T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 10-11-2011, n. 8675

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto ingiuntivo n. 19 del 17 settembre 2010 la Sezione ha ordinato all’ASI di pagare all’Università degli Studi "La Sapienza" di Roma la somma complessiva di Euro 606.296,76, oltre interessi dalla data della domanda sino all’effettivo soddisfo e spese di procedura, e ciò sulla base di quattro fatture emesse dall’Università per prestazioni rese all’ASI in base alla convenzione del 17 giugno 2004 per la gestione della base di lancio e controllo satelliti "Broglio Space Center" sita in Malindi (Kenya).

L’ASI propone opposizione a detto decreto assumendo l’insussistenza dei presupposti per il suo rilascio, ai sensi dell’art. 633 c.p.c., in quanto il credito non proviene da prova scritta, è incerto e non dimostrato nella sua effettiva debenza, ovvero risulta già estinto.

In particolare il debito dell’ASI di cui alla fattura n. 9/2010 sarebbe stato già pagato nel 2004, a seguito di verifiche effettuate da apposita commissione per attività di supporto al progetto HETE;

per il resto (fatture 7, 8 e 10) il credito vantato dall’Università non sarebbe correlato ad un rapporto convenzionale, forma essenziale nei rapporti tra pubbliche amministrazioni; infatti la convenzione stipulata tra ASI ed Università in data 17 giugno 2004 regola le prestazioni effettuate sino a tutto dicembre 2003 per la gestione della base di Malindi, e nulla dice per quelle successive.

Le prestazioni fatturate non si riferiscono poi alla gestione di detta base ed esulano quindi anche per tale motivo dalla convenzione, e pertanto nessuna rilevanza può avere la nota del Direttore generale ASI del 23 dicembre 2003, che si riferisce esclusivamente alla gestione della base.

L’ASI non ha avuto modo di verificare le fatture, essendo state queste depositate presso il Tribunale prima di essere trasmesse al presunto debitore; quanto indicato in fattura non è sufficiente a dimostrare comunque la debenza delle somme indicate.

Si contesta in definitiva la certezza ed esigibilità dei crediti ingiunti, afferendo essi a somme prive di una fonte contrattuale sottostante e per mancanza di una richiesta preventiva di liquidazione.

Gli interessi comunque devono decorrere, in base all’art. 4 comma 2 lett. d) del Decreto legislativo n. 231/2002, dalla scadenza del termine di trenta giorni dall’accettazione o verifica delle fatture.

In via subordinata si contesta l’importo della fattura n. 7/2010, avendo l’ASI riconosciuto solo il minore importo di Euro 130.189,38.

Si eccepisce infine la compensazione per crediti vantati dall’ASI nei confronti dell’Università in base all’accordo internazionale sottoscritto tra Italia e Kenya in data 27 ottobre 2006, che prevedeva a carico dell’Università l’onere da corrispondere al governo Kenyano, e che invece è stato anticipato dall’ASI (Euro 151.368,37 oltre interessi).

Si è costituita l’Università "La Sapienza" per resistere nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Preliminarmente l’Università richiama la sentenza di questa Sezione n. 84/2009 del 9 gennaio 2009 che avrebbe sostanzialmente già respinto tutte le argomentazioni svolte nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Nel merito osserva:

sussiste la prova scritta costituita proprio dalla convenzione del 17.6.2004 che disciplina anche i rapporti di collaborazione tra Università ed ASI successivi al 31 dicembre 2003, ed in base al quale è stato costituito apposito Comitato tecnico congiunto;

la nota del Direttore Generale ASI del 23 dicembre 2003 prevede che l’ASI si farà carico degli oneri finanziari connessi alla gestione della base di Malindi a decorrere dal 1.1.2004 su presentazione di fattura e relativi giustificativi;

per tutti gli importi rappresentati nelle fatture esiste specifico riconoscimento del debito da parte dell’ASI;

l’eccezione di compensazione è già stata respinta nella sentenza n. 84/2009; comunque l’accordo internazionale citato non coinvolge l’Università che non ha fatto parte di esso.

