T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 10-11-2011, n. 8657

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso notificato in data 8 luglio 2011 e depositato il successivo 13 luglio la S.F. s.r.l. ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sull’iter registrativo della pratica in trattazione perché, essendo scaduto il termine stabilito dall’art. 29 D.L.vo n. 219 del 2006, l’Agenzia Italiana del Farmaco adotti le determinazioni definite sulla domanda presentata 11 gennaio 2011 per ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio della specialità medicinale denominata Levofloxacina S.F. nella forma delle compresse da 250 e 500 mg.

2. Il silenzio è, ad avviso della ricorrente, illegittimo per:

a) Violazione degli artt. 8, 10 e 29 D.L.vo n. 291 del 2006.

Il silenzio serbato dall’AIFA si pone in palese violazione dell’art. 29 D.L.vo n. 219 del 2006, che impone al’Agenzia Italiana del Farmaco di concludere il procedimento per la concessione o il diniego di autorizzazione al commercio di un farmaco entro 210 giorni dalla presentazione della relativa istanza.

b) Violazione di legge: artt. 1 e 3 del regolamento per l’attuazione degli artt. 2 e 4 L. n. 241 del 1990 per l’accesso ai documenti amministrativi e per la dematerializzazione, pubblicato in G.U. 24 settembre 2010.

L’A.I.F.A. non ha rispettato i termini previsti da detto regolamento per la chiusura del procedimento.

c) Violazione artt. 2 e 3 L. n. 241 del 1990 – Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, ingiustizia manifesta per ritardi e inadempimento ingiustificati della Pubblica amministrazione.

Il silenzio serbato dall’AIFA si sostanzia in un comportamento inadempiente, in violazione dei principi dettati dalla legge sul procedimento amministrativo.

3. L’AIFA si è costituita in giudizio per resistere al ricorso senza espletare alcuna attività difensiva.

4. Alla camera di consiglio del 9 novembre 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

In data 17 ottobre 2011 la ricorrente ha depositato l’autorizzazione al commercio richiesta, rilasciata dall’AIFA.

Al Collegio non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio, considerato che l’autorizzazione, richiesta l’11 gennaio 2011, è stata rilasciata non molto tempo dopo il decorso dei 210 giorni fissati dalla stessa AIFA per chiudere i procedimenti in questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Compensa tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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