Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 26-09-2011) 11-10-2011, n. 36674

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 12/8/10 il Tribunale di Napoli assolveva B.K. M. dal reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter (permanenza nel territorio dello Stato nonostante provvedimento di espulsione: acc. in (OMISSIS)) perchè il fatto non sussiste (impossibilità di adempiere per impossibilità economica).

Ricorreva per cassazione il PG presso la Corte di Appello di Napoli, deducendo vizio di motivazione.

All’udienza di discussione il PG presso questa Corte concludeva per l’inammissibilità del ricorso. Nessuno compariva per l’imputato.

Motivi della decisione

Il ricorso va rigettato.

Il 25/12/10 hanno acquisito efficacia diretta nell’ordinamento giuridico interno dello Stato italiano gli artt. 15 e 16 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16/12/08, 2008/115/CE, e inoltre è sopravvenuto l’arresto giurisdizionale della Corte di giustizia della Unione europea, Sezione 1, 28/4/11, nel procedimento C-61/11 PPU, che ha statuito nel senso che le succitate disposizioni sovra-ordinate non consentono la "normativa di uno Stato membro (..) che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo"; con la conseguenza che ai giudici penali dello Stato italiano, membro della Unione, spetta di "disapplicare ogni disposizione del D.Lgs. n. 286 del 1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115", tenendo anche "debito conto del principio della applicazione retroattiva della legge più mite il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *