T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 10-11-2011, n. 2707

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con i due ricorsi r.g. n. 3391/2005 e r.g. 1759/2006 – di cui si dispone la riunione stante la loro connessione oggettiva e soggettiva – G.F.E. ha impugnato gli atti indicati in epigrafe deducendone vari profili di illegittimità.

Si è costituito in giudizio il Comune di Limbiate, eccependo l’irricevibilità, l’inammissibilità e comunque l’infondatezza delle impugnazioni avversarie.

Le parti hanno prodotto memorie e documenti.

All’udienza del 27.10.2011 le cause sono state trattenute in decisione.

Preliminarmente, il Tribunale rileva la fondatezza dell’eccezione con la quale il Comune resistente ha dedotto la tardività del deposito dei ricorsi, con conseguente loro irricevibilità.

Dalla documentazione presente in atti risulta che il ricorso r.g. 3391/2005 è stato notificato il giorno 07.11.2005, mentre è stato depositato 06.12.2005; viceversa, il ricorso r.g. 1759/2006 è stato notificato in data 31.05.2006 e depositato il 30.06.2006.

Nondimeno, le impugnazioni di cui si tratta hanno ad oggetto atti di una procedura espropriativa finalizzata alla realizzazione di un’opera di pubblica utilità (un impianto natatorio da realizzare mediante concessione di lavori pubblici in regime di project financing).

Difatti, l’atto impugnato con il ricorso r.g. 3391/2005 reca l’approvazione del progetto definitivo dell’opera da realizzare, con valore di dichiarazione di pubblica utilità, sicché integra uno dei tipici atti della procedura espropriativa, ai sensi degli artt. 8 e 12 del d.p.r. 2001 n. 327.

Inoltre, il provvedimento gravato con il ricorso r.g. 1759/2006 afferisce alla medesima procedura espropriativa, trattandosi proprio del decreto di espropriazione.

La circostanza che i provvedimenti impugnati siano compresi nell’ambito di una procedura espropriativa, integrando due dei tipici atti a rilevanza esterna della procedura stessa, comporta l’applicazione, ratione temporis, dell’art. 23 bis (in particolare, comma 1 lettera b) della legge n. 1034 del 1971, inserito dall’art. 4 della legge 2000 n. 205, con conseguente riduzione alla metà di tutti i termini processuali escluso quello per la presentazione del ricorso.

Del resto, l’art. 53, comma 2, del d.p.r. 2001 n 327 – recante il testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità – ha ribadito che "si applicano le disposizioni dell’articolo 23 bis….. per i giudizi aventi per oggetto i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità".

Sul punto è costante l’orientamento giurisprudenziale che comprende nella regola della dimidiazione anche il termine di deposito del ricorso di primo grado, adempimento che deve pertanto essere eseguito entro quindici giorni dalla data dell’ultima notificazione, in luogo dei trenta giorni ordinari previsti per le impugnazioni non riguardanti gli ambiti individuati dall’art. 23 bis (cfr. tra le tante Consiglio di Stato, sez. IV, 23 dicembre 2010, n. 9376).

Va precisato che la regola della dimidiazione dei termini processuali, compreso quello di deposito del ricorso, per le impugnazioni aventi ad oggetto atti di una procedura espropriativa di aree destinate all’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità – come nel caso di specie – è stata conservata dall’art. 119 del codice del processo amministrativo.

Ne deriva che nel caso di specie entrambi i ricorsi sono stati depositati dopo il termine dimezzato di quindici giorni dalla data dell’ultima notificazione e, pertanto, devono essere dichiarati irricevibili.

La tardività del deposito non è superabile con l’argomentazione dedotta dalla difesa della ricorrente secondo la quale l’asserita mancanza del vincolo preordinato all’esproprio collocherebbe le impugnazioni in questione al di fuori della materia espropriativa con conseguente inapplicabilità della dimidiazione dei termini.

Sul punto, va osservato, in primo luogo, che la decisione delle questioni di rito, compresa la tempestività del deposito, deve precedere e prescindere dalla definizione di questioni di merito, qual è quella relativa all’esistenza del vincolo espropriativo, che, pertanto, è indifferente ai fini della ricevibilità delle impugnazioni, da valutare, per il caso specifico, in dipendenza del contenuto oggettivo degli atti impugnati cui riferire la regola della dimidiazione.

In ogni caso, l’eventuale mancanza del vincolo preordinato all’esproprio, nonché eventuali carenze delle procedure di notificazione degli atti dell’espropriazione, possono evidenziare solo profili di illegittimità degli atti della procedura espropriativa, comunque adottati ed esistenti, sicché il tentativo della difesa di parte ricorrente di superare l’eccezione di rito sollevata dal Comune ipotizzando la radicale inesistenza dei provvedimenti impugnati, così da collocarli al di fuori della materia espropriativa, non può essere condiviso.

Va pertanto ribadita la irricevibilità, per tardivo deposito, delle impugnazioni di cui si tratta.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando, dichiara irricevibili i ricorsi riuniti indicati in epigrafe.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila), oltre I.V.A., C.P.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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