T.A.R. Liguria Genova Sez. II, Sent., 10-11-2011, n. 1563 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Parte ricorrente ha adito l’intestato Tar impugnando il "provvedimento del Comune di V., prot. n. 6256 del 18 febbraio 2010, a firma del responsabile dell’area strade e del dirigente del III° settore – Lavori pubblici e servizi tecnici, recante qualificazione del tratto viario di cui al fg. 49, mappali 790/787 e parte del mappale 345, prospiciente il fabbricato sito in loc. Castagnabuona".

Deduce parte ricorrente i seguenti motivi di ricorso:

Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 7 e 8 della l n. 241/1990. Difetto assoluto di presupposto.

Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241. Difetto assoluto di presupposto

Eccesso di potere per manifesta contraddittorietà con precedenti manifestazioni di volontà. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della l n. 241/1990. Carenza di motivazione ed istruttoria. Illogicità ed ingiustizia manifeste. Eccesso di potere per sviamento della causa tipica.

Conclude parte ricorrente chiedendo l’accertamento di illegittimità dell’atto impugnato, nonché la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danno conseguenti all’attività provvedimentale illegittima.

Si è costituito il comune resistente contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso.

All’udienza del 10.11.2011 la causa è stata discussa e trattenuta a decisione.

Il collegio ha sottoposto d’ufficio alle parti la problematica dell’ammissibilità del ricorso in ragione sia della natura provvedi mentale o meno dell’atto impugnato sia della sussistenza, in capo al giudice amministrativo, della giurisdizione per quanto concerne la qualificazione di una strada in termini di privata/pubblica/vicinale ad uso pubblico.

Ritiene il collegio che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

Giova riportare il tenore dell’atto impugnato (nota prot. gen. N. 0006256 del 18.2.2010, dell’ufficio strade della città di V., sub. doc. 9 di parte ricorrente):

"Con riferimento alla sua nota prot. n. 5608 del 13.2.2010, alla luce delle precisazioni in essa rappresentate, a rettifica di quanto espresso con la nostra precedente nota prot. n. 4698 del 6.2.2010 inoltrata al sig. N.D., si precisa quanto segue:

il tratto viario di cui al mappale n. 787 e 790 del foglio catastale n. 49 è da ritenersi strada privata non gravata da uso pubblico. La presente annulla pertanto la nostra precedente nota pro. N. 4698 del 6.2.2010. Come richiesto si allega inoltre copia della nota prot. 4304 del 4.2.2010 relativa all’istanza presentata dal sig. N.D.."

La nota a sua volta citata in quella impugnata così statuiva:

"In riferimento alla richiesta formulata dalla S.V. in data 3.2.2010, ed assunta protocollo del 4.2.2010, in merito alla destinazione e qualifica della strada foglio 49 mappali 787 e 790, prospiciente il fabbricato in oggetto, con la presente si dichiara che tale viabilità risulta privata soggetta ad uso pubblico."

Trattasi all’evidenza di due "note informative" prive di qualsivoglia contenuto provvedimentale; la ricorrente aveva infatti sollecitato il Comune ad esprimere il proprio avviso circa la qualificazione della strada. Con semplice atto di corrispondenza il Comune dapprima comunicava di ritenere che la strada fosse soggetta ad uso pubblico, quindi rettificava il proprio avviso. Le note tuttavia non presentano alcun profilo autoritativo, non essendo in potere del Comune di incidere costitutivamente sulla situazione dominicale della via; l’amministrazione, nello specifico contesto si è espressa su sollecitazione della ricorrente, si è infatti limitata ad esprimere un avviso che in nulla è idoneo ad incidere sulla corretta qualificazione giuridica della via.

Né il Comune, assumendo l’una o l’altra qualificazione giuridica, ha esercitato poteri autoritativi (ad esempio di autotutela) concernenti la via in questione.

Poiché le note sono quindi mera corrispondenza priva di qualsivoglia effetto "costitutivo" concernente la qualificazione della via deve essere dichiarato inammissibile per la carenza di natura provvedi mentale del documento impugnato.

Né può ritenersi di qualificare la domanda, come pure pare in alcuni passaggi del ricorso, intesa ad accertare la corretta qualificazione giuridica della via sotto il profilo dominicale, poiché in tal caso si verterebbe pacificamente in materia devoluta alla cognizione del GO.

Infatti secondo Cass. SU 27.1.2010 n. 1624: "debbono ribadirsi, in definitiva, i già espressi principi di diritto secondo cui, da un lato, la controversia circa la proprietà, pubblica o privata, di strade, o circa l’esistenza di diritti di uso pubblico su strade private, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto investe l’accertamento dell’esistenza e dell’estensione di diritti soggettivi, dei privati o della pubblica amministrazione (tra le altre, S.U. nn. 5457/80, 9206/94) e, dall’altro, l’iscrizione di una strada nell’elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico non ha natura costitutiva e portata assoluta, ma riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del Comune, ponendo una semplice presunzione di pubblica dell’uso, superabile con la prova contraria della natura della strada e dell’inesistenza di un diritto di godimento da parte di una collettività mediante un’azione negatoria di servitù (tra le altre, Cass. n. 4182/76)".

Come si evince dalla citata massima neppure se il comune avesse inteso formalmente iscrivere la via nell’elenco delle vie gravate da uso pubblico avrebbe con ciò esercitato un potere costitutivo, idoneo a modificare la natura della via medesima; per altro nel caso di specie l’amministrazione si è arrestata ben prima, limitandosi ad esprimere un "avviso" sulla qualificazione della via in una semplice corrispondenza.

Né infine è ammissibile la dedotta azione risarcitoria (che sostanzialmente imputa al Comune una sorta di falsa informazione, che avrebbe indotto la società ricorrente ad un affare per la medesima non conveniente); poiché infatti manca qualsivoglia attività autoritativa o esercizio di potere mancano altresì i presupposti per la devoluzione al GA della cognizione della connessa pretesa risarcitoria. Anche sul punto sussiste pertanto la giurisdizione del GO. Sul punto la domanda può essere riproposta innanzi a detto giudice nei termini di legge dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

La domanda deve essere dichiarata inammissibile.

Stante la natura processuale della decisione sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

dichiara inammissibile il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;

compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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