Cass. civ. Sez. III, Sent., 16-03-2012, n. 4234 Assicurazione contro i danni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La s.r.l. F.lli Cassetti (oggi s.r.l. Firenze Regali in liquidazione) ha proposto al Tribunale di Prato domanda di condanna delle s.p.a.

Aurora Assicurazioni, Fondiaria SAI e Milano Assicurazioni, coassicuratrici, al pagamento ciascuna per la sua quota – dell’indennizzo ad essa spettante in virtù delle polizze assicurative in corso, a seguito dell’allagamento prodottosi il 30.10.1992 nei locali seminterrati della sua azienda, adibiti a magazzino.

Ad avviso dell’attrice l’allagamento si è verificato a causa della caduta di un fulmine, durante un violento temporale, che ha messo fuori uso sia l’impianto elettrico generale, sia il dispositivo elettronico (teleruttore) che doveva attivare il generatore autonomo di soccorso. A causa del mancato funzionamento del teleruttore le pompe ad immersione per il sollevamento delle acque erano rimaste inattive, causando l’allagamento dei locali, con danni alle merci ivi giacenti per L. 467.178.000.

Le convenute hanno resistito alla domanda, eccependo sia la prescrizione, sia l’estraneità dell’evento alla copertura assicurativa, trattandosi di polizze di assicurazione contro l’incendio e per eventi speciali, che coprivano i danni provocati da fulmini solo se il fulmine fosse caduto a distanza non superiore a 20 metri dal luogo del sinistro.

Il Tribunale ha accolto la domanda, condannando le convenute a pagare, rispettivamente, Euro 38.604,37, Euro 16.889,41 ed Euro 14.476,63.

Proposto appello dalle soccombenti, la Corte di appello di Firenze, con la sentenza impugnata in questa sede, ha annullato la sentenza di primo grado, rigettando le domande, sul rilievo che il danno non è stato provocato nè da azione diretta del fulmine sull’immobile assicurato, nè da azione indiretta, in quanto ha interessato la cabina ENEL, situata ad oltre venti metri di distanza.

La s.r.l. Firenze Regali propone due motivi di ricorso per cassazione.

Le intimate non hanno depositato difese.

Motivi della decisione

1.- L’oggetto della garanzia assicurativa di cui alle polizze in discussione è articolato e complesso. Ma qui non si pone il problema di richiamarne testualmente i termini poichè è pacifico in causa che il sinistro è stato provocato da un guasto all’impianto elettrico, a sua volta causato dalla caduta di un fulmine, e che il fulmine non ha colpito direttamente l’immobile e i beni danneggiati, ma si è abbattuto ad una certa distanza.

Si discute se la distanza fra il punto di caduta ed il luogo in cui il danno si è prodotto superi la distanza di venti metri, entro la quale soltanto la polizza assicura il diritto all’indennizzo.

2.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata ha affermato essere "incontestato che il fulmine ha interessato la cabina elettrica ENEL, ben più distante di venti metri dalle cose assicurate". Assume che nessuna prova è stata fornita dalle convenute di tale circostanza.

Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 2697 c.c., con riferimento agli artt. 1362, 1366, 1370 e 2698 c.c., nella parte in cui la Corte di appello ha implicitamente posto a suo carico l’onere della prova che il fulmine ebbe a cadere a distanza inferiore ai venti metri, onere che invece graverebbe sulle convenute, sia perchè la clausola n. 11 della polizza 17/312198, che regola la fattispecie, è costruita in modo tale per cui la distanza del punto di caduta del fulmine è considerata come fatto impeditivo della garanzia; sia perchè una diversa interpretazione sarebbe in contrasto con i principi in tema di onere della prova e di interpretazione del contratto. Essa infatti renderebbe eccessivamente gravoso l’esercizio del diritto, in violazione dell’art. 2698 c.c., e sarebbe in contrasto con il principio secondo cui il contratto deve essere interpretato secondo buona fede;

tenendo conto del comportamento delle parti (nella specie le assicuratrici avrebbero inizialmente ammesso di essere tenute alla garanzia), ed in base a criteri di favore per il contraente debole.

2.- I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati perchè connessi, sono inammissibili ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., poichè la sentenza impugnata ha deciso la questione controversa in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di cassazione. La Corte ha più volte specificato che l’assicuratore della responsabilità civile convenuto per l’adempimento del contratto che alleghi l’esclusione della garanzia assicurativa non propone un’eccezione in senso proprio, poichè tale allegazione si risolve nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda.

Ne consegue che l’assicuratore non assume alcun onere probatorio, restando immutato a carico dell’attore l’onere di dimostrare il fatto costitutivo della domanda in tutta la sua estensione.

Nè può farsi distinzione fra clausole generali e clausole speciali del contratto, dal momento che tutte ed inscindibilmente le clausole attengono alla delimitazione dell’oggetto della garanzia, il quale, se contestato, deve essere provato unicamente dall’attore che intenda giovarsi dei relativi effetti, trattandosi di fatto costitutivo della domanda ai sensi dell’art. 2697 c.c., comma 1 (Cass. civ. Sez. 3, 23 febbraio 1998 n. 1946; Idem, 10 ottobre 2003 n. 16831; Idem, 20 marzo 2006 n. 6108, fra le altre).

La questione di cui sopra configura una questione di diritto, che attiene ai principi in base ai quali va ripartito fra le parti l’onere della prova, pur se il primo motivo di ricorso è prospettato come vizio di motivazione; e la ricorrente non ha prospettato argomentazioni idonee a giustificare il riesame dei suddetti principi. Le norme in tema di interpretazione del contratto vengono in considerazione per chiarire il significato delle clausole contrattuali (ivi inclusa quella avente ad oggetto l’esatta delimitazione dei rischi assicurati); ma nulla hanno a che fare con le norme in tema di onere della prova, nè forniscono argomento per infirmare il richiamato principio giurisprudenziale secondo cui – accertato l’oggetto della copertura assicurativa (se del caso alla luce dei criteri interpretativi sopra indicati) – è onere dell’assicurato che agisca per ottenere il pagamento dell’indennizzo fornire la prova della sussistenza di tutti i relativi presupposti.

3.- Il ricorso deve essere rigettato.

4. – Non essendosi costituite le intimate non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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