L’istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo proposta dall’Università è stata respinta con decreto presidenziale n. 394/2011, che ha contestualmente fissato la pubblica udienza per la trattazione del merito.

Con memoria l’Università ribadisce tesi e ragioni.

Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2011 la causa è stata spedita in decisione.

Motivi della decisione

Con ricorso in opposizione l’Agenzia Spaziale Italiana ASI contesta il decreto ingiuntivo emesso dalla Sezione per il pagamento in favore dell’Università degli studi "La Sapienza" di Roma della complessiva somma di Euro 606.296,76, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo.

L’opposizione è sostanzialmente infondata e deve essere respinta.

Il decreto ingiuntivo n. 19/10 è stato emesso sulla base delle seguenti fatture:

fattura n. 7/2010 del 27.7.2010 per Euro 212.014,80 IVA inclusa, per prestazioni relative all’attività di supporto ai lanci "Ariane";

fattura n. 8/2010 del 27.7.2010 per Euro 130.727,52 IVA inclusa per prestazioni relative alle missioni c.d. HB7A e HB8;

fattura n.9/10 del 27.7.2010 per Euro 64.422,84 IVA inclusa per prestazioni relative al programma scientifico Nasa denominato "Hete";

fattura n. 10/10 del 27.7.2010 per Euro 199.131,60 IVA inclusa, per prestazioni relative al supporto alla missione cinese Shenzou – 6 e forniture di servizi operativi presso la base di Malindi.

L’opponente assume che dette fatture non trovano fondamento in alcuna convenzione sottostante, in quanto quella sottoscritta dall’Università e dall’ASI in data 17 giugno 2004 per la gestione della base di lancio e controllo satelliti "Broglio Space Center" di Malindi (Kenya) riguarderebbe solo i rapporti sino al 31 12 2003, mentre i crediti qui vantati sarebbero tutti successivi a detta data.

Il rilievo è infondato.

Con decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 128 relativo al riordino dell’Agenzia Spaziale italiana viene stabilito, all’art. 16 comma 3, il trasferimento della gestione della base di Malindi dall’Università all’ASI, prevedendo apposita convenzione "volta ad assicurare la più avanzata valorizzazione della ricerca nel settore aerospaziale da stipularsi…tra l’ASI e l’Università "La Sapienza" di Roma " affinché vengano "garantite tutte le forme più idonee di collaborazione tra le due amministrazioni quali la ricerca, la formazione nonché forme di collaborazione nella gestione".

Con decreto ministeriale del 13 novembre 2003 la gestione della base di Malindi viene trasferita dall’Univerità "La Sapienza" all’ASI.

In data 17 giugno 2004 viene stipulata la convenzione prevista dal decreto legislativo: l’art. 2 della Convenzione prevede che "L’ASI assicura, attraverso una programmazione preventiva concordata tra le Parti, la continuità delle attività di ricerca e formazione estese alle necessarie sperimentazioni applicative, svolte da "La Sapienza", tenendo conto delle esperienze già maturate dall’Università nelle operazioni e nella gestione della Base".

Appare quindi evidente che sia il decreto legislativo n. 128/2003 che la convenzione prevedono una continuità di collaborazione tra ASI ed Università, per il periodo successivo al trasferimento della gestione della base di Malindi dall’Università all’ASI; l’art.3 prevede il coinvolgimento dell’Università e "forme di collaborazione tali da garantire processi razionali ed economici che tengano conto delle esperienze già maturate dall’Università nelle operazioni e nella gestione della base"; l’art. 5 prevede la formazione di un Gruppo tecnico congiunto per "l’utilizzazione congiunta delle stazioni per un periodo di due anni, rinnovabile con l’accordo delle parti"

E’ quindi in primo luogo chiaro che la normativa, anche contrattuale, prevede la collaborazione tra ASI ed Università per il periodo successivo al 31 dicembre 2003 ed anche per attività non strettamente connesse alla gestione della base di Malindi.

