T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 10-11-2011, n. 2705 Assegnazione di alloggi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In data 27.11.2007 il ricorrente ha presentato domanda di assegnazione alloggi E.R.P. di cui al bando generale II semestre 2007, venendo tuttavia successivamente cancellato dalla graduatoria da parte del Comune, in data 26.1.2010, per carenza dei requisiti di cui all’art. 28 della L.r. n. 27/2009.

Il ricorrente non aveva, infatti,, risieduto continuativamente nel Comune di Milano nei cinque anni precedenti la data di presentazione delle domanda, né parimenti aveva svolto nel medesimo lasso temporale attività lavorativa nella Regione Lombardia; in particolare non era risultato iscritto nei registri dell’anagrafe della popolazione residente, dal 3.6.2003 al 22.7.2005.

In data 23.9.2009 è stato eseguito un provvedimento di rilascio di alloggio in danno del ricorrente, relativamente ad un immobile sito in Via Giuba n. 2.

In data 13.10.2010 il ricorrente ha presentato domanda di "aggiornamento" della precedente domanda, nella quale ha documentato, tra l’altro, lo sfratto subito.

Con il provvedimento impugnato il Comune, da un lato ha rimesso in graduatoria il ricorrente, essendo decorso un quinquennio dalla sua reiscrizione nelle liste anagrafiche, denegando tuttavia valenza, ai fini dell’attribuzione del maggior punteggio, allo sfratto di cui sopra, essendo il medesimo stato eseguito da più di un anno dalla data di presentazione della domanda; e ciò in conformità a quanto previsto nell’All. I, Parte I, punto n. 8 della L.r. citata.

Motivi della decisione

Con il presente ricorso si lamenta la mancata attribuzione del punteggio utile ai fini della graduatoria, alla situazione di "sfrattato" in cui versava il ricorrente dal 23.9.2009.

Con entrambi i motivi si deduce in sostanza che il Comune di Milano avrebbe erroneamente considerato la domanda del 13.10.2010 come autonoma, rappresentando invece la stessa un mero aggiornamento di quella precedentemente prodotta nel 2007. In particolare, la stessa Amministrazione ciò avrebbe implicitamente riconosciuto, assegnando ad entrambe il medesimo numero (41836); inoltre i termini per l’aggiornamento sono stati riaperti in data 21.9.2010, dunque prima dello spirare del termine annuale dall’esecuzione dello sfratto.

Il ricorso è, tuttavia, infondato, muovendo dall’erroneo presupposto che la domanda presentata in data 13.10.2010 si collochi nel procedimento avviato con l’istanza del 27.11.2007.

In realtà, tale ultima domanda, nonostante abbia inizialmente avuto riscontro positivo, ha in seguito condotto ad un intervento in autotutela da parte del Comune, che a seguito dell’istruttoria esperita, si è avveduto del difetto della residenza quinquennale nel Comune di Milano.

La seconda istanza, presentata in data 13.10.2010, non può pertanto definirsi quale "aggiornamento" della precedente da ritenersi definitivamente e negativamente conclusa per il ricorrente, ma solo come presentata ex novo.

Tale nuova domanda ha avuto esito positivo, ma legittimamente il Comune non ha preso in considerazione lo sfratto subito dal ricorrente, essendo stato eseguito oltre un anno prima dalla sua presentazione.

Il ricorso va pertanto respinto.

Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione I,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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