Cass. civ. Sez. III, Sent., 16-03-2012, n. 4232 Onorari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con sentenza in data 2 febbraio 2005 il Tribunale di Catania – Sezione distaccata di Belpasso – accolse parzialmente la domanda proposta da M.G. condannando il Comune di Belpasso a corrispondere a costui la somma di Euro 138.563,32 a titolo di compensi professionali per l’attività di progettazione svolta in favore del Comune.

2.- Con sentenza in data 14 ottobre – 20 novembre 2009 la Corte d’Appello di Catania ridusse ad Euro 86.504,00 la somma dovuta dal Comune.

La Corte territoriale osservò per quanto interessa: spettava al M. il compenso per l’attività di progettazione di massima non essendo risultato che essa presentasse notevoli difformità rispetto alla progettazione preliminare dell’opera; il progetto esecutivo a stralcio non era immediatamente utilizzabile, quindi cantierabile, perchè il sistema fognario ivi previsto era in contrasto con le prescrizioni del PARF vigente; il terzo motivo di appello del Comune era inammissibile per aspecificità. 3.- Avverso la suddetta sentenza il M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Comune di Belpasso ha proposto ricorso incidentale basato su cinque motivi.

La controversia, inizialmente avviata alla trattazione in camera di consiglio, è stata rinviata alla pubblica udienza.

Il Comune di Belpasso ha presentato memoria. Anche il M. ha depositato memoria, ma solo in data 20 gennaio 2012, quindi oltre il termine di legge.

Motivi della decisione

A) Ricorso principale del M..

1.- Il primo motivo lamenta omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Il tema trattato è la corrispondenza delle progettazioni alle indicazioni della committenza. Si assume che la Corte territoriale, dapprima ha definito l’eccezione di inadempimento sollevata dal Comune pretestuosa e in contrasto con le risultanze processuali e poi ha negato il riconoscimento della prestazione relativa a fognature e impianti.

1.2. – La censura è manifestamente infondata. Infatti la prima espressione della sentenza impugnata è la risposta al primo motivo di appello del Comune, coerentemente rigettato, che riguardava il compenso per la progettazione di massima dell’opera, mentre la seconda costituisce la risposta al secondo motivo del Comune, accolto, che invece riguardava il diverso progetto esecutivo stralcio.

Ovviamente non è contraddittorio valutare diversamente, sotto il profilo del corretto adempimento, un progetto di massima e un progetto esecutivo.

2.1. – Il secondo motivo adduce omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, indicato nel mancato riconoscimento del compenso appunto per l’esecuzione del progetto stralcio esecutivo.

2.2 – La censura è manifestamente infondata poichè l’accertata conformità ai dettami della committenza del progetto di massima non esclude l’inutizzabilità (per le ragioni indicate dalla sentenza) di quello esecutivo.

B) Ricorso incidentale del Comune di Belpasso.

3.1. – Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 1460 c.c.;

contraddittoria e comunque insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. Il Comune si duole del rigetto del primo motivo di appello relativo al compenso per il progetto generale di massima.

3.2.- Le argomentazioni a sostegno non dimostrano l’ipotizzata violazione di una norma di diritto, ma si muovono su un piano squisitamente di merito e contengono continui e ampi riferimenti a documenti nei cui confronti non è stato rispettato l’art. 366 c.p.c., n. 6. Infatti è orientamento costante (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3^ n. 22302 del 2008) che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la "specifica" indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità.

In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto.

Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.

D’altra parte la Corte territoriale ha fatto leva sul principio della buona fede, considerando che il Comune aveva accettato il progetto.

4.1.- Il secondo motivo lamenta contraddittoria e comunque insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Il ricorrente incidentale si duole che la Corte drappello abbia ritenuto generico il terzo motivo di gravame con il quale censurava l’accoglimento acritico delle conclusioni del C.T.U. senza prendere in considerazione le numerose contestazioni del C.T. di parte.

4.2.- La censura viola il disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6 per le ragioni indicate con riferimento al primo motivo e, inoltre, è esposta in termini assolutamente generici.

5.1 – Il terzo motivo ipotizza violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c.; omessa e comunque insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. Il tema trattato è il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento danni per effetto dell’asserito inadempimento contrattuale del M..

.5.2.- La censura presenta le medesime caratteristiche negative delle precedenti: violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, genericità delle argomentazioni, peraltro di merito, omessa dimostrazione dell’asserita violazione di norme di diritto. D’altra parte l’accettazione del progetto di massima esclude in radice la configurabilità del danno.

6.1 – Il quarto motivo adduce violazione dell’art. 1124 c.c. e art. 9 legge professionale dei geometri e degli ingegneri; omessa motivazione. Ci si duole della ritenuta decorrenza degli interessi dalla data della parcella.

6.2.- La censura viola il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione in quanto non riferisce se e in quali termini la questione sia stata prospettata alla Corte territoriale (dal testo della sentenza impugnata non risulta), e, pertanto, è inammissibile in quanto nuova.

7.1.- Il quinto motivo denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese.

7.2.- La censura presuppone l’accoglimento delle precedenti e, pertanto, ne segue le sorti.

8.- In definitiva, entrambi i ricorsi vanno rigettati. L’esito della controversia giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta. Spese del giudizio di cassazione compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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