Cass. civ. Sez. III, Sent., 16-03-2012, n. 4238 Risoluzione del contratto per inadempimento

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 2.5.2000, la Head Norge, quale distributrice, conveniva in giudizio, davanti il Tribunale di Aosta, la Green Sport, quale fornitrice, affinchè, previo accertamento della responsabilità della convenuta nella risoluzione del contratto di distribuzione esclusiva in Norvegia, Svezia e Danimarca di capi di abbigliamento contrassegnati dal marchio Napapijiri Geographic, stipulato fra le parti in data 29.4.96, la stessa venisse condannata al risarcimento del danno da accertarsi nel corso del giudizio e comunque in misura non inferiore a Nok 7.033.000.

Si costituiva la Green Sport chiedendo il rigetto della domanda per essere stato risolto il contratto a seguito del mancato raggiungimento dei risultati minimi di vendita (quali contrattualmente stabiliti) e, in via riconvenzionale, la condanna di parte attrice al pagamento della somma di L. 583.044.000, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Con sentenza in data 7.6.2005 il Tribunale di Aosta, in composizione monocratica, così provvedeva: dichiara che il contratto stipulato dalle parti in data 29.4.96 si è risolto a seguito dell’inadempimento di Green Sport Monte Bianco s.r.l.; rigetta la domanda di condanna di Green Sport Monte Bianco s.r.l. al risarcimento dei danni causati a Head Norge a.s. a seguito dell’inadempimento di cui al punto 1; in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta condanna Head Norge A/s in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare a Green Sport Monte Bianco s.r.l. la somma di Euro 296.017,92 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

La Head Norge A/s proponeva appello e, costituitasi la società intimata, che a sua volta proponeva appello incidentale, la Corte d’Appello di Torino, con decisione non definitiva n. 1024 del 22.7.2008, così decideva: "rigetta l’appello principale nella parte in cui chiede il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata da Green Sport Monte Bianco s.p.a. con comparsa depositata il 22.6.2000 spiegando in motivazione che non vi è contestazione sull’importo delle fatture e sulla fornitura della mercè; rigetta l’appello incidentale".

A seguito di rimessione in istruttoria, con separata ordinanza, disposta ed espletata consulenza di ufficio, la Corte d’Appello di Torino, con la decisione definitiva in esame n. 988 depositata in data 7.7.2009, così statuiva: "condanna la s.p.a. Green Sport Monte Bianco a pagare alla Head Norge A/s la somma di Euro 250.000,00, con la rivalutazione monetaria dalla data della domanda a quella della sentenza odierna e con gli interessi legali, calcolati sulla somma via via rivalutata annualmente sino ad oggi, con gli ulteriori interessi legali da oggi sino alla data del pagamento effettivo".

Ricorrono per cassazione, in via principale, la Green Sport con due motivi, e in via incidentale la Head Norge con un unico motivo (oltre ad un altro motivo "condizionato"). Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

Ricorso Green Sport.

Motivo di ricorso contro la sentenza non definitiva. Si deduce "nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.;

violazione e falsa applicazione degli artt. 1460, 1375 e 1218 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (eccezione d’inadempimento)".

Motivi di ricorso contro la sentenza definitiva.

Con il primo motivo si deduce "nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.; violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (prova dell’esistenza del danno e diritto al risarcimento);

con il secondo motivo si deduce "violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1226, 2697, 2709, 2710 c.c. e degli artt. 115, 116, 198 c.p.c.; omessa, insufficiente contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (prova e liquidazione del danno; condanna al risarcimento).

Ricorso incidentale.

Si deduce difetto di motivazione in ordine alla quantificazione del danno, sulla base dei dati della consulenza di ufficio.

Si propone altresì ricorso condizionato per violazione dell’art. 1460 c.c., e relativo difetto di motivazione sul punto.

Entrambi i ricorsi non meritano accoglimento.

Ricorso principale.

Inammissibile è il primo motivo: nel contestare la nullità della sentenza non definitiva n. 1024/2008 della Corte di Torino, il ricorrente principale incorre nel difetto di autosufficienza, in quanto non indica in quale atto processuale ed in quale fase del giudizio ha formulato riserva di impugnazione avverso la sentenza non definitiva (da esplicare unitamente all’odierno gravame).

Tale impugnazione, ai sensi dell’art. 361 c.p.c., doveva essere formulata "a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso e in ogni caso non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa", e della stessa il ricorrente non ha fornito alcuna prova. Detta inammissibilità della doglianza in esame va pronunciata anche in relazione al disposto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, applicabile ratione temporis, secondo cui, tra l’altro, "il ricorso deve contenere…..la specifica indicazione degli atti processuali sui quali il ricorso si fonda".

Inammissibili sono altresì le ulteriori censure del ricorso principale: fermo restando, infatti, che la Corte di merito fonda la ratio decidendo dell’impugnata decisione su logiche e sufficienti argomentazioni e sulla base di un compiuto esame delle risultanze processuali (compresa la consulenza di ufficio), il ricorrente tende a un non consentito riesame di elementi documentali, peritali e di fatto non ulteriormente ammissibili nella presente sede.

Ricorso incidentale.

Infondato, per quanto già esposto, è il primo motivo, con assorbimento del secondo in quanto condizionato.

In relazione all’esito della controversia sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sui ricorsi, li rigetta e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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