L’ASI contesta altresì la effettiva debenza delle somme riportate nelle fatture, senza peraltro mettere in discussione la concreta prestazione effettuata.

Ma al riguardo il Collegio osserva come esistano agli atti specifiche attestazioni scritte di riconoscimento di debito.

In primo luogo, ed in via generale, con lettera del 23 dicembre 2003 il Direttore generale dell’ASI impegna l’ente a farsi "carico degli oneri finanziari connessi alla gestione della base di Malindi a decorrere dal 1.1.2004 su presentazione di fattura e relativi giustificativi".

Per quanto riguarda la fattura n. 7/10 di Euro 212.014, 80 (Euro 176.679,00 più IVA) relativa all’attività di supporto per i lanci "Ariane" risulta che l’ASI ha inviato al Centro ricerche progetto San Marco (CRPSM), organo dell’Università "La Sapienza", una richiesta di supporto per detti lanci (nota del 2122 gennaio 2009), che ilCRPSM ha comunicato il costo di detta collaborazione con nota del 5 agosto 2009 (Euro 260.352,00 più IVA); che con nota del 3 novembre 2009 l’ASI ha riconosciuto il minore importo di Euro176.679,00, che è proprio l’importo, al netto d’IVA, contenuto nella fattura.

Per la fattura n. 8/10 per Euro 130.727,52 (IVA inclusa) relativa alle missioni HB7A e HB8, vi è una nota ASI del 14 febbraio 2006 che richiede la prestazione al CRPSM; vi è quindi una mail dell’avvocato che curava gli interessi dell’ASI del giorno 11 settembre 2009 con la quale si allega un prospetto della situazione creditoriadebitoria tra ASI ed Università: nella parte relativa ai crediti CRPSM; alla seconda e terza riga, si riconoscono i crediti pari ad Euro 65.363,76 per ognuna delle due missioni, per un totale appunto di Euro 130.725,52.

Per la fattura n. 9/10 per Euro 64.422,84 (IVA inclusa) per prestazioni relative al programma scientifico Nasa denominato "Hete" vi è una nota ASI del 19 dicembre che ritiene congrua l’offerta del CRPSM; invero non è contestato che l’ASI ha corrisposto l’importo dovuto ma solo relativamente al periodo 20012003; per il periodo successivo 1.1.200431.3.2006 nulla è stato corrisposto: il calcolo effettuato dall’Università per detto periodo è basato sui valori congruiti già dall’ASI, che nulla contesta allo specifico riguardo.

Per la fattura n. 10/10 per Euro 199.131,60 (IVA inclusa) relativa a prestazioni di supporto alla missione cinese Shenzou6, esiste una bozza di contratto predisposta da ASI nella quale all’art. 6 è previsto l’importo esatto indicato in fattura (mail del 21 ottobre 2005); pur non risultando poi sottoscritto il contratto, in quanto ritenuto superato dalla effettiva prestazione, la predisposizione di esso da parte dell’ASI e la trasmissione al CRPSM costituiscono riconoscimento del debito.

La questione relativa alla compensazione con presunti crediti ASI è in primo luogo inammissibile in quanto già posta nel giudizio concluso con la citata sentenza n. 84/2009, che l’ha respinta; è comunque infondata per le ragioni in tale sentenza esposte, che sostanzialmente si basano sulla estraneità dell’Università all’accordo internazionale Italia Kenya.

Per quanto infine attiene alla data di decorrenza degli interessi, che il decreto opposto fa decorrere "dalla data della domanda", deve intendersi qui a trenta giorni dalla presentazione della fattura, come disposto dall’art. 4 c.2 lett. a) del decreto legislativo 231/2002, non ravvisandosi nella fattispecie l’ipotesi della lettera d) come richiesto dall’opponente.

La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza; esse sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, come in epigrafe proposto, lo respinge e conferma il decreto ingiuntivo n. 19/10, con la precisazione afferente il calcolo degli interessi indicata in motivazione.

Condanna l’opponente ASI al pagamento in favore dell’Università "La Sapienza" delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.000 (quattromila)

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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