Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 26-09-2011) 11-10-2011, n. 36671

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 15 giugno 2010 la Corte d’appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Modena, che aveva dichiarato S.S., K.L. e B.G. responsabili del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, e le aveva condannate, concesse le circostanze attenuanti generiche e applicata la diminuente per il rito, alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione ciascuna, concedendo a tutte il beneficio della sospensione condizionale della pena.

2. Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione con atto unico, per mezzo del loro difensore, le tre imputate, che ne chiedono l’annullamento deducendo che la Corte avrebbe dovuto incidentalmente disapplicare l’ordine di allontanamento del 19 settembre 2006 del Questore di Bologna, non motivato.

Motivi della decisione

1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

2. Si osserva che, successivamente alla proposizione del ricorso, in data 25 dicembre 2010 hanno acquisito efficacia diretta nell’ordinamento giuridico interno gli artt. 15 e 16 della direttiva 2008/115/CE del 16 dicembre 2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, alla quale lo Stato italiano doveva adeguare la propria normativa entro il 24 dicembre 2010, senza tuttavia provvedervi.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza resa il 28 aprile 2011 nel procedimento C-61/11 PPU – avente a oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE, proposta dalla Corte d’appello di Trento nell’ambito del procedimento a carico di H.E.D., imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, -, ha statuito che le predette disposizioni della direttiva non consentono la "normativa di uno Stato membro … che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo". La Corte ha, quindi, affermato che ai giudici degli Stati dell’Unione spetta "disapplicare ogni disposizione del D.Lgs. n. 286 del 1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115", tenendo anche "debito conto del principio dell’applicazione retroattiva della legge più mite, che fa parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri". 3. Conseguono a tali rilievi la disapplicazione della norma incriminatrice contestata alle imputate e l’annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata perchè il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato.

Si tratta, di una formula che, secondo un arresto di questa Corte, condiviso dal Collegio, si adatta al caso della inapplicabilità della disposizione penale per effetto della incompatibilità con la normativa comunitaria, stabilita della Corte di giustizia dell’Unione Europea (Sez. 7, n. 21579 del 06/03/2008, dep. 29/05/2008, Boujlaib, Rv. 239960).

P.Q.M.

Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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