T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 10-11-2011, n. 8678 Annullamento dell’atto in sede giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il16 giugno 2011 e depositato il 30 successivo R.J., dipendente della società F.C., società che opera nel settore aereo presso l’aeroporto di Fiumicino, ha impugnato il provvedimento del 18 aprile 2011 con il quale l’ENAC ha sospeso la validità della sua tessera aeroportuale, che consente al ricorrente di operare all’interno della zona dell’aeroporto.

Il provvedimento è motivato con riferimento all’art. 21 dell’ordinanza n. 3/2000 del Direttore dell’aeroporto ed alla nota del 6 aprile 2011 dell’Ufficio di Polizia di frontiera presso lo scalo aereo di Fiumicino, nella quale si comunica che il ricorrente è stato colto nella flagranza del reato di ricettazione: "In particolare si rappresenta -chiarisce la nota- che il predetto, all’uscita del varco al termine del turno lavorativo, è stato trovato in possesso di una poschette da donna ed un portamonete marca Luis Vuitton, la somma di Euro 31,00 US $ ed alcuni oggetti preziosi di provenienza illecita dei quali non era in grado di giustificarne il possesso".

Il R. veniva quindi denunciato da detto Ufficio, a piede libero, alla competente Autorità giudiziaria per la violazione di cui all’art.648 c.p.

Conseguentemente anche la società datrice di lavoro del ricorrente sospendeva il rapporto di lavoro per impossibilità di eseguire la prestazione lavorativa.

Deduce il ricorrente l’illegittimità del provvedimento impugnato per i seguenti motivi:

violazione degli artt. 1, 2, 3, 7, 8 e 10 della legge n. 241/90; eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione, illogicità, travisamento dei fatti sviamento di potere: il difetto di motivazione si configura per il mero riferimento all’art. 21 dell’ordinanza n. 3/2000 del Direttore di aeroporto, che contiene diverse ipotesi che comportano il ritiro della tessera: due a natura vincolata, tra le quali non è ricompresa l’ipotesi della ricettazione, ed una discrezionale, nel caso cioè in cui sia ravvisabile nel comportamento dell’interessato un allarme specifico in sede aeroportuale, fattispecie nemmeno riconducibile al caso in esame; peraltro nemmeno l’istruttoria appare adeguata; è stato di fatto precluso al ricorrente, per la rapidità del provvedimento, di prendere visione degli atti.

Costituitosi l’ENAC, ha sostenuto che il provvedimento si basa sul terzo comma dell’art. 21 dell’ordinanza n. 3/2000, in quanto il comportamento del ricorrente ha destato allarme sociale.

E’ intervenuta ad opponendum la società F.C. datrice di lavoro del ricorrente, che, medio tempore, ha modificato il provvedimento di sospensione dal rapporto, disancorandone la motivazione dalla sospensione della tessera aeroportuale.

Con ordinanza collegiale n. 2885 del 27 luglio 2011 è stata accolta l’istanza cautelare con contestuale fissazione del "merito" alla data del 20 ottobre 2011.

Con memorie ricorrente e resistente hanno ribadito tesi e ragioni.

Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2011 la causa è stata spedita in decisione.

Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe il dipendente di società operante in ambito aeroportuale ha impugnato il provvedimento dell’ENAC che ha sospeso la sua tessera aeroportuale a motivo di una denuncia per ricettazione all’Autorità giudiziaria da parte dell’Ufficio di Polizia della scalo di Fiumicino.

Il ricorso è fondate e deve essere accolto, né si ravvisano particolari necessità istruttorie considerata la motivazione "in diritto" che sostiene la sentenza.

Il Collegio infatti non ha motivo di discostarsi da un recente precedente giurisprudenziale della Sezione analogo alla fattispecie, riguardante sempre il presunto reato di ricettazione (Terza ter sentenza n. 7222 del 16.4.2010).

Nel caso in esame il difetto di motivazione rileva sotto due distinti ed autonomi profili.

In primo luogo il provvedimento impugnato è motivato con il riferimento all’art. 21 dell’ordinanza n. 3/2000 del Direttore di aeroporto.

Ma tale art. 21 contiene diverse ipotesi per le quali si procede alla sospensione della tessera aeroportuale: al primo comma si fa riferimento ai casi di traffico illegale di droga, di armi e di valuta, contrabbando di merci, ovvero di furto in ambito aeroportuale; il secondo comma recita "La tessera aeroportuale ed il permesso provvisorio saranno altresì sospesi in caso di denuncia all’Autorità giudiziaria per reati della stessa o analoga natura già oggetto di altra denuncia sporta nel corso dell’anno precedente"; il terzo comma infine prevede che "Il direttore dell’aeroporto può comunque procedere alla sospensione della tessera aeroportuale o del permesso provvisorio in ogni caso in cui ravvisi nel comportamento del possessore un allarme sociale specifico in ambito aeroportuale".

Il mero riferimento alla norma quindi non può integrare, secondo costante giurisprudenza, adeguata motivazione, soprattutto in presenza di due ipotesi che configurano atto vincolato ed una terza che comporta esercizio di attività discrezionale.

Ma in ogni caso, anche a voler seguire la tesi della difesa dell’Amministrazione per la quale il riferimento era a tale terza ipotesi, il provvedimento non spiega minimamente, proprio per il mero riferimento normativo, per quale motivo si sarebbe riscontrato allarme sociale nel caso in esame.

Peraltro appare anche poco verosimile che l’aver trovato un addetto ai servizi aeroportuali in possesso di pochi dollari ed oggetti di bigiotteria e di scarso valore commerciale, possa aver costituito allarme sociale, che implica comunque una rilevanza esterna dei fatti che, a quanto è dato comprendere dagli atti depositati, non vi è stata.

Inoltre e conclusivamente, la gravità degli effetti del provvedimento impugnato comporta la necessità di una seria ed approfondita istruttoria e motivazione sull’autonomo apprezzamento dei fatti contestati, che sia il primo che soprattutto il terzo comma del citato art. 21 impongono, onde evitare conseguenze assolutamente sproporzionate rispetto ai fatti stessi, come accertati, seppure configurati in ipotesi comportamenti di intrinseco disvalore morale.

La particolarità della fattispecie consente l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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