T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 10-11-2011, n. 2725

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 19 marzo 1999 e depositato il 30 marzo successivo, il ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 6 del 19 gennaio 1999, prot. n. 1113, con la quale il Direttore generale del Comune di Fagnano Olona ha ordinato la sepoltura della salma di T.A.A., mediante la collocazione provvisoria della stessa nel sesto loculo partendo dal basso della parte fuori terra dell’Edicola funeraria F.lli T. fu F..

Avverso il predetto provvedimento vengono dedotte le censure di eccesso di potere per perplessità e per difetto assoluto di motivazione.

I generici richiami alla disciplina vigente in materia di sepoltura non consentirebbero di individuare le norme da cui il Direttore generale avrebbe tratto i presupposti applicativi per emanare l’ordinanza impugnata; ciò integrerebbe un difetto di motivazione.

Poi vengono evidenziati l’incompetenza assoluta e l’eccesso di potere per difetto di presupposti e per sviamento, nonché per difetto assoluto di motivazione.

Il provvedimento impugnato avrebbe preteso di risolvere una controversia tra privati, senza che tuttavia il Comune ne avesse il relativo potere. Inoltre, anche l’eventuale esigenza di dover dare sepoltura alla salma, avrebbe potuto essere soddisfatta diversamente e di ciò non se ne sarebbe dato conto nell’ordinanza impugnata.

Inoltre viene dedotto l’eccesso di potere per illogicità manifesta e per difetto assoluto di motivazione.

Il comportamento del dirigente comunale, oltre ad acuire i dissidi tra i familiari coinvolti nella vicenda, anche in ragione della scelta effettuata, avrebbe omesso di indicare tutte le soluzioni possibili e alternative prendendo impropriamente le difese di una delle parti in causa.

Infine, viene dedotta l’incompetenza relativa.

Il Direttore generale non avrebbe concreti poteri di gestione.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Fagnano Olona e la controinteressata C.M.T., che, dopo aver eccepito il difetto di giurisdizione, hanno chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 1092/1999 è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

Alla pubblica udienza del 21 giugno 2011, su richiesta del procuratore della parte ricorrente, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1. In via preliminare va scrutinata l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalle parti resistenti.

1.1. L’eccezione non è meritevole di accoglimento.

La questione sottoposta all’esame di questo Tribunale attiene alla legittimità di una ordinanza emanata da un funzionario pubblico in ordine alla procedura da seguire per procedere alla tumulazione di una salma. In realtà, non rileva in tale frangente la tematica sottostante e relativa alla titolarità del diritto di sepoltura in quel determinato sito, connotata certamente dal carattere privatistico, quanto la legittimità dell’intervento autoritativo dell’Amministrazione comunale al fine di dar corso alla sepoltura, nel rispetto della normativa pubblicistica in materia (cfr. Consiglio di Stato, V, 14 giugno 2000, n. 3313; T.A.R. Calabria, Catanzaro, I, 4 febbraio 2009, n. 100; T.A.R. Lombardia, Milano, I, 19 aprile 2006, n. 1031). Naturalmente, soltanto in esito alla verifica in ordine all’esistenza dei presupposti, si potrà riscontrare il corretto esercizio del potere, oppure assumere l’illegittimità dell’impugnata ordinanza.

Pertanto, l’eccezione di difetto di giurisdizione va respinta.

2. Passando al merito del ricorso, lo stesso non è fondato.

2.1. Con la prima censura si assume l’illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto nello stesso non sarebbero indicate, se non genericamente, le norme attributive del potere.

2.2. La censura è infondata.

Nel caso di specie si fa riferimento, pur non indicandosi le specifiche disposizioni, al Regolamento di Polizia Mortuaria e si chiariscono in modo sufficientemente preciso i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento del provvedimento adottato.

Del resto, secondo un consolidato filone giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, "la mera indicazione nel preambolo e nello stesso corpo del provvedimento amministrativo di una serie di disposizioni di legge senza la specificazione delle norme di riferimento, non implica la illegittimità dell’atto qualora la formulazione letterale delle ragioni, l’esposizione del fatto e il contenuto del dispositivo siano sufficientemente chiari ad individuare in concreto il potere esercitato" (T.A.R. Campania, Napoli, VII, 5 febbraio 2008, n. 554).

