Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 28-07-2011) 11-10-2011, n. 36566

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 5.5.2011 il Tribunale del Riesame di Milano confermava l’ordinanza del GIP presso il Tribunale di Lecco che in data 15.4.2011 aveva applicato a B.C. la misura cautelare della detenzione in carcere per il reato di cui agli artt. 56 e 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

Riteneva il Tribunale sussistente il grave quadro indiziario sulla scorta degli atti di indagine concretatisi nell’ascolto di conversazioni intercettate e servizi sul territorio che avevano consentito di accertare che il B., in compagnia di C. R.Y., si era portato presso la Stazione di Lecco per acquistare una partita di cocaina da A.J. con l’intermediazione di G.A..

Sottolineava il giudice del riesame l’inverosimiglianza della tesi difensiva dell’indagato che aveva affermato di essersi portato in Lecco, assieme al C. per realizzare un fiuto, evidenziando come tale tesi era smentita dallo stesso C. che in sede di interrogatorio , pur con evidenti finalità difensive, aveva ammesso di essersi portato in tale luogo simulando di volere acquistare cocaina dal M., droga che in realtà voleva rubare e sottolineava come fosse irragionevole pensare che il C. si fosse accompagnato ad una persona ignara delle finalità dei viaggi.

Aggiungeva che il successivo sequestro aveva dimostrato che A. aveva disponibilità di droga.

Riteneva sussistenti le esigenze cautelari sottolineando che il B. era gravato da precedente specifico e che unica misura idonea era la detenzione carceraria.

Ricorre per Cassazione personalmente l’indagato deducendo che il provvedimento è incorso in:

1. vizio ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) con riferimento agli artt. 125, 272 e ss. e 309 c.p.p.. Lamenta il ricorrente l’impossibilità di ricostruire l’iter logico seguito dal Tribunale nel confermare la misura. Contesta l’interpretazione data dal giudice del riesame alle conversazioni intercettate.

2. vizio ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) con riferimento agli artt. 272, 275 e 284 c.p.p.. Contesta la motivazione in ordine al diniego degli arresti domiciliari.

Il ricorso è inammissibile perchè generico e versato in fatto. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente dell’art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), all’inammissibilità.

Il ricorrente reitera specifiche doglianze avanzate in sede di riesame e puntualmente respinte dal Tribunale che ha dato conto con ampia e congrua motivazione della sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari e della loro tutelabilità solo con la misura in atto.

Improponibile è il ricorso anche con riguardo alla contestazione dell’interpretazione data dal giudice del riesame di alcune conversazioni intercettate. E’ indubbio infatti che in tema di misure cautelari personali la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili, viceversa, le censure, come quelle in esame, che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto decidente.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 1000,00 Euro alla cassa delle ammende. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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