T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 10-11-2011, n. 2709

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il provvedimento in epigrafe il Questore di Milano ha rigettato la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dalla Sig.ra A.S. in data 4 aprile 2003 in quanto la società da cui ella risultava essere stata assunta, a seguito di controlli, si era rivelata inesistente. La Questura dichiarava, poi, irrilevante ai fini del rilascio del richiesto titolo di soggiorno la documentazione presentata dall’istante al fine di dimostrare la sua capacità reddituale per gli anni 2003 e 2004 in quanto i modelli CUD depositati attestavano la percezione di un reddito inferiore alla soglia minima prevista dalla legge per la permanenza del cittadino extracomunitario sul territorio italiano.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l’interessata sulla base dei seguenti

MOTIVI

1) Violazione dell’art. 13 del DPR 394/99

La richiamata disposizione prevede che il richiedente il permesso di soggiorno possa e non debba depositare tutta la documentazione attestante la sua posizione reddituale che ben può essere dimostrata attraverso dichiarazioni sostitutive. La Questura avrebbe, quindi, errato nel fondare il provvedimento di diniego sul mancato assolvimento dell’onere di produrre documentazione attestante il possesso del reddito minimo previsto dalla legge.

2) Violazione dell’art. 5 comma 5 e dell’art. 4 comma 3 del D.Lgs 286 del 1998; mancata valutazione dei presupposti; ingiustizia manifesta; eccesso di potere per travisamento dei fatti; motivazione carente ed incongrua; insufficiente attività istruttoria.

La dimostrazione del possesso di un reddito minimo non sarebbe richiesta ai cittadini che, già regolarmente soggiornanti in Italia, richiedano il rinnovo del permesso, ma solo a coloro che facciano ingresso per la prima volta nel nostro paese per soggiornarvi.

Inoltre, le soglie reddituali non vanno considerate come limiti tassativi per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, dovendo la Questura compiere un giudizio più ampio in relazione alla prognosi di inserimento sociale e lavorativo del cittadino extracomunitario che dimostri di avere un rapporto di lavoro o di poterlo instaurare. A tal fine rileva, quindi, anche la dichiarazione rilasciata alla Sig.ra S. da parte di un nuovo soggetto che si è dichiarato disponibile ad assumerla non appena venga regolarizzata la sua posizione relativa al soggiorno sul territorio italiano.

Si è costituita l’Avvocatura distrettuale per resistere al ricorso.

All’udienza del 13 ottobre 2011, sentiti gli avvocati delle parti come da separato verbale, relatore Dr. Raffaello Gisondi, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il rigetto della istanza di rinnovo del permesso di soggiorno non è, infatti, avvenuta a cagione di una mancanza di prova del reddito percepito, ma per una ragione ben più sostanziale inerente a fatto che i redditi che la ricorrente ha dimostrato di percepire per gli anni 2003, 2004 e 2005 erano inferiori a quelli minimi previsti al fine del regolare soggiorno in Italia da parte del cittadino extracomunitario.

Infondata è altresì l’affermazione secondo cui il possesso di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno siano necessari solo per l’ingresso e non anche per la successiva permanenza nel nostro paese, atteso che l’art. 5 comma 4 del D.Lgs 486 del 1998 prevede che in sede di esame della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno la Questura debba verificare la permanenza delle medesime condizioni previste per il rilascio del titolo.

Anche i successivi rilievi svolti nel ricorso sono privi di pregio.

Infatti, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, il requisito del possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero e del suo nucleo familiare costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, perché attiene alla sostenibilità dell’ingresso dello straniero nella comunità nazionale per ragioni di lavoro subordinato. Questi deve essere, infatti, stabilmente inserito nel contesto lavorativo e contribuire con il proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del paese ospitante (cfr. Consiglio di Stato sez. VI 27 Ago 2010 n. 5994).

In particolare la determinazione della soglia sotto la quale il reddito percepito dal cittadino extracomunitario non può considerarsi sufficiente al fine della sua permanenza sul territorio italiano non è lasciata alla discrezionalità dell’amministrazione ma è stabilita una volte per tutte dall’art. 39 comma 3, d.P.R. n. 394 del 1999 il quale richiede a tal fine la necessaria disponibilità da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all’assegno sociale. Requisito, questo, che la ricorrente non possiede.

Nessuna rilevanza può, infine assumere ai fini della decisione sulla legittimità del provvedimento impugnato l’asserita variazione delle condizioni economiche del cittadino straniero avvenuta successivamente alla adozione del provvedimento di rigetto della stanza di rinnovo del permesso di soggiorno che, secondo la ricorrente, deriverebbe dalla disponibilità manifestata da altri datori di lavoro alla sua assunzione.

Infatti, se è vero che l’amministrazione deve tenere conto di situazioni sopravvenute, ciò vale solo con riguardo a fatti o circostanze (ad esempio, il conseguimento di un posto di lavoro più remunerato o l’aggiunta di nuovi redditi familiari nel frattempo verificatasi) intervenuti fino al momento di adozione del provvedimento impugnato, mentre, se sopravvenute rispetto al provvedimento stesso, tali circostanze non sono in grado di minarne la legittimità.

Ciò, peraltro, non esclude che l’interessata possa sottoporre all’amministrazione una nuova istanza di rilascio di permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, che dia rilievo ai "sopraggiunti nuovi elementi che… consentano il rilascio" del permesso stesso; e, tra tali elementi, ben potrebbe essere invocato il conseguimento di una situazione reddituale più elevata, atta a soddisfare il requisito normativo di cui si è detto, se ed in quanto effettivamente intervenuta nelle more.

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

Sussistono comunque giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti, tenuto conto della situazione di disagio sociale della parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Terza di Milano, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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