T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 10-11-2011, n. 2711 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’atto di cui in epigrafe l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas ha inteso dare esecuzione ai giudicati derivanti da talune decisioni pronunciate dal Consiglio di Stato nell’anno 2009 riguardanti le procedure di unbundling delle imprese verticalmente integrate fissate dalla medesima Autorità, in esecuzione della direttiva CE 2003/55, con la sua precedente delibera n. 11 del 2007.

L’emarginata delibera è stata impugnata da E. S.p.a. perché ritenuta contraria ai precetti promananti dalle sentenze del Consiglio di Stato, nella parte in cui ha stabilito che entrino a far parte del "gestore indipendente" anche dirigenti dell’Impresa di trasporto non rivestenti la qualifica di "direttore generale" e per il fatto di aver dato diretta attuazione, senza preventiva consultazione, alle direttive 2009/73/CE e 2009/72/CE in punto di distinzione fra gestore indipendente ed altre imprese facenti parte dell’impresa verticalmente integrata quanto ad identità dell’impresa, politica di comunicazione e marchio, imponendo l’adempimento dei relativi obblighi conformativi entro il 3 marzo 2011.

In particolare E. ha contestato il potere dell’AEEG di dare diretta attuazione alle predette direttive comunitarie incidendo su prerogative attribuite dalla legge comunitaria del 2009 soltanto al Governo mediante l’emanazione di decreti delegati.

In tale giudizio si è costituita l’Avvocatura distrettuale per resistere al ricorso.

Con ordinanza n. 448 del 4 marzo 2011 è stata accolta la domanda di sospensione cautelare della delibera impugnata ed è stata fissata al 27 ottobre 2011 l’udienza di merito.

Nelle memorie depositate in occasione della udienza di discussione, entrambe le parti hanno rilevato che nelle more del giudizio, con D.Lgs n. 93 del 2011, sono state dettate disposizioni esecutive della direttiva 2009/73/CE superando, in tal modo, la disciplina autonomamente posta in essere dall’AEEG con la delibera impugnata.

Sulla base di tale presupposto sia la difesa di E. che l’Avvocatura hanno chiesto che il Collegio emetta una sentenza di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

In effetti, la disciplina contenuta nel sopra citato decreto legislativo ha ad oggetto i medesimi punti della delibera impugnata contestati dalla ricorrente quanto al recepimento della Direttiva 2009/73/CE in tema di politica di comunicazione dell’impresa e in materia di indipendenza degli organi decisionali dell’impresa di trasporto, fissando al 3 marzo 2012 (e non 2011, come previsto dalla delibera impugnata) il termine entro il quale il gestore dell’impresa di trasporto deve conformarsi alla disciplina del "Gestore di trasporto indipendente" di cui al capo IV della direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009.

La conseguente inoperatività della Delibera AEEG 57 del 2010, la cui disciplina è stata sostituita da quella legislativa, fa venir meno l’interesse alla coltivazione del gravame che deve essere, pertanto, dichiarato improcedibile.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, attesa la complessità delle questioni controverse.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Terza di Milano, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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