Cass. civ., sez. Lavoro 10-05-2006, n. 10728 AGENZIA- OBBLIGHI DELL’AGENTE – Contratto di subagenzia – Correlati obblighi del subagente – Tutela degli interessi del preponente con rispetto dei principi di lealtà e buona fede nell’esecuzione del contratto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Fatto

Il Giudice del lavoro di Fermo era adito, con distinti ricorsi, sia da C.W., che lamentava che i due rapporti di agenzia da lui intrattenuti, uno con la Lamonti cuoio s.p.a. e l’altro la CMC Int. s.p.a. erano stati risolti senza preavviso dalle mandanti con atto da lui ricevuto il ? (e che faceva valere il diritto a prestazioni varie dovutegli in forza di tali rapporti), sia da G.P. e C.E., che a loro volta esponevano che il C., con cui avevano intrattenuto rapporti di subagenzia aventi ad oggetto gli stessi affari trattati dall’agente con le suddette società, aveva proceduto alla risoluzione dei rapporti e facevano valere il loro diritto alle indennità ex art. 1751 c.c., ed ad altre prestazioni contrattuali, compresa, quanto al solo C., l’indennità di mancato preavviso.

I giudizi erano riuniti e, per quanto ancora interessa, dopo che il G. aveva rinunciato alle sue domande, il Tribunale condannava le società suindicate a pagare al C. le indennità ex artt. 1750 e 1751 c.c. e respingeva le domande riconvenzionali proposte dal C. nei confronti del G.: precisamente la domanda di risarcimento del danno, correlata alla deduzione che il G. aveva provocato la risoluzione dei contratti di agenzia da parte delle società mandanti, con le quali egli si era accordato e di cui aveva provveduto a curare direttamente gli affari, e la domanda di pagamento dell’indennità di mancato preavviso.

La sentenza era appellata dal C., che lamentava il mancato accoglimento di dette domande riconvenzionali.

La Corte d’Appello di Ancona rigettava l’impugnazione osservando, quanto alla domanda di risarcimento del danno, che la vicenda in questione era stata caratterizzata dal fatto che da molti anni il C. aveva dato attuazione al mandato di agenzia ricevuto dalle suindicate società avvalendosi della collaborazione del G., suo subagente, il quale ormai era l’unico a conoscere e a seguire la clientela. Il G., da ultimo, poiché le sue richieste di miglioramenti economici non erano state accolte dal C., aveva ricercato soluzioni alternative e si era messo in contatto con le società preponenti, comunicando l’intenzione di recedere dal rapporta di subagenzia. Le società avevano avvertito il C., il quale aveva rappresentato che il rapporto con il G. riguardava solo lui e che, se necessario, avrebbe sostituito il medesimo con un altro collaboratore. Le società, però, preoccupate degli effetti negativi di un cambiamento del subagente, dopo avere sentito di nuovo il G., recedettero dai contratti di agenzia con lettera in data 25/03/1998, ricevuta dal destinatario il 31 dello stesso mese. Il G. a sua volta recedette dal contratto di subagenzia con lettera datata 27/03/1998 e ricevuta dal C. il giorno 30. A partire dal mese successivo il G. curò gli affari delle società dapprima come procacciatore di affari e poi come agente.

Così ricostruiti i fatti, la Corte di merito escludeva che il comportamento del G. rappresentasse violazione di obblighi derivanti dal contratto di subagenzia, visto che l’obbligo di cooperazione dell’agente ai fini del raggiungimento degli interessi del suo preponente non comprende l’obbligo di restare per sempre vincolato al medesimo: neanche il canone generale di correttezza e buona fede impedisce all’agente, in mancanza di specifiche clausole contrattuali, di cercare una sistemazione lavorativa migliore ed eventualmente anche di proporre, nel caso del subagente, le proprie prestazioni direttamente al mandante del proprio preponente.

Con riferimento alla indennità di mancato preavviso, la Corte Territoriale, pur dato atto che il recesso del G. non era stato cagionato da "giusta causa", escludeva che sussistesse in concreto il relativo diritto del C.. Infatti, dato che l’indennità sostitutiva del preavviso rappresenta l’equivalente delle utilità che la parte avrebbe tratto dalla prosecuzione dell’attività durante il periodo di preavviso, la sua spettanza deve escludersi quando la prosecuzione dell’attività sia diventata impossibile per ragione non addebitarle alle parti. Nella specie ciò si era verificato in ragione del venire meno del contratto di agenzia al quale era collegato il rapporto di subagenzia, per effetto del recesso con effetto immediato delle società preponenti. Doveva rilevarsi poi che la volontà di recesso del G., la cui manifestazione non sarebbe neanche stata necessaria, era stata espressa dopo che era stata espressa la volontà risolutiva delle società preponenti, anche se poi nel recapito della corrispondenza si era verificata la già esposta inversione dei tempi. Peraltro non era esistito un tempo apprezzabile nel quale il subagente avrebbe potuto proseguire la collaborazione ai fini del preavviso, cioè nel quale la sua prestazione era rimasta possibile.

