Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-09-2011) 11-10-2011, n. 36547

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Napoli, con decisione del 27.05.2010, confermava la sentenza emessa in data 09.12.09 dal Gup presso il Tribunale della stessa città, di condanna di:

J.V. e J.D. per i reati di rapina aggravata e lesioni in danno di N.D. che, secondo l’accusa, era stato dapprima malmenato dai due imputati con una mazza da baseball e poi rapinato;

Ricorrono per cassazione gli imputati a mezzo del Difensore, deducendo:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).

1) I ricorrenti censurano la decisione impugnata per violazione dei principi di cui all’art. 192 c.p.p., avendo ritenuto attendibile la persona offesa senza considerare che il N. aveva reso sulla vicenda due versioni diverse, accusando i fratelli J. in sede di denuncia e, poi, ritrattando tali dichiarazioni in sede di esame nel corso del giudizio abbreviato;

-l’inattendibilità della persona offesa emergeva anche dalla certificazione medica, attestante lesioni assai modeste e non compatibili con l’aggressione descritta, nonchè dalle dichiarazioni di alcuni testimoni, che avevano descritto la lite senza fare cenno all’uso di armi come invece dichiarato dalla parte offesa;

-la motivazione era da censurare per illogicità avendo omesso di considerare tali incertezze probatorie;

CHIEDONO l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

I ricorrenti propongono interpretazioni alternative delle prove già analizzate in maniera conforme dai giudici di primo e di secondo grado, richiamando una diversa valutazione delle dichiarazioni dei testi, che risultano vagliate dalla Corte di appello, con una sequenza motivazionale ampia, analitica e coerente con i principi della logica, sicchè non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito.

La Corte territoriale ha fatto ricorso ad una motivazione "per relationem" richiamando la sentenza di 1 grado che, riguardo all’attendibilità della parte offesa, ha osservato:

-che le dichiarazioni del N. risultavano confermate e riscontrate sia dalla certificazione medica che dalle dichiarazioni della compagna a nome Je.Sl.;

-che la credibilità delle dichiarazioni rese in sede di denuncia non poteva essere scalfita dalla successiva "ritrattazione"; la nuova versione dei fatti era, a parere del giudicante, oltre che tardiva anche palesemente inattendibile perchè contraddetta da una serie di circostanze, tra le quali anche l’incongruenza del nuovo racconto ove il N. aveva sostenuto di essersi riappacificato con gli imputati dopo soli due mesi.

Ne consegue che l’integrazione probatoria espletata può arricchire il materiale probatorio di cui il giudice dovrà tener conto, eventualmente incidendo sulla valenza probatoria di altri elementi acquisiti, ma non potrà certamente operare sul piano della utilizzabilità di questi ultimi (Cassazione penale, sez. 5 23/09/2002 n. 40580).

Il Gup, pertanto, ha correttamente ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese in sede di denuncia dal N., considerandole unitamente alla successiva ritrattazione e decidendo in ordine all’attendibilità delle prime a discapito delle seconde sulla scorta di una valutazione complessiva e congrua degli elementi probatori raccolti.

Nè può ritenersi applicabile al giudizio abbreviato il divieto dell’art. 500 c.p.p. di acquisizione ai fini probatori delle precedenti dichiarazioni che risultino difformi rispetto a quelle rese dal teste nel corso del suo esame in udienza, atteso che le limitazioni poste dall’art. 500 c.p.p. riguardano solo la fase dibattimentale e non si estendono al giudizio abbreviato.

Va ricordato che nel giudizio abbreviato si verifica un patteggiamento negoziale "sul rito", attraverso il quale le parti accettano che la regiudicanda sia definita all’udienza preliminare, attribuendo agli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari quel valore probatorio di cui sono normalmente sprovvisti nel giudizio dibattimentale. (Cassazione penale, sez. 6 26/06/2008 n. 36700).

Del resto, nel giudizio abbreviato non rilevano le ipotesi di cosiddetta inutilizzabilità "relativa" della prova stabilite dalla legge in via esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale e, in tale categoria, vanno ricomprese le dichiarazioni di che trattasi, mentre nella categoria della cosiddetta inutilizzabilità "assoluta" o "patologica" possono farsi rientrare solo gli atti probatori assunti "contra legem", la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in ogni altra fase del procedimento. (Cassazione penale, sez. 6 10/02/2010 n. 24429).

I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 c.p.p., lett. e) in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicchè sono da ritenersi inammissibili.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, cosi equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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