T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 10-11-2011, n. 2027 Procedimento e provvedimento disciplinari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso, notificato il 29 giugno 2009 e depositato il 7 luglio successivo, il signor V.C., militare in forza alla Guardia di Finanza di Trapani, esponeva che, in data 14 marzo 2009, era stato impegnato in una delicata e complessa operazione di vigilanza in mare per il contrasto dell’immigrazione clandestina, che aveva comportato l’abbordaggio di un motopeschereccio tunisino.

Nel corso di tale abbordaggio, un apparecchio radio portatile di tipo PUMA, in consegna all’app. S. Mercurio Rocco, era accidentalmente caduto, senza possibilità di recupero, in mare.

Le operazioni si erano concluse il 15 marzo 2009 e avevano impegnato il ricorrente per il disbrigo di aspetti burocratici per altri due giorni, concludendosi il giorno 17 successivo.

Il ricorrente, in data 18 marzo 2009, aveva informato i superiori delle operazioni compiute e della perdita della ricetrasmittente con il RANAV – Rapporto di navigazione n. 8/2009.

In data 23 marzo 2009, il responsabile della perdita in questione aveva predisposto una dettagliata relazione, sulla base della quale il ricorrente, in data 24 marzo 2009, aveva ulteriormente relazionato ai propri superiori.

In data 1° aprile 2009, la SONTP aveva relazionato alla stazione navale GDF di Palermo.

Con nota prot. n. 0250252/09 del 14 aprile 2009, la SONTP aveva notificato al ricorrente una contestazione disciplinare con richiesta di giustificazioni per il seguente addebito: "1) mancata comunicazione e/o ritardo della stessa circa la perdita in mare di un bene, ancorché privo di scheda cripto, altamente riservato, appartenente all’Amministrazione; 2) inosservanza delle disposizioni sulla tenuta dei materiali in dotazione ad Ella affidati; inefficace applicazione di idonee misure prudenziali, desunte da opzioni improprie, atte a preservare ed impedire la perdita del bene".

Malgrado la presentazione di articolate note difensive, era stato adottato il provvedimento n. 0319101/09 del 13 maggio 2009, con il quale la Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Trapani, aveva irrogato la sanzione disciplinare di corpo del rimprovero con la seguente motivazione: "ispettore in forza ad una Sezione Operativa Navale del Corpo, impegnato in un’operazione di servizio, comunicava con un non giustificato ritardo la perdita di materiale sensibile, quale dispositivo in dotazione al naviglio, allo stesso affidato in consegna. La mancanza è stata commessa in Trapani in data 143.2009 nei grado di Maresciallo Capo".

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, dei provvedimenti impugnati, per i seguenti motivi:

1) Violazione di legge e degli artt. 58 e 59 della l. n. 382/1978.

2) Violazione degli artt. 52 e 59 del DPR n. 545/1986.

3) Eccesso di potere per manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, motivazione insufficiente e contraddittoria, contraddittorietà intrinseca del provvedimento impugnato.

4) Eccesso di potere per: sproporzione tra fatto contestato e sanzione irrogata; manifesta irragionevolezza ed illogicità della motivazione; difetto di istruttoria; ingiustizia grave e manifesta.

Per l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato.

Con ordinanza n. 768 del 29 luglio 2009, l’istanza cautelare è stata rigettata.

In vista della udienza la difesa erariale ha depositato una memoria, con la quale, eccepita preliminarmente l’inammissibilità del gravame per omesso previo esperimento del ricorso gerarchico, ne ha chiesto il rigetto, poiché infondato, vinte le spese.

Anche il ricorrente ha depositato una memoria, con la quale, dopo avere replicato alle deduzioni della difesa erariale, ha evidenziato che il RANAV, pur essendo stato successivamente protocollato, era stato consegnato il 18 marzo 2009, ovverosia tempestivamente, con conseguente erroneità dell’addebito della tardiva comunicazione della perdita dell’apparecchiatura in questione.

Alla pubblica udienza del 26 ottobre 2011, su conforme richiesta dei difensori delle parti, il gravame è stato posto in decisione.

Motivi della decisione

1. La controversia ha ad oggetto il provvedimento, con il quale la Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Trapani ha irrogato al ricorrente la sanzione disciplinare di corpo del rimprovero con la seguente motivazione: "ispettore in forza ad una Sezione Operativa Navale del Corpo, impegnato in un’operazione di servizio, comunicava con un non giustificato ritardo la perdita di materiale sensibile, quale dispositivo in dotazione al naviglio, allo stesso affidato in consegna. La mancanza è stata commessa in Trapani in data 14.3.2009 nel grado di Maresciallo Capo".

2. Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità per omesso previo esperimento del ricorso gerarchico sollevata dalla difesa erariale, che va ritenuta infondata alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale l’art. 16, comma 2, della l. 11 luglio 1978, n. 382, il quale prevede che contro le sanzioni disciplinari di corpo non è ammesso ricorso giurisdizionale o straordinario se prima non è stato proposto ricorso gerarchico, non introduce una deroga al principio introdotto dalla l. 6 dicembre 1971 n. 1034, che ha abolito l’onere del previo ricorso amministrativo, ma riguarda esclusivamente l’ordinamento militare, imponendo l’esperimento del ricorso gerarchico quale dovere di disciplina militare, da cui omissione è sanzionabile dall’Arma di appartenenza, ma non quale condizione dell’azione giurisdizionale in senso tecnico (per tutte Consiglio di Stato, IV, 26 marzo 2010, n. 1778).

