Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 15-07-2011) 11-10-2011, n. 36712 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 5.1.2011 il tribunale di Napoli, investito ai sensi art. 309 cod. proc. pen., rigettava la richiesta di riesame dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta a carico di D.M.P., per il reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, essendo stato colto il prevenuto fuori dal comune di Maddaloni, in cui aveva l’obbligo di risiedere, in forza di misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Il tribunale riteneva che il contegno tenuto dall’indagato era espressivo di una volontà diretta ad infrangere le regole, non occasionale e quindi significativa di pericolosità sociale; la valutazione negativa si imponeva anche alla luce dei precedenti penali del prevenuto, quanto al profilo delle esigenze di prevenzione; veniva presunto poi un pericolo di fuga che giustificava la misura della custodia domiciliare disposta.

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione la difesa dell’indagato per dedurre nullità dell’ordinanza per manifesta erronea applicazione della legge ed illogicità della motivazione: viene sottolineato che si trattava della prima occasione in cui il D.M. aveva violato le prescrizioni; che tra i precedenti penali dell’interessato non figurano reati per evasione;

che appena controllato il medesimo aveva fornito la sua carta di identità per consentire la sua identificazione; che aveva giustificato la sua condotta asserendo che si sentiva depresso e voleva raggiungere l’ospedale di Caserta; che lo stesso svolgeva attività lavorativa come falegname e dunque si era integrato sotto un profilo sociale, che era sottoposto a programma riabilitativo perchè affetto da etilismo cronico e tossicodipendenza. Pertanto sarebbe stata immotivata la valutazione di irrilevanza della giustificazione addotta dallo stesso, da parte del giudice a quo e non congrua la valutazione, quanto alla sussistenza di esigenze cautelari. Non sarebbe stato indicato alcuno specifico elemento a cui ancorare il giudizio di pericolosità, essendo stata espressa la valutazione solo sulla base di considerazioni prognostiche legate ai precedenti penali dell’imputato.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato, avendo il tribunale dato conto degli elementi che compongono il quadro indiziario in piena aderenza alle emergenze disponibili (accertata presenza del prevenuto nel comune di Caserta, in aperte violazione all’obbligo di prevenzione su di lui gravante). La condotta è stata ritenuta con valutazione immune da cadute logiche non meramente occasionale, ragione per cui è stato espresso un giudizio di pericolosità correttamente ancorato ai dati connotanti il reato ed alla condotta pregressa che non a caso portò alla sottoposizione della misura della sorveglianza speciale per anni tre, con obbligo di soggiorno nel comune di Maddaloni. Attesa la correttezza del procedimento inferenziale seguito dal Tribunale per addivenire a ritenere la sussistenza delle esigenze social preventive, non è consentito contrapporre altra valutazione in detta sede a fronte dei rilievi di puro fatto opposti dal ricorrente.

Nessuna forzatura del dato normativo è dato riscontrare, nè il provvedimento sconta alcun deficit di logicità.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in Euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p..

Va trasmessa, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1000,00 alla cassa delle ammende.

Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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