Cass. civ. Sez. III, Sent., 16-03-2012, n. 4252 Assicurazione della responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

B.A. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo, la Nuova Maa Assicurazioni s.p.a., l’Italkali Società Italiana Sali Alcalini s.p.a. ed S.A. chiedendo il risarcimento dei danni da lei subiti a seguito di un incidente stradale del quale era rimasta vittima in quanto trasportata sull’auto condotta da Se.An. che era stata investita frontalmente dall’auto condotta da S.A., di proprietà dell’Italkali ed assicurata con la Nuova Maa s.p.a..

Nella contumacia dello S. e dell’Italkali si costituiva la società assicuratrice contestando la pretesa della B..

Se.An., terzo chiamato, deduceva l’esclusiva responsabilità dello S. nella produzione del sinistro.

Con sentenza del 6 aprile – 18 maggio 2004 il Giudice monocratico del Tribunale di Palermo dichiarava l’esclusiva responsabilità dello S. nella produzione dell’incidente e condannava il medesimo, in solido con l’Italkali e con la Nuova Maa al pagamento in favore dell’attrice della complessiva somma di Euro 1.048.619,13 (al netto della provvisionale già liquidata) comprensiva di danni patrimoniali e non patrimoniali e rigettava la domanda proposta dalla Nuova Maa nei confronti di Se.An..

Ha proposto appello la B..

La Corte d’Appello, nella contumacia di Italkali s.p.a. e di S.A., in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo, riconosciuta la responsabilità per effetto dell’intervenuto giudicato sul punto, condannava i convenuti S., soc. Italkali e Milano Assicurazioni s.p.a. a corrispondere, a titolo di risarcimento dei danni a favore di B.A., a seguito di lesioni gravissime con postumi subiti nel sinistro stradale, la ulteriore complessiva somma di Euro 840.000,00, oltre interessi dalla pronuncia di secondo grado, così composta: a) danno patrimoniale (in ragione del parametro di Euro 3.500,00 mensili per i quaranta anni di esercizio della professione di odontoiatra), pari ad Euro 680.000; b) danno emergente per costo dell’assistenza a soggetto invalido, Euro 160.000,00.

Propone ricorso per cassazione la Milano Assicurazioni s.p.a. con tre motivi e presenta memoria.

Resiste con controricorso B.A..

Motivi della decisione

Si deve preliminarmente rilevare l’inammissibilità del controricorso.

Deve infatti dichiararsi inammissibile il controricorso (e l’eventuale ricorso incidentale ad esso inerente) quando la procura speciale sia stata rilasciata non in calce al controricorso stesso, bensì in calce alla copia del ricorso notificato dalla controparte, giacchè in tal modo manca la prova certa del rilascio del mandato in epoca anteriore o coeva alla notificazione del controricorso; tale incertezza non è superabile neppure con il mero richiamo fatto nel controricorso alla procura conferita in calce al ricorso notificato, essendo invece necessaria la specifica indicazione di tale procura (Cass. 13 marzo 2007, n. 5867; Cass. , 30 luglio 2007, n. 16862).

Con il primo motivo del ricorso si denuncia "Violazione ed errata applicazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, dell’art. 1226 c.c. e del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 137".

Secondo parte ricorrente il danno patrimoniale avrebbe dovuto essere quantificato nell’ammontare risultante dall’istruttoria e il giudice, tenuto conto delle norme che regolano la materia, non avrebbe potuto discostarsi dal criterio dettato dal D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 137, in combinato disposto con il R.D. n. 1403 del 1922.

La quantificazione del danno da incidente stradale, ai fini del risarcimento, deve essere effettuata, secondo la Milano Assicurazioni, ricorrendo al reddito risultante dalla relativa dichiarazione, salva sempre la possibilità di prova contraria a carico del danneggiato. In tutti gli altri casi il giudice dovrà applicare il criterio del triplo della pensione sociale. Poichè il legislatore ha espressamente previsto il criterio applicabile per la quantificazione del danno patrimoniale non vi è spazio per la liquidazione equitativa prevista dall’art. 1226 c.c., riservata ad altre ipotesi.

Il motivo è infondato.

Il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all’integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, nè tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno della stessa.

Tuttavia, nei casi in cui l’elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all’accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi. La liquidazione di detto danno (come ad esempio quello subito in un sinistro stradale da un minore in età scolare) può avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorchè possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell’infortunio; la relativa prognosi deve avvenire, in primo luogo, in base agli studi compiuti ed alle inclinazioni manifestate dalla vittima ed, in secondo luogo, sulla scorta delle condizioni economico – sociali della famiglia (Cass., 23 agosto 2011, n. 17514; Cass., 11 maggio 2007, n. 10831; Cass., 30 novembre 2005, n. 26081).

Nel caso in esame, tenuto conto dell’elevata percentuale di invalidità permanente e della totale inidoneità della B. a svolgere l’attività di medico odontoiatra, la liquidazione del danno ben poteva procedere con valutazione equitativa.

Correttamente l’impugnata sentenza ha preso come punto di riferimento le retribuzioni medie dei sanitari delle Unità Sanitarie Locali, ha considerato la possibilità di svolgere attività libero professionale, ha elevato di mille euro l’importo stabilito in primo grado.

Con il secondo motivo si denuncia "Violazione ed errata applicazione ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 5, degli artt. 1223, 1226, 1499 e 2056 c.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto".

Sostiene la Milano Assicurazioni che nel liquidare il danno patrimoniale futuro, negato dal giudice di primo grado, la Corte d’Appello, dopo aver aumentato di mille Euro mensili il relativo importo, lo ha moltiplicato per il numero di mesi per i quali la danneggiata avrebbe svolto, presumibilmente, attività lavorativa liquidando, poi, per intero, la somma risultante, senza tener in alcun conto il tasso di capitalizzazione anticipata.

Secondo la ricorrente la Corte non solo ha violato i criteri del R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403, ma ha omesso di tener conto del tasso di capitalizzazione anticipata delle somme liquidate quale risarcimento del danno patrimoniale futuro.

Il motivo è fondato.

In caso di lesioni personali con postumi invalidanti permanenti, ove il danno patrimoniale futuro (costituisca esso danno emergente, come per le spese mediche non ancora sostenute, ovvero lucro cessante da perdita o riduzione della capacità lavorativa) sia liquidato nella forma della capitalizzazione anticipata, dalla somma capitalizzata e liquidata in relazione ai valori monetari della data della pronuncia va effettuata la detrazione del montante di anticipazione (calcolato sulla base degli interessi a scalare); sull’importo risultante possono essere riconosciuti gli interessi compensativi, da calcolarsi nella misura degli interessi al tasso legale sulla minor somma che ne avrebbe costituito l’equivalente monetario alla data di insorgenza del credito (data del fatto lesivo), ovvero mediante l’attribuzione di interessi sulla somma liquidata all’attualità ma ad un tasso inferiore a quello legale medio nel periodo di tempo che viene in considerazione, ovvero mediante il riconoscimento di interessi legali sulla somma attribuita, ma a decorrere da una data intermedia, ovvero computando gli interessi sulla somma progressivamente rivalutata anno per anno dalla data dell’illecito (Cass., 23 gennaio 2006, n. 1215).

Nel caso in esame l’impugnata sentenza, senza fornire alcuna motivazione, ha omesso di tener conto del tasso di capitalizzazione anticipata delle somme liquidate quale risarcimento del danno patrimoniale futuro.

La liquidazione di somme in epoca anteriore al momento in cui il danno è destinato a verificarsi avrebbe infatti imposto la detrazione degli interessi a scalare, in applicazione dell’enunciato principio di diritto.

Con il terzo motivo si denuncia "Violazione ed errata applicazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, dell’art. 1226 c.c., art. 2043 c.c., art. 2054 c.c., art. 2056 c.c. e art. 2059 c.c.. Omessa motivazione sul punto".

Sostiene parte ricorrente che la pronuncia della Corte è errata nella parte in cui ha ritenuto di liquidare, sempre ricorrendo alla valutazione equitativa, le spese di assistenza, voce questa di danno emergente, in assenza di prove dell’esborso.

Il motivo deve essere accolto perchè l’impugnata sentenza è priva di motivazione sul punto.

Inoltre il danno per le spese di assistenza, divenute necessarie in conseguenza di un incidente stradale subito dal danneggiato, costituisce una componente del danno non patrimoniale in quanto l’assistenza è un rimedio per sopperire alle conseguenze del danno alla salute non diversamente dalla necessità di cure sanitarie, e l’entità del danno è pari alla misura della spesa sostenuta per l’assistenza.

Ne consegue che se tale spesa non viene sostenuta la voce di danno non sussiste e che la prova dei costi sopportati deve essere fornita dal soggetto danneggiato. Inoltre la stessa parte danneggiata ha ammesso di percepire un’indennità di accompagnamento, circostanza della quale occorrerà tener conto ai fini del calcolo, considerando anche che detta indennità probabilmente continuerà ad essere riconosciuta anche dopo l’iniziale periodo di quattro anni, per il quale risulta essere stata già attribuita.

In conclusione, deve essere rigettato il primo motivo del ricorso e devono essere accolti il secondo ed il terzo motivo. L’impugnata sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso; accoglie il secondo ed il terzo motivo; cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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