3. Sempre in via preliminare, va ricordato che nei procedimenti disciplinari nei confronti dei pubblici dipendenti in genere e dei militari in particolare, l’Amministrazione è titolare di un’ampia discrezionalità in ordine alla valutazione dei fatti addebitati, alla gravità delle infrazioni ed alla conseguente sanzione da infliggere, cosicchè il provvedimento sanzionatorio sfugge al sindacato del giudice amministrativo, il quale non può sostituire in nessun caso le proprie valutazioni a quelle fatte dall’Amministrazione, tranne che siano inficiate da travisamenti dei fatti, ovvero il convincimento non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente con conseguente palese irrazionalità (per tutte Consiglio Stato, IV, 14 febbraio 2008, n. 512 e T.A.R. Lazio Roma, II, 03 marzo 2011, n. 1982).

4. Ciò posto, può procedersi all’esame del merito del ricorso, che è fondato sotto l’assorbente profilo dell’eccesso di potere per travisamento dei fatti.

Preliminarmente, va fatto un sintetico riferimento alla cronistoria, sulla quale si fonda il provvedimento impugnato:

– in data 14 marzo 2009, nel corso di una operazione di vigilanza in mare per il contrasto dell’immigrazione clandestina e, in particolare, dell’abbordaggio di un motopeschereccio tunisino, si verifica la perdita in mare (da parte di un soggetto diverso dal ricorrente), senza possibilità di recupero, di un apparecchio radio portatile di tipo PUMA;

– le operazioni in mare si concludono il 15 marzo 2009 e comportano un impegno di ulteriori due giorni per il disbrigo di aspetti burocratici, con conseguente definitiva chiusura il 17 marzo;

– in data 18 marzo 2009 viene consegnato il RANAV – Rapporto di navigazione n. 8/2009, nel quale si fa riferimento alla perdita dell’apparecchio in questione;

– in data 23 marzo 2009, il responsabile della perdita deposita una dettagliata relazione, sulla base della quale il ricorrente (quale superiore gerarchico e responsabile dell’operazione), in data 24 marzo 2009, relaziona ulteriormente ai propri superiori;

– in data 1° aprile 2009, la SONTP relaziona alla stazione navale GDF di Palermo.

Orbene, dalla narrazione dei fatti si evince che il ricorrente ha prontamente informato i propri superiori della perdita dell’apparecchio in questione, indicando tale circostanza nel RANAV, il quale, nella parte finale della prima pagina riporta espressamente che "durante le operazioni di abbordaggio un apparato radio portatile tipo Puma in consegna al nucleo di abbordaggio si agganciava incidentalmente ad una galloccia posta sulla struttura ad archetto situata a poppa del M/P, che strappava il cinghiolo di trasporto, causando la perdita in mare della trasmittente".

Tale documento è stato consegnato alla sezione operativa navale di Trapani della Guardia di Finanza, come risulta dalla data apposta nella prima pagina, il 18 marzo 2009, ovverosia immediatamente dopo la conclusione degli aspetti burocratici della operazione, la quale, per quanto riguarda la permanenza in mare, era iniziata alle ore 13.05 del 14 marzo 2009 e terminata alle ore 00.30 del 15 marzo 2009.

Può, pertanto, ritenersi che la comunicazione della perdita sia avvenuta tempestivamente, senza che a diversa conclusione possa addivenirsi sulla base della data della protocollazione (avvenuta il 24 marzo 2009), in quanto dallo stesso registro della posta in entrata si evince che l’atto è del 18 marzo 2009.

Dovendosi escludere l’esistenza di una falsa attestazione circa la data del rapporto, deve concludersi nel senso che la protocollazione è avvenuta (per fatto non imputabile al ricorrente) dopo 6 giorni.

In tal senso depone, peraltro, la circostanza che la protocollazione dell’ordine di navigazione del 14 marzo 2009, che ha consentito alla nave di partire, è avvenuta il 17 marzo 2009, ovverosia sicuramente in data successiva, stante che in assenza di tale atto l’operazione in mare non poteva essere fatta.

Tali ritardi sono stati spiegati nella memoria difesa del ricorrente alla luce del fatto che gli atti da protocollare sono posti in visione al comandante e vengono registrati solo dopo che lo stesso li ha restituiti.

Ne deriva una verosimile conferma della consegna tempestiva del RANAV il 18 marzo e della protocollazione a distanza di qualche giorno.

Va, peraltro, per completezza rilevato che, come si evince dallo stesso rapporto circostanziato della sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Trapani, versato in atti dall’Avvocatura dello Stato, la perdita dell’apparato in questione assume la connotazione di "caso fortuito e di evento eccezionale", in quanto la caduta è avvenuta in acque di profondità tale da scongiurare il recupero.

Stante tale situazione, può ribadirsi la sufficienza della comunicazione a mezzo RANAV, la quale deve ritenersi, per le ragioni prima dette, tempestiva.

Concludendo, assorbite le ulteriori questioni, il ricorso è fondato e va accolto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Pone a carico della parte soccombente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 (tremila,00), oltre accessori, se e in quanto dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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