T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 10-11-2011, n. 8677 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato in data 15 giugno 2011 e depositato il 28 successivo, la società P.E. a r.l. ha impugnato il diniego di accesso agli atti, del 13 maggio 2011 – ricevuto il 18 successivo – opposto dal Ministero dello Sviluppo economico alla sua istanza tesa a conoscere la convenzione che regola i rapporti tra il Ministero stesso e la B.N. s.p.a. per l’erogazione di misure incentivanti la produzione industriale, nonchè l’atto aggiuntivo.

Assume infatti la società ricorrente, senza smentita sul punto, di essere risultata assegnataria del contributo in base alla graduatoria relativa al primo bando "Misura" 2.1.a. del P.O.N. 20002006 P.I.A. innovazione ai sensi del D.M. 127.443 del 5 agosto 2003 ( legge n. 488/92) che, con riferimento al progetto A15/0751/P 9158512, le assegna il posto 115; deduce l’illegittimità del comportamento della banca che, nonostante il tempo trascorso e ripetuti rapporti epistolari, non eroga ancora il contributo, con eventuale compensazione con altro; ritiene quindi di avere interesse a conoscere i rapporti contrattuali che legano il Ministero alla banca onde valutare la possibilità di azione legale nei confronti della banca stessa.

Il Ministero ha negato l’accesso in quanto "non è dimostrato un interesse diretto, concreto ed attuale prevalente rispetto al diritto alla riservatezza dei terzi".

Deduce quindi parte ricorrente:

violazione dell’art. 24 della legge n. 241/90 e dell’art. 3 del DPR 12.4.1996 n. 184; difetto di motivazione: assume di aver dimostrato l’interesse concreto alla specifica fattispecie segnalata e rileva come in base all’art. 24 c.7 legge n. 241/90 l’interesse alla tutela dei propri interessi giuridici prevale sulla riservatezza a meno che questa non coinvolga c.d. dati sensibili e giudiziari;

violazione dell’art. 22 comma 1 lett. b) l.n. 241/90: il Ministero era perfettamente a conoscenza della fattispecie concreta e del contrasto con la B.N..

La richiesta riveste il carattere dell’urgenza, considerato il tempo trascorso (dal 2008) e la situazione di difficoltà economica che attraversa l’impresa.

Si è costituita la B.N. s.p.a. che ha preliminarmente rilevato come la mancata erogazione del contributo a saldo è dovuta a diverse irregolarità della documentazione prodotta; assume che l’interesse della ricorrente all’accesso è generico; i documenti richiesti non appaiono necessari alla cura degli interessi vantati; assume altresì che un aspetto della controversia con la ricorrente, che attiene alla compensazione di contributi, non è disciplinato dalla convenzione con il Ministero.

Nessuna difesa viene prodotta dalla resistente Amministrazione.

Con memoria la ricorrente ribadisce tesi e difese.

Tanto premesso, il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato.

E’ in primo luogo evidente che la richiesta di accesso non è affatto generica e si riferisce alla tutela di un diritto concreto, noto peraltro al Ministero che nella lettera di diniego cita all’oggetto proprio il progetto per il quale è in corso la procedura per l’erogazione di contributo incentivante attività imprenditoriale.

Né per giurisprudenza costante il Giudice dell’accesso deve verificare la eventuale fondatezza o meno dell’azione che l’interessato intende intraprendere per la tutela della propria posizione giuridica garantita dall’ordinamento (cfr da ultimo Cons. di St. Sez. VI 9 marzo 2011 n. 1492).

E’ sufficiente rilevare che per l’erogazione di un contributo assegnato dal Ministero questo si avvale di una banca alla quale è evidentemente legato da un rapporto contrattuale, talchè ad esempio quest’ultima potrebbe essere venuta meno a specifiche condizioni della convenzione con conseguente responsabilità da far valere in sede giudiziaria; ovvero si potrebbe verificare che la disciplina del rapporto non produce elementi utili per l’azione giudiziaria, circostanza quest’ultima che comunque l’interessato ha il diritto di valutare autonomamente.

Nemmeno appare sostenibile il riferimento alla presunta riservatezza degli atti.

Premesso infatti che si tratta nella fattispecie di conoscere la disciplina relativa alla erogazione di contributi pubblici, e che pertanto non si ravvisa alcuna riservatezza, dovendo al contrario tutta la procedura assumere i connotati della più ampia trasparenza, in ogni caso il comma 7 dell’art. 24 della legge n. 241 consente una limitata prevalenza della riservatezza rispetto all’interesse del richiedente a far valere il proprio diritto solo nelle ipotesi dei c.d. dati sensibili e giudiziari, intendendosi per dati sensibili quelli tendenti a rivelare elementi relativi alla salute ed alla vita sessuale; nessuna di dette ipotesi si verifica nella fattispecie.

Il ricorso pertanto deve essere accolto con conseguente obbligo del Ministero di esibire i dati richiesti.

La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza; esse vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Ministero dello Sviluppo economico di esibire la convenzione e l’atto aggiuntivo richiesti entro giorni trenta dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.

Condanna il Ministero e la B.N.,in solido ed in parti eguali, alla refusione delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.000 (duemila)

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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