T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 10-11-2011, n. 8672 Università

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il gravame in oggetto parte ricorrente impugnava il provvedimento di cui in epigrafe, in specie al fine di contestare la limitazione del numero dei posti e la conseguente l’esclusione dall’iscrizione all’anno accademico 2002/2003 dal corso di laurea indicato.

Avverso tali atti venivano dedotti i seguenti motivi:

– illegittimità del d.m. 4/7/2002 per contrasto con la sentenza n. 383 del 1998 e violazione degli artt. 33 s. Cost. e delle direttive europee, dovendosi parlare nella specie di numero programmato, violazione degli artt. 1 c. 2 d.lgs. 257/1991 e 3 l. 241/1990, eccesso di potere per illogicità per mancata istruttoria e valutazione delle ragioni sottese al numero programmato;

– illegittimità dell’esclusione per eccesso di potere per la determinazione del numero programmato per criteri illogici e carenti di istruttoria.

L’amministrazione statale si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.

Con ordinanza del 18/11/2002 veniva respinta la domanda cautelare proposta.

Alla pubblica udienza del 13/10/2011 la causa passava in decisione.

Il ricorso è prima facie infondato.

Dall’analisi degli atti di causa, come già posto a fondamento della statuizione cautelare, i presupposti concreti che hanno indotto l’amministrazione a definire il numero dei posti disponibili, per l’anno accademico in questione, sono stati esaurientemente identificati attraverso l’indicazione dei parametri e degli elementi utilizzati, anche sotto il profilo del rapporto ottimale tra le strutture universitarie e gli studenti per una preparazione professionale confrontabile con gli standards europei.

I motivi di ricorso contestano, in maniera alquanto generica, la valutazione che avrebbe dovuto seguire (come invero ha seguito) la natura di numero programmato, il tutto sulla scorta di un’errata lettura della pronuncia della Corte Costituzionale invocata.

Se quindi in concreto le doglianze sono smentite sulla scorta delle valutazioni sopra richiamate, emergenti prima facie dalle delibere in atti specie quella del senato accademico, più in generale come noto con la nota sentenza n. 383 del 1998 la Corte costituzionale, secondo la corretta lettura già proposta anche dalla sezione, ha ritenuto che non possa in pratica discutersi della conformità alla Costituzione del sistema introdotto con l’art. 17 commi 116 e 117 della legge n. 127 del 1997 e che ha, poi, trovato applicazione nel D.M. 21 luglio 1997 n. 245 e nei successivi provvedimenti esecutivi, considerato che si è ritenuto legittimo che una normativa secondaria possa integrare in concreto i contenuti generali delle disposizioni di rango legislativo.

Con l’entrata in vigore, in data 21 agosto 1999, della L. 2 agosto 1999 n. 264, che detta le norme in materia di accessi ai corsi universitari, il potere della P.A. consegue, per l’anno accademico 1999/2000, anche una copertura legislativa (cfr. più in generale sulla questione, anche in termini di compatibilità e costituzionale del sistema, Tar Lazio sez III bis n. 6020/2005).

Sussistono giusti motivi, anche a fronte della natura degli interessi azionati, per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *