Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 26-09-2011) 11-10-2011, n. 36657

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 15/5/10, pronunciata ex art. 444 c.p.p., il Tribunale di Ravenna applicava a B.M. (alias B.H.M.), imputato dei reati (in Ravenna, il 14/5/10) di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter e art. 6, comma 3 (capo A: permanenza nel territorio dello Stato nonostante provvedimento di espulsione; capo B: mancata esibizione di documento di identificazione) nonchè del reato continuato di cui all’art. 495 c.p., aggravato dallo stato di clandestinità (capo C: in Ravenna, il 20/12/08 e il 25/2/09), la pena su richiesta di un anno di reclusione: un anno e 3 mesi di reclusione per A, aumento di 3 mesi per la continuazione (B e C), diminuzione per il rito.

Ricorreva per cassazione l’imputato, deducendo vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 c.p.p.. All’udienza di discussione il PG concludeva per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Nessuno compariva per il ricorrente.

Motivi della decisione

La sentenza impugnata va annullata senza rinvio in ordine ai reati sub A e B perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Il 25/12/10 hanno acquisito efficacia diretta nell’ordinamento giuridico interno dello Stato italiano gli artt. 15 e 16 della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 16/12/08, 2008/115/CE, e inoltre è sopravvenuto l’arresto giurisdizionale della Corte di giustizia della Unione Europea, Sezione 1^, 28/4/11, nel procedimento C-61/11 PPU, che ha statuito nel senso che le succitate disposizioni sovra-ordinate non consentono la "normativa di uno Stato membro .. che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di. lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo"; con la conseguenza che ai giudici penali dello Stato italiano, membro della Unione, spetta di "disapplicare ogni disposizione del D.Lgs. n. 286 del 1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115", tenendo anche "debito conto del principio della applicazione retroattiva della legge più mite il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri".

In virtù del principio di diritto fissato da questa stessa Sezione di questa S.C., "la inammissibilità del ricorso per cassazione in ragione della manifesta infondatezza dei motivi o per altra causa non impedisce di rilevare, a norma dell’art. 129 c.p.p., la mancata previsione del fatto come reato, in conseguenza dell’inapplicabilità delle norme nazionali incompatibili colla normativa comunitaria" (Cass., 7^, 6/3/08, sent. n. 21579, Boujlaib, rv. 239960), sicchè deve farsi luogo, immediatamente e in questa stessa sede, all’annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata con la formula de qua. Ciò per il reato sub A. Allo stesso modo per il reato sub B (di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3), in conformità della sentenza di questa Suprema Corte a Sez. Un. n. 16453 del 24/2/11 (rv. 249546, Alacev), che ha affermato l’applicabilità della norma ai soli soggiornanti regolari nel territorio dello Stato, con la conseguente abolitio criminis per i soggiornanti irregolari a seguito delle modifiche alla norma stessa introdotte dalla L. n. 15 febbraio 2009, n. 94 (art. 1, comma 22, lett. h).

Quanto al reato di cui al capo C (in ordine al quale, peraltro, non si tiene conto della incostituzionalità dell’aggravante, dichiarata con sentenza della Corte Costituzionale n. 249 del 9/6/10, massima 34820) la sentenza va ugualmente annullata senza rinvio, trattandosi di pronuncia emessa su richiesta delle parti, i cui termini vanno verificati. Gli atti vanno pertanto trasmessi al competente giudice per il prosieguo.

P.Q.M.

Visto l’art. 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine ai capi sub A) e B) perchè i fatti non sono previsti dalla legge come reato. Annulla parimenti senza rinvio la sentenza impugnata in relazione all’ulteriore reato contestato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Ravenna per il prosieguo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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