Il C. propone ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi.

l’intimato resiste con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., con cui, tra l’altro, eccepisce l’inammissibilità del controricorso, in quanto basato su procura rilasciata in calce alla copia notificato del ricorso e quindi in data di cui non era verificabile l’anteriorità alla notifica del controricorso. Ambedue i difensori hanno partecipato alla discussione orale.

Diritto

Deve darsi atto della pacifica inammissibilità del controricorso, dipendente dalla non verificabilità del tempestivo rilascio – ai fini della redazione di tale atto – della procura in calce alla copia del ricorso.

Il primo motivo del ricorso denuncia violazione degli artt. 1175, 1375 e 1746 c.c.. Si sostiene che alla luce dei principi di carattere generale di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e della espressa previsione da parte dell’art. 1746 c.c., in attuazione della direttiva comunitaria in materia, dell’obbligo dell’agente di tutelare gli interessi del preponente e di agire con lealtà e buona fede, non è pensabile un giudizio di favore del nostro ordinamento per comportamenti quale quello accertato dal Giudice di merito, caratterizzato dal fatto che il G., lungi dal salvaguardare gli interessi del suo preponente, aveva con piena consapevolezza e seguendo un piano prestabilito sottratto allo stesso l’incarico ricevuto delle imprese mandanti.

Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione e in particolare omesso esame di elementi prova. Si lamenta che, nel ritenere l’assenza di prove concrete circa un preordinato accordo con le preponenti per "scavalcare" il C., siano stati trascurati elementi di prova particolarmente significativi, quali la dichiarazione resa dal G. all’udienza del 18/06/1999, secondo cui egli aveva detto espressamente alle aziende mandanti che, se non fosse subentrato al posto del C., avrebbe dovuto rivolgersi ad altra ditta e che nell’occasione si era parlato di un suo subentro; la lettera in data 23/03/1998 inviata dal G. al Gruppo Conciario CMC, con la quale egli comunicava la propria intenzione di interrompere il proprio rapporto con il C., affinchè la società destinataria potesse prendere le opportune decisioni, la dichiarazione resa alla udienza già citata per la Lamonti Cuoio, secondo cui una settimana prima dell’intimazione del recesso al C., quest?ultimo aveva comunicato che avrebbe interrotto il rapporto con il G. (e il C.) e che dal successivo lunedì si sarebbe avvalso di un ragazzo per la continuazione del rapporto di agenzia e che anche il G. aveva confermato che da lunedì non avrebbe più lavorato per il C.. Tali elementi evidenziavano l’esistenza di una condotta dolosamente volta a indurre le società preponenti a recedere dal contratto di agenzia con il C..

Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione e violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1382, 1384 e 1256 c.c., nonchè degli artt. 1334, 1335 e 1750 c.c..

Si lamenta la mancata considerazione dell’art. 9 dell’AEC del 1988, secondo cui chi intende recedere dal contratto con effetto immediato, dovrà corrispondere all’altra parte somma pari a tanti dodicesimo delle provvigioni liquidate nell’anno solare precedente quanti sono i mesi di preavviso dovuti. Deduce che tale indennità sostitutiva del preavviso è dovuta a prescindere dall’utilità che in concreto sarebbe stata conseguibile dalla parte destinataria del recesso, avendo la natura giuridica di una penale contrattuale ex art. 1382 c.c.. Si lamenta anche la mancata considerazione del fatto che nella specie la sopravvenuta impossibilità della prestazione valorizzata dal Giudice di merito era imputabile alla stessa parte inadempiente, che aveva sollecitato il recesso delle imprese preponenti. Si lamenta infine la mancata considerazione delle regole in materia di efficacia degli atti unilaterali ricettizi, in applicazione delle quali risultava che il contratto di subagenzia, per effetto del recesso del G., era già risolto, e privo di ulteriori effetti, nel momento in cui le relative società preponenti avevano esercitato il recesso dal rapporto di agenzia.

I primi due motivi, per la loro connessione, vengono esaminati congiuntamente.

Essi non meritano accoglimento.

ÿ opportuno premettere che in questa sede di legittimità non ci si può discostare dalla ricostruzione della vicenda dal punto di vista fattuale operata dal Giudice di appello, sulla base di un?organica valutazione delle prove, in quanto, come è noto, è compito del Giudice di merito, e non della Corte di Cassazione, valutare e interpretare le risultanze probatorie e formulare i conseguenti accertamenti di fatto. d’altra parte, l’esposizione di riscontri probatori compiuti dall’attuale ricorrente con il secondo motivo di ricorso, lungi dal dimostrare l’omessa e illogica mancata considerazione di elementi decisivi da parte del Giudice di merito, conferma la riconducibilità dell’operato del medesimo ad un congruo esercizio dei poteri di valutazione del quadro probatorio, a norma dell’art. 116 c.p.c..

