere di tale giudizio;

Ritenuta, altresì, la sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese processuali;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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