Cass. civ. Sez. II, Sent., 15-03-2012, n. 4151

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Svolgimento del processo

Nel corso di un procedimento penale nei confronti di S. N., la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi conferiva al geometra N.L.P. l’incarico di consulente tecnico d’ufficio (cd. Perizia CURATEC s.r.l.).

Espletato l’incarico, il P.M. liquidava in favore del consulente tecnico d’ufficio un compenso di Euro 169,53 a titolo di onorari e di Euro 86,32 per spese di viaggio.

Avverso il decreto di liquidazione, N.L.P. proponeva opposizione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170.

Il Tribunale di Brindisi, con ordinanza depositata il 13 ottobre 2010, in accoglimento dell’opposizione, ha liquidato all’opponente la somma complessiva di Euro 1.992,25 (di cui Euro 367,20 per compenso all’ausiliario ed Euro 86,32 per rimborso spese di viaggio), oltre IVA e Cassa di Previdenza, se dovuta.

Il Tribunale ha rilevato che l’incarico era stato conferito dal P.M. concedendo termine per il deposito di sessanta giorni e che la relazione era stata depositata dopo 57 giorni dal conferimento dell’incarico, sicchè non vi erano ragioni per ritenere che l’espletamento dell’incarico avesse impegnato, attesa la complessità tecnica dell’accertamento (smontaggio di tre apparecchi per videogiochi; analisi di ciascuna delle componenti elettroniche, elettriche e meccaniche; descrizione del funzionamento nel caso analogo di apparecchi di tipo lecito, con comparazione all’effettivo meccanismo di funzionamento degli apparecchi esaminati), un arco di tempo inferiore a quello concesso dal P.M. Il Tribunale ha quindi riconosciuto al consulente tecnico un compenso parametrato a 188 vacazioni, oltre alle spese documentate, tra le quali quella relativa all’ausiliario, di cui il consulente tecnico era stato autorizzato ad avvalersi.

Per la cassazione di questa ordinanza, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi ha proposto ricorso ex art. 111 Cost., comma 7, sulla base di tre motivi; l’intimato non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Il collegio ha deliberato l’adozione delle motivazione semplificata nella redazione della sentenza.

Preliminare alla stessa esposizione dei motivi del ricorso è il rilievo che il procedimento di opposizione al decreto di liquidazione si è svolto a contraddittorio non integro.

Lo stesso ricorrente, invero, riferisce che l’incarico di consulenza era stato affidato nel corso di un procedimento penale a carico di S.N..

Rileva il Collegio che l’opposizione del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, in esito al cui procedimento è stata emessa dal Tribunale di Brindisi l’ordinanza oggetto del ricorso per cassazione, si è svolta in violazione del necessario contraddittorio con l’imputato del procedimento penale, nell’ambito del quale è stata esperita la consulenza tecnica d’ufficio.

Risulta dagli atti di causa che nel predetto giudizio di opposizione il contraddittorio è stato instaurato esclusivamente nei confronti dell’Ufficio del pubblico ministero e dell’Agenzia delle entrate, mentre nessuna notifica del ricorso in opposizione e del pedissequo decreto è avvenuta nei confronti dell’imputato S.N..

Questa Corte (Cass., sez. 2, n. 4739 del 2011) ha già affermato che, in tema di procedimento di opposizione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, per la liquidazione dei compensi al perito, l’imputato, parte del processo al quale l’attività dell’ausiliario è riferita, è senz’altro interessato al ricorso con cui il perito si dolga dell’insufficiente liquidazione, atteso che il maggior onere derivante dalla richiesta riforma del provvedimento impugnato ha una ricaduta nei suoi confronti; è pertanto viziato da nullità, per violazione del principio del contraddittorio, il provvedimento emesso in Camera di consiglio senza che all’imputato ed al suo difensore sia stata notificato l’avviso dell’udienza camerale.

Tale nullità si ricollega ad un difetto di attività del giudice a quo, al quale incombeva l’obbligo di adottare un provvedimento per assicurare il regolare contraddittorio del processo, e può essere rilevata anche d’ufficio nel giudizio di cassazione.

La riscontrata nullità impone, decidendo sul ricorso, di cassare l’ordinanza impugnata e di rinviare la causa al Tribunale di Brindisi perchè, in persona di diverso magistrato, provveda in camera di consiglio sul giudizio di opposizione previa l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’imputato.

Il giudice del rinvio provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sul ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Brindisi in persona di diverso magistrato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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