E con riferimento ai fatti accertati in sede di merito non è ravvisatole la violazione dei principi e delle regole di diritto invocati con il primo mezzo di ricorso. Già la Corte di merito ha esattamente rilevato che l’art. 1746 c.c., impone all’agente di tutelare gli interessi del preponente e di agire con lealtà e ?mona fede nell’esecuzione dell’incarico. Tale norma, quindi, non impedisce all’agente, o al subagente, vincolato da un contratto a tempo indeterminato suscettibile di disdetta, di ricercare soluzioni professionali alternative, che vengano in concreto a risultare pregiudizievoli per il preponente – si pensi all’ipotesi tipica e frequente dell’acquisizione di un mandato di agenzia da parte di un?impresa in concorrenza con l’originario preponente – se non impiega mezzi o modalità che siano di per sè qualificabili come scorretti, vuoi ai fini dell’acquisizione del nuovo incarico professionale, vuoi nell’esecuzione del medesimo, sulla base di principi di carattere generale e in particolare dei principi di correttezza e buona fede di cui all’art. 1175 c.c., che contempla genericamente i rapporti tra creditore e debitore, e di cui all’art. 1375 c.c. – che, peraltro, di nuovo fa riferimento all’esecuzione del contratto -, oppure delle regole in tema di concorrenza sleale tra imprenditori.

Neanche è criticabile il rilievo del Giudice di merito, secondo cui non può ritenersi di per sè scorretto che un subagente, intenzionato a porre fine al rapporto in atto con l’agente, ne metta al corrente l’imprenditore preponente, offrendo così l’occasione al medesimo di valutare le conseguenze di tale ipotesi e a se stesso l’occasione di comunicare la propria eventuale disponibilità ad assumere un incarico diretto, semprechè non siano posti in atto mezzi di per sè scorretti. Non sono infatti ravvisabili, in difetto di pattuizioni in tal senso, obblighi di fedeltà del subagente nei confronti dell’agente suo preponente, che vietino iniziative di questo genere, compiute con il rispetto di generali principi di correttezza. Nè il ricorrente ha fatto riferimento a qualche specifica scorrettezza (risultando semmai confermato, anche dalle sue deduzioni di cui i al secondo motivo di ricorso, che il C. era stato informato delle intenzioni del G. e messo in grado di ipotizzare e proporre ai preponenti soluzioni alternative).

Sembra anche potersi tenere presente, al fine di ulteriormente confermare la non antigiuridicità di uno scambio di informazioni tra impresa preponente e subagente sulle future regolazioni delle rispettive attività, che il subcontratto costituito dal contratto di subagenzia configura l’oggetto delle prestazioni a carico del subagente in maniera peculiare, dato che nei confronti della clientela il subagente si presenta come un soggetto che rappresenta gli interessi dell’impresa preponente, i contratti con la quale egli promuove, cosicchè appare difficile ipotizzare l’insussistenza di qualche relazione diretta, in linea di fatto ed eventualmente anche in linea di diritto, tra preponente e subagente (in senso limitativo, con riferimento ai subagenti di assicurazione e ai poteri rappresentativi ex artt. 1745 e 1903 c.c. e con l’esclusione che le somme riscosse dal subagente entrino direttamente nel patrimonio dell’impresa assicuratrice, cfr. però Cass. n. 15190/2004).

Passando all’esame del terzo motivo, si deve rilevare la non fondatezza anche di quest?ultimo.

Premesso che la giurisprudenza non sembra avere ancora approfondito quali siano le eventuali implicazioni della circostanza che il testo vigente dell’art. 1750 c.c. (introdotto dal D.Lgs. n. 303 del 1991, art. 3, al fine di dare attuazione alla direttiva comunitaria 86- 653), non contiene più una disciplina espressa degli effetti dell’omessa intimazione del preavviso di recesso, deve rilevarsi che è comunque decisivo e corretto il rilievo del Giudice di merito, secondo cui nella specie, in sostanza, al momento della comunicazione del recesso del subagente (in effetti superflua), anche se il recesso intimato dalla ditte preponenti al C. ancora non si era perfezionato con la consegna degli atti relativi già spediti, era già formulabile una valutazione di definitiva impossibilità delle prestazioni inerenti al contratto di subagenzia, stante la imminente e sicura cessazione dei mandati di agenzia conferiti al C..

Non può quindi ritenersi configurabile un difetto di preavviso, in relazione alla comunicazione di recesso compiuta dal G.. Ne consegue che sicuramente non è concepibile a suo carico alcuna penalità, vuoi a titolo di risarcimento del danno, vuoi a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. La particolarità delle questioni giustifica la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *