Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 26-09-2011) 11-10-2011, n. 36656

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 22 dicembre 2009 la Corte d’appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Nuoro, che aveva dichiarato L.C.A. R. colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, e l’aveva condannato, concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, e ha applicato la sanzione corrispondente alla previsione normativa della natura contravvenzionale del reato contestato, vigente al momento di emissione dell’ordine di espulsione, condannando l’imputato alla pena di mesi due e giorni venti di arresto.

2. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione personalmente l’imputato, che ne chiede l’annullamento sulla base di quattro motivi, con il quali denuncia violazione di legge e/o vizio di motivazione deducendo il difetto di prova della conoscenza da parte sua della lingua italiana e francese, in cui il decreto di espulsione e l’intimazione ad abbandonare l’Italia sono stati redatti; l’omessa indicazione delle ragioni impeditive dell’osservanza dell’iter previsto dalla legge per eseguire l’espulsione; il mancato riconoscimento della sussistenza del giustificato motivo a trattenersi sul territorio, rappresentato dalle condizioni di salute del padre, e l’insussistenza dell’elemento psicologico del reato.

Motivi della decisione

1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

2. Si osserva che, successivamente alla proposizione del ricorso, in data 25 dicembre 2010 hanno acquisito efficacia diretta nell’ordinamento giuridico interno gli artt. 15 e 16 della direttiva 2008/115/CE del 16 dicembre 2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, alla quale lo Stato italiano doveva adeguare la propria normativa entro il 24 dicembre 2010, senza tuttavia provvedervi.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza resa il 28 aprile 2011 nel procedimento C-61/11 PPU – avente a oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE, proposta dalla Corte d’appello di Trento nell’ambito del procedimento a carico di H.E.D., imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, -, ha statuito che le predette disposizioni della direttiva non consentono la "normativa di uno Stato membro … che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo". La Corte ha, quindi, affermato che ai giudici degli Stati dell’Unione spetta "disapplicare ogni disposizione del D.Lgs. n. 286 del 1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115", tenendo anche "debito conto del principio dell’applicazione retroattiva della legge più mite, che fa parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri". 3. Conseguono a tali rilievi la disapplicazione della norma incriminatrice contestata all’imputato e l’annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata perchè il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato.

Si tratta, di una formula che, secondo un arresto di questa Corte, condiviso dal Collegio, si adatta al caso della inapplicabilità della disposizione penale per effetto della incompatibilità con la normativa comunitaria, stabilita della Corte di giustizia dell’Unione Europea (Sez. 7, n. 21579 del 06/03/2008, dep. 29/05/2008, Boujlaib, Rv. 239960).

P.Q.M.

Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *