Cass. civ. Sez. III, Sent., 16-03-2012, n. 4251 Manutenzione di strade e responsabilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.P. convenne in giudizio l’A.n.a.s. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni che asseriva di aver subito a causa dello sbandamento della vettura sulla quale viaggiava, cagionato dalla sede stradale ghiacciata.

Sosteneva l’attore che la responsabilità del sinistro era da addebitare sia all’omessa manutenzione della strada da parte dell’ente, sia all’omessa segnalazione del pericolo.

L’A.n.a.s. si costituì sostenendo che l’incidente doveva essere imputato all’eccessiva velocità dell’auto dell’attore.

Il Tribunale di L’Aquila rigettò le domande attrici reputando che al caso di specie fosse da applicare la regola di cui all’art. 2043 c.c., e non già quella di cui all’art. 2051 c.c..

Proponeva appello il P..

Si costituiva l’Avvocatura dello Stato per parte appellata.

La Corte d’appello di L’Aquila rigettava l’appello escludendo la responsabilità dell’A.n.a.s. ex art. 2051 c.c. (per l’estensione della rete stradale) ed anche la responsabilità ex art. 2043 c.c., sia perchè la situazione della strada (ghiaccio in curva, il mattino alla ore 6) era prevedibile e, peraltro, facilmente apprezzabile, sia perchè il sinistro era da addebitare prevalentemente alla condotta di guida dell’infortunato ricorrente (velocità non particolarmente moderata ed adeguata alla condizione dei luoghi).

Propone ricorso per cassazione P.P. con quattro motivi.

Resiste l’A.n.a.s. s.p.a..

Motivi della decisione

Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

Si deve preliminarmente rilevare che il controricorso è inammissibile.

Nel giudizio per cassazione infatti sono necessari per l’ammissibilità del controricorso gli elementi indispensabili per la sua identificazione e per la validità della costituzione del processo, mentre sono rimessi alla prudente valutazione della parte l’esposizione, più o meno analitica, dei fatti della causa e delle ragioni dedotte per contrastare i motivi addotti. Ne consegue che il precetto dell’art. 370 c.p.c., comma 2, è sostanzialmente rispettato anche quando il controricorso non contenga l’autonoma esposizione sommaria dei fatti della causa, ma faccia semplicemente riferimento ai fatti esposti nella sentenza impugnata, ovvero alla narrazione di essi contenuta nel ricorso anche se il richiamo sia soltanto implicito (Cass., 13 marzo 2006, n. 5400; Cass., 11 gennaio 2006, n. 241).

Nel caso in esame non si riscontra l’esposizione sommaria dei fatti di causa.

Con il primo motivo del ricorso P.P. denuncia "Violazione e falsa applicazione art. 2051 c.c. e 2697 c.c. – Difetto di motivazione su punti decisivi".

Sostiene parte ricorrente che la Corte territoriale ha errato nell’escludere l’applicazione dell’art. 2051 c.c., in ragione dell’estensione della rete stradale mentre per la responsabilità prevista da tale norma è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito.

Sussiste inoltre, secondo il P., vizio di motivazione perchè il giudice non ha affatto motivato riguardo all’accertamento che doveva svolgere in relazione al caso concreto.

In secondo luogo non può rientrare nel carattere dell’oggettiva imprevedibilità e inevitabilità la circostanza che un automobilista percorresse la strada nel punto in cui è ghiacciata.

Il motivo è infondato.

La presunzione di responsabilità per danni da cosa in custodia, di cui all’art. 2051 c.c., non si applica infatti agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali ogni qual volta sul bene demaniale stesso, per le sue caratteristiche, non risulti possibile – all’esito di un accertamento da svolgersi da parte del giudice di merito in relazione al caso concreto – esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sul bene.

L’estensione del bene demaniale e l’utilizzazione generale e diretta di esso da parte di terzi, sotto tale profilo, assumono soltanto la funzione di circostanze sintomatiche dell’impossibilità della custodia. Alla stregua di tale principio, con particolare riguardo al demanio stradale, la ricorrenza della custodia deve essere esaminata non soltanto con riguardo all’estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche assumono rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti. (Cass., 6 luglio 2006, n. 15383; Cass., 6 giugno 2008, n. 15042; Cass., 26 settembre 2006, n. 20823).

La responsabilità della P.A. non può quindi essere a priori esclusa in relazione alla natura demaniale del bene, ma neppure può essere ritenuta in ogni caso sussistente anche quando vi è l’oggettiva impossibilità di tale potere di controllo del bene, che è il presupposto necessario per la modifica della situazione di pericolo.

L’esistenza di un comportamento colposo dell’utente danneggiato (sussistente anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza) esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo a interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, mentre, in caso contrario, esso integra un concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all’incidenza causale del suo comportamento (Cass., 12 luglio 2006, n. 15779).

Nel caso in esame l’impugnata sentenza, esaminando la situazione di fatto, ha attribuito l’esclusiva responsabilità al danneggiato.

Per quanto riguarda il denunciato vizio di motivazione deve rilevarsi che lo stesso non sussiste in quanto l’impugnata sentenza risulta correttamente argomentata.

Con il secondo motivo si denuncia "Violazione e falsa applicazione artt. 2043 e 2697 c.c. – Difetto di motivazione anche per omesso esame di documenti decisivi".

Secondo parte ricorrente la motivazione della Corte d’Appello è incongrua e presenta salti logici, fondandosi su una sanzione amministrativa per violazione di norme del codice della strada mai irrogata.

Inoltre l’impugnata sentenza contiene una violazione dell’art. 2697 c.c., essendosi invertito l’onere della prova.

Il motivo è infondato.

Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., 18 marzo 2011, n. 6288).

Nel caso in esame l’impugnata sentenza ha attribuito la responsabilità al danneggiato, oltre che per la velocità, anche per l’uso di pneumatici non adatti alla condizione dei luoghi.

Con il terzo motivo si denuncia "Violazione e falsa applicazione art. 2043 c.c., sotto altro profilo e ulteriore difetto di motivazione su punto decisivo".

Secondo parte ricorrente l’impugnata sentenza avrebbe dovuto considerare, a prescindere dall’esistenza di una insidia o trabocchetto, se sussistesse un comportamento colposo dell’ente proprietario della strada per aver omesso di predisporre opere che evitassero la presenza di una fascia di acqua in caso di piogge e del ghiaccio in caso di abbassamenti della temperatura.

La visibilità o meno dello stato di pericolo non vale di per sè ad escludere la responsabilità dell’ente proprietario ma andava valutata dal giudice di merito solo in termini di eventuale concorso del danneggiato con riferimento all’evento lesivo.

Il motivo è infondato.

Correttamente infatti l’impugnata sentenza ha escluso che fosse da applicare la regola di cui all’art. 2043 c.c., osservando che le risultanze di causa escludevano che la fattispecie potesse configurare gli estremi dell’insidia e del trabocchetto, risultando che dalla enunciata dinamica del sinistro si potesse escludere la sussistenza di una situazione di pericolo occulto con le relative caratteristiche di imprevedibilità e non visibilità.

La Corte ha escluso anche un comportamento colposo dell’ente proprietario della strada, pur in presenza della formazione di ghiaccio, in quanto l’A.n.a.s. si era attivata nello spargimento di sale.

Colposo era invece il comportamento dell’automobilista in quanto alle sei circa del mattino, in stagione invernale, in località montuosa, era ben prevedibile la formazione di ghiaccio sulla strada.

Il danneggiato non ha adottato nè un’attenta condotta di guida nè ha utilizzato idonei pneumatici.

Con il quarto motivo si denuncia "Difetto di motivazione per omessa ammissione di mezzi di prova".

Secondo parte ricorrente la sentenza è errata per avere rigettato l’ulteriore ammissione di prove orali con una motivazione insufficiente.

Il motivo è infondato.

L’ammissione di mezzi di prova di cui all’art. 261 c.p.c., è infatti rimessa all’iniziativa ed alla discrezionale valutazione del giudice di merito, onde non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che non abbia ammesso, ritenendole ininfluenti, le dette prove.

In conclusione, dichiarato inammissibile il controricorso, deve essere rigettato il ricorso mentre non v’è luogo a disporre delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il controricorso, rigetta il ricorso e non dispone sulle spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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