Cass. civ. Sez. III, Sent., 16-03-2012, n. 4237 Assicurazione contro i danni contro gli incendi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La S.n.c. EFFE and B Filippini Pierluigi di Bonassi Angela & C. (d’ora in avanti, Effe) ha proposto al Tribunale di Brescia domanda di condanna delle s.p.a. Veneta Assicurazioni e SAI al risarcimento dei danni subiti a causa del ritardato pagamento dell’indennizzo dovutole per effetto di una polizza di assicurazione contro l’incendio, di cui le convenute erano coassicuratrici. Il danno complessivo era stato quantificato dai periti liquidatori in L. 833.616.203.

Il pagamento – che avrebbe dovuto essere corrisposto entro il 6 settembre 1986 – era stato invece eseguito solo il 17 dicembre successivo, avendo le società addotto di dover svolgere indagini allo scopo di escludere la natura dolosa del sinistro. Nel frattempo l’attrice era rimasta esposta agli oneri finanziari derivanti dalla mancata disponibilità della somma.

Le convenute hanno resistito alla domanda, escludendo che vi fosse stato colpevole ritardo.

Nel corso del giudizio l’attrice ha transatto la lite con SAI, mentre Veneta Assicurazioni è stata incorporata da Winterthur, con l’interruzione del processo in data 6 dicembre 1997.

Il processo è stato riassunto da EFFE e la controparte ha eccepito l’estinzione del giudizio per l’omessa notificazione del provvedimento di riassunzione.

Il Tribunale ha respinto l’eccezione di estinzione. Ha dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti di SAI, per intervenuta transazione, ed ha condannato Winterthur a pagare all’attrice la somma di Euro 79.570,49 in risarcimento dei danni, oltre alle spese processuali.

Proposto appello dalla soccombente, con sentenza 14 luglio 2009 n. 715 la Corte di appello di Brescia, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato estinto il giudizio di primo grado, ponendo a carico di EFFE le spese del doppio grado.

Quest’ultima propone tre motivi di ricorso per cassazione.

Resiste con controricorso UGF Assicurazioni, subentrata all’Aurora Assicurazioni, a sua volta subentrata a Winterthur.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

1.- La Corte di appello ha premesso in fatto che – interrotto il processo il 16 dicembre 1997 e riassunto con ricorso depositato il 23 marzo 1998 – Effe non ha notificato il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza del 20 maggio 1998, entro il termine assegnato dal giudice del 30 aprile 1998. Ha invece depositato altro ricorso (il 18 maggio 1998), chiedendo la modifica dell’udienza già fissata. Rinviata l’udienza del 20 maggio al 30 novembre 1998, con termine per la notifica del ricorso e del decreto entro il 25 settembre, Effe ha provveduto alla notificazione solo il 24 novembre 1998, quindi tardivamente.

Ha rilevato la Corte che, pur essendo il termine ordinatorio e quindi prorogabile, la proroga deve essere richiesta prima della scadenza del termine stesso, determinandosi in mancanza gli stessi effetti preclusivi ricollegabili alla scadenza di un termine perentorio (Cass. 19 gennaio 2005 n. 1064).

2.- Con il primo motivo, deducendo violazione degli artt. 154, 291, 303, 305 e 307 cod. proc. civ., nonchè omessa e contraddittoria motivazione, la ricorrente assume che erroneamente la Corte di appello ha affermato che l’udienza per la prosecuzione del processo era stata la prima volta fissata per il 20 maggio 1998 con termine per la notificazione al 30 aprile 1998.

Al contrario, l’udienza era quella del 20 maggio 1999 ed il termine per la notificazione era quello del 30 novembre 1999.

Poichè il 20 maggio 1999 era udienza collegiale, essa ricorrente ha chiesto la modifica del provvedimento, con fissazione della causa per un’udienza istruttoria.

Il ricorso per la modificazione è stato presentato il 18 maggio 1998, entro i sei mesi dall’interruzione del processo e prima della scadenza del termine effettivo per la notificazione.

La nuova udienza di trattazione è stata fissata per il 30 novembre 1998, con termine per la notifica al 25 settembre 1998, ma la notificazione a Winterthur – effettuata il 24 novembre 1998 – non può considerarsi tardiva, poichè il decreto è stato notificato all’altra convenuta, s.p.a. SAI, il 18 giugno 1998, sicchè la situazione che si è venuta a creare deve essere regolata come il caso in cui l’atto di citazione venga tempestivamente notificato ad uno dei convenuti e non ad altro, con la conseguente possibilità per il giudice di disporre la rinnovazione della notificazione al convenuto non costituitosi.