Di conseguenza, tale censura va respinta.

3. Con la seconda e la terza doglianza, da scrutinare congiuntamente in quanto connesse, si assume che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo giacché avrebbe preteso di risolvere una controversia tra privati, senza che ne sussistesse il relativo potere e in ogni caso si sarebbe potuta soddisfare diversamente l’esigenza di dare sepoltura alla salma.

3.1. Le censure non possono essere accolte.

Dalla integrale lettura del provvedimento impugnato emerge con chiarezza che il presupposto fattuale posto alla base dello stesso è rappresentato dall’opposizione del ricorrente alla tumulazione della salma dello zio paterno nella tomba di famiglia, data in concessione al medesimo defunto e al di lui fratello, padre dell’odierno ricorrente. La ferma opposizione del ricorrente ha impedito per alcune ore di procedere alla regolare sepoltura della salma dello zio paterno, risultando vani i tentativi, esperiti anche dalla Polizia municipale, di addivenire ad una composizione amichevole tra le varie parti in causa. Sulla base di questi presupposti, essendo necessario procedere alla sepoltura in tempi brevi, si è individuato un loculo posto fuori terra che provvisoriamente potesse essere utilizzato e che non richiedesse interventi irreversibili e quindi pregiudizievoli con riguardo ad eventuali futuri diversi assetti dei rapporti tra le parti.

Di conseguenza, il provvedimento impugnato risulta correttamente motivato ed è giustificato dall’urgenza di provvedere alla sepoltura di una salma, nel rispetto della normativa di settore che è finalizzata anche e soprattutto alla tutela igienica e sanitaria. Oltretutto, la provvisorietà dell’ordinanza non è assolutamente in grado di pregiudicare i diritti delle rispettive parti, che, agendo nelle sedi giudiziarie opportune, possono far valere le loro pretese. Nemmeno si può affermare che non siano state valutate altre possibili soluzioni, atteso che nel corpo dell’atto si motiva compiutamente in ordine alle ragioni che hanno determinato la scelta finale, che risulta assolutamente reversibile, anche in relazione a futuri contenziosi giudiziari.

Pertanto, anche queste doglianze vanno respinte.

4. Con l’ultima censura si sostiene che il provvedimento è illegittimo, in quanto il Direttore generale non avrebbe concreti poteri gestori.

4.1. La doglianza è infondata.

Il Direttore generale è un dirigente a tutti gli effetti, anzi è il vertice della struttura dirigenziale comunale e quindi è in grado di adottare tutti gli atti (di gestione) che competono all’apparato burocratico dell’Ente, come sembrerebbe ricavarsi anche dall’art. 26 bis dello Statuto del Comune di Fagnano Olona (all. 6 del Comune). Difatti, il potere di controllo e di vigilanza sulla struttura organica dell’Amministrazione implicano anche la possibilità di intervenire per sostituire o modificare le determinazioni assunte da soggetti allo stesso Direttore generale gerarchicamente subordinati.

In tal senso sembra essere orientata la stessa giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, allorquando ha affermato che "la disciplina legislativa configura certamente il direttore generale come funzionario di vertice destinato a fare da tramite tra organi di governo (competenti alla determinazione degli indirizzi ed obiettivi) e organi burocratici dell’ente, (competenti per la gestione); nondimeno, deve sicuramente escludersi che il direttore generale possa ascriversi alla prima delle categorie di organi, siccome, nei comuni, gli organi politici di governo sono tassativamente elencati dall’art. 36 del citato Decreto (n. 267 del 2000, già art. 30 della legge n. 142 del 1990) (il consiglio, la giunta e il sindaco), tutti strettamente legati da rapporto politicorappresentativo alla collettività di cui l’ente è esponenziale e titolari delle funzioni di indirizzo politico- amministrativo (…). Pertanto, il direttore generale, pur essendo investito di compiti e funzioni che valgono a conferirgli una posizione differenziata rispetto a quella degli altri dirigenti è esso stesso un dirigente" (Cassazione civile, sez. un., ord. 12 giugno 2006, n. 13538).

Dunque anche tale doglianza va rigettata.

5. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

6. In relazione alla risalenza della controversia, le spese possono essere compensate tra le parti del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *