Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 15-03-2012, n. 4130 Concessioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La INEGA s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza del TSAP che ha accolto il ricorso della SELPOWER s.r.l. diretto all’annullamento del decreto – e degli atti presupposti – con il quale la Provincia Autonoma di Bolzano (e per essa l’Assessore provinciale all’urbanistica) aveva accolto una domanda di derivazione di acqua della INEGA e rigettato altra della SELPOWER. Resistono con controricorsi la SE HYDROPOWER s.r.l. (nuova denominazione della SELPOWER), la SEL s.r.l. (succeduta alla SELPOWER s.r.l. a seguito di cessione del ramo di azienda) e la Provincia Autonoma di Bolzano.

In una memoria ex art. 378 cod. proc. civ. la SEL rendeva noto che all’INEGA era stata successivamente rilasciata la concessione idrica richiesta, ed instava per una pronuncia di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.

Chiamata all’udienza del 15/11/11, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per la mancanza, agli atti della Procura Generale, di copia integrale della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

1.- Nonostante il successivo rilascio della concessione idrica (con decreto che si assume peraltro impugnato) la INEGA conserva evidente interesse alla definizione del presente procedimento, in quanto avente ad oggetto la legittimità di un precedente provvedimento di rilascio di concessione idrica. L’eccezione di carenza sopravvenuta di interesse sollevata dalla SEL va dunque disattesa.

2.- Con il primo motivo, sotto i profili della violazione di legge e della nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, la ricorrente censura la sentenza impugnata assumendo la tardività del ricorso della SELPOWER avverso il parere negativo dell’Ufficio Impatto Ambientale della Provincia, comunicatole il 20/2/09, che avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnato in quanto immediatamente lesivo.

2.1.- Il primo motivo è infondato.

Il subprocedimento per la valutazione dell’impatto ambientale, previsto dalla L.P. 5 aprile 2007, n. 2, si conclude con un parere vincolante che, se negativo, preclude il rilascio della concessione.

Tale parere può essere autonomamente impugnato, ed in tal senso va letta la sentenza citata dalla ricorrente (Cass., SS.UU. 7 luglio 2010 n. 16039), restando in difetto pienamente operante il principio secondo cui l’impugnazione va indirizzata contro l’atto che conclude il procedimento.

3.- Con il secondo motivo, sotto i profili della violazione di legge e della nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, la ricorrente si duole del rigetto della eccezione di tardività del ricorso avverso il decreto principale.

3.1.- Il secondo motivo è inammissibile.

Il TSAP motiva il rigetto dell’eccezione sulla base essenzialmente di due ordini di considerazione: a) la lettera accompagnatoria del decreto non conteneva l’indicazione del termine e dell’autorità a cui ricorrere; b) non vi era prova adeguata della consegna il 31/12/09 perchè, non essendo la ricevuta datata, il numero di raccomandata consegnata il 31/12/09, risultante dalle ricerche compiute presso l’Ufficio postale, era diverso (sia pure per una sola cifra) da quello contenuto nella distinta prodotta dalla Provincia.

Il secondo motivo – di per sè sufficiente a sorreggere la decisione – è evidentemente frutto di un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, in relazione al quale non si ravvisa alcuna violazione di legge nè difetto di motivazione ed è perciò incensurabile in cassazione.

4.- Con il terzo motivo, sotto i profili della violazione di legge e della nullità del procedimento per difetto di interesse, la società ricorrente censura la sentenza in quanto avrebbe ritenuto ammissibile l’impugnativa, da parte della SELPOWER, della delibera della giunta provinciale di Bolzano, n. 1796 del 6/7/09, resa sull’impugnativa in via amministrativa del parere negativo del 14/1/09 della Conferenza di servizi relativo al solo progetto INEGA. 4.1.- Il terzo motivo è infondato, tenuto conto che la società SELPOWER, avendo impugnato l’atto conclusivo del procedimento, aveva evidentemente interesse ad impugnare tutti gli atti presupposti, ivi compreso dunque l’accoglimento del ricorso gerarchico della INEGA avverso il parere negativo sull’impatto ambientale. E’ comunque assorbente il rilievo che – secondo la sentenza impugnata (paragrafo 4.5.2.) – "il decreto di concessione 18 dicembre 2009, n. 435, art. 1 è (…) viziato di illegittimità derivata per l’illegittimità del parere negativo della Conferenza dei servizi in materia ambientale" (quello, cioè, relativo alla SELPOWER) e che il ricorso va dunque accolto "sotto questo limitato aspetto" (paragrafo 5. della sentenza impugnata). Il mezzo difetta quindi di rilevanza.

5.- Con il quarto motivo la società ricorrente, sotto i profili della violazione di legge e della nullità per difetto assoluto di motivazione; censura la sentenza in quanto fondata sull’assunto che le domandà fossero concorrenti, il che non era in quanto la SELPOWER aveva un parere VIA negativo, mentre la INEGA lo aveva positivo, a seguito dell’accoglimento del ricorso gerarchico proposto contro il parere negativo.

5.1.- Il quarto motivo, per quanto sin qui detto, è infondato. La SELPOWER ha infatti impugnato l’atto conclusivo di un procedimento nel quale le due domande erano in effetti, all’inizio, concorrenti, a nulla rilevando che, nel corso del procedimento amministrativo, le domande stesse abbiano avuto sorte differente.

6.- Ancora sotto i profili della violazione di legge e della nullità per difetto assoluto di motivazione, la società ricorrente, con il quinto motivo, censura la sentenza impugnata quanto all’accoglimento per difetto di motivazione dell’impugnativa avverso la Deliberazione della Giunta provinciale n. 1796/09, assumendo l’esistenza di valida motivazione.

6.1.- Il quinto motivo è infondato. La motivazione del TSAP è infatti adeguata ove rileva un vizio di motivazione nell’accoglimento del ricorso gerarchico della Inega, così motivato dalla Giunta provinciale: "ritiene di accogliere il ricorso presentato dalla società Inega s.r.l. di Ortisei poichè le motivazioni addotte sono fondate" (paragrafo 4.3.), senza farsi carico di contraddire specificamente le opposte deduzioni della Conferenza dei servizi (paragrafo 4.4.1.). Non sussiste dunque il difetto di motivazione lamentato dalla ricorrente e d’altro canto non compete al giudice di legittimità di esaminare il provvedimento reso dalla Giunta provinciale al fine di giungere a conclusioni eventualmente diverse dal TSAP. 7.- Il ricorso va dunque rigettato. Appare equo compensare le spese, considerato che a Provincia Autonoma di Bolzano ha concluso per l’accoglimento del ricorso della Inega e la SEL ha da ultimo concluso in via principale per la cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

la Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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