3.- Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 154, 291, 300, 305 e 307 cod. proc. civ., nonchè omessa e contraddittoria motivazione, per avere la Corte di appello omesso di rilevare che la costituzione di Winterthur all’udienza del 25 gennaio 1999 ha esplicato efficacia sanante della tardiva notificazione 4.- Con il terzo motivo lamenta violazione degli artt. 82, 83, 84 e 157 cod. proc. civ., nonchè omessa o contraddittoria motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso che Winterthur si fosse spontaneamente costituita per la prosecuzione del giudizio all’udienza del 16 dicembre 1997, prima del provvedimento di interruzione, sicchè la successiva riassunzione e notificazione si erano rese superflue.

Fa rilevare che alla predetta udienza è stata depositata dall’avv. Mario Walter Fassio, già difensore della Veneta Assicurazioni, memoria con cui il difensore ha richiamato i capitoli di prova già dedotti dalla società Veneta Assicurazioni, "ora Winterthur Assicurazioni s.p.a. con l’avv. Mario Walter Fassio", dando così atto dell’intervenuta incorporazione e della sua permanenza alla difesa; che pertanto, essendo il processo proseguito per effetto della spontanea costituzione della società incorporante, esso non poteva considerarsi interrotto.

5.- E’ pregiudiziale l’esame del terzo motivo, che appare fondato.

Risulta dalla sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Brescia che all’udienza del 16 dicembre 1997 il procuratore della Veneta Assicurazioni, avv. Mario Walter Fassio, ha depositato memoria istruttoria riassuntiva dei capitoli di prova, specificando di agire "per la società Veneta Assicurazioni, ora Winterthur Assicurazioni s.p.a. con l’avv. Mario Walter Fassio".

In tal modo Winterthur da un lato ha formalmente dichiarato in giudizio l’avvenuta incorporazione; dall’altro lato si è spontaneamente costituita in giudizio con il medesimo difensore già costituito per l’incorporata.

Il Tribunale ha perciò ritenuto non sussistere gli estremi per l’interruzione del processo, non essendo mai venuto meno il contraddittorio fra le parti, così implicitamente ma inequivocabilmente revocando il provvedimento di interruzione.

Ha soggiunto che all’atto della costituzione in giudizio all’udienza del 25 gennaio 1999 Winterthur, sempre tramite l’avv. Fassio, ha richiamato tutte le conclusioni istruttorie e di merito già formulate in precedenza, ivi incluse quelle di cui alla memoria 16.12.1997, il che conferma che essa è pienamente e consapevolmente subentrata alla parte originaria fin da quella data, nonostante la sua dichiarazione di volersi costituire solo per eccepire l’intervenuta estinzione.

Ne consegue che i successivi atti di riassunzione e le relative notificazioni sono irrilevanti, avendo il Tribunale accertato la rituale formazione del contraddittorio, tramite la spontanea costituzione in giudizio della società incorporante.

6.- Ne consegue che il primo e il secondo motivo risultano assorbiti.

6.1.- Quanto al primo motivo deve essere tuttavia specificato che la ricorrente ha dimostrato – producendo copia autentica del provvedimento – che la data fissata dal giudice a seguito del primo ricorso in riassunzione era quella del 20 maggio 1999, con termine per la notificazione fino al 30 novembre 1998; non invece quella del 20 maggio 1998, con termine per la notifica fino al 30.4.1998, come afferma la Corte di appello; che questo secondo termine non era ancora scaduto, alla data (18 maggio 1998) in cui è stato presentato il secondo ricorso in riassunzione, quindi poteva essere prorogato.

Risulta poi che anche il termine per la notificazione del secondo ricorso (25 settembre 1998) è stato rispettato, poichè in data 18 giugno 1998 l’atto è stato notificato non solo alla SAI, ma anche alla "Veneta Assicurazioni" presso il suo difensore avv. Mario Walter Fassio.

Vero è che questa seconda notificazione avrebbe dovuto essere indirizzata all’incorporante Winterthur e non alla Veneta, ma la diretta e immediata successione dell’una all’altra fin dall’udienza del 16.12.1007 e la consegna dell’atto all’unico difensore di entrambe avrebbe comunque consentito di ritenere che l’atto ebbe a raggiungere il suo scopo, così precludendone la dichiarazione di nullità.

Ciò anche nel quadro dei principi di cui all’art. 111 Cost., i quali debbono dissuadere dal procedere ad interpretazioni e applicazioni delle norme del diritto processuale (e sostanziale) che – dettate per garantire l’effettiva e sostanziale tutela del contraddittorio, del diritto di difesa e della breve durata del processo – vengano nel singolo caso invocate in vista del risultato opposto e in relazione a fattispecie nelle quali questi diritti non sono stati lesi in alcun modo.

7.- In accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, nella parte in cui ha dichiarato estinto il processo, con rinvio della causa alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione, affinchè esamini e decida la vertenza nel merito.

8. – Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il terzo motivo di ricorso e dichiara assorbiti il primo e il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata a rinvia la causa alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione, che deciderà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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