Cass. pen., sez. III 21-04-2006 (14-03-2006), n. 14242 SANITÀ PUBBLICA – Gestione dei rifiuti – Fanghi di depurazione – Attività di spargimento dei fanghi oltre il termine previsto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Ferrara, con sentenza emessa l’01/02/05, assolveva C? F? colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 99 del 1992, art. 16, comma 5, perché il fatto non costituisce reato.

Il P.M. presso il Tribunale di Ferrara proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare il ricorrente esponeva: 1. che nella fattispecie ricorrevano gli elementi costitutivi della contravvenzione de qua, poiché l’operazione di spandimento dei fanghi era iniziato ben dieci giorni dopo il deposito dei fanghi sul terreno dell’azienda agricola C? E?, il tutto in violazione dell’art. 5, comma 5, della relativa autorizzazione provinciale; 2. che non poteva essere invocato l’errore scusabile nell’interpretazione della normativa in materia, poiché la S.r.l. Coop SERECO (di cui C? F? era rappresentante legale) – incaricata dell’attività di trasporto, deposito e spandimento dei fanghi di depurazione sul terreno della citata azienda agricola C? E? – era una ditta che operava da tempo nel settore in esame e che si avvaleva di collaboratori esperti nella materia de qua.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata. Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 14/03/06, ha chiesto l’annullamento con rinvio.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Nella fattispecie è stato contestato a C? F?, quale rappresentante legale della SERECO Soc Coop. a r.l., la contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 99 del 1992, art. 16, comma 5, per non aver osservato le prescrizioni di cui al punto 5 dell’autorizzazione provinciale n. 41033 del 28/05/01; con particolare riferimento all’accumulo tecnico dei fanghi di depurazione, protrattosi per un periodo di tempo superiore al termine di gg. 10 dalla data di inizio dei lavori.

Il Tribunale di Ferrara con sentenza emessa l’01/02/05, ha assolto il C? dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato. Nella motivazione della decisione, il Giudice dava atto che la Società SERECO con missiva del 03/10/01 – pervenuta il 09/10/01 – comunicava all’A.R.P.A., Provincia di Ferrara e Comune di Comacchio: 1) che dopo dieci giorni da detta data "potrebbero iniziare i lavori di utilizzo agronomico di fanghi biologici di depurazione;

2), che i fanghi di depurazione erano stati trasportati e depositati sui terreni dell’azienda agricola di C? E?, in più riprese a decorrere dal 12/10/2001;

3) che, a causa delle abbondanti precipitazioni piovasche, lo spargimento dei fanghi era stato effettuato il 31/10/01.

Il Tribunale di Ferrara, sulla base dei citati dati fattuali acquisiti al processo, riteneva – stante l’incertezza del termine entro cui dovevano iniziare i lavori di spargimento dei fanghi – che ricorreva il legittimo convincimento (ossia la cosiddetta buona fede) del C? di agire nel rispetto della normativa de qua, con conseguente assoluzione del medesimo per carenza dell’elemento soggettivo del predetto reato.

Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, va affermato che trattasi di motivazione errata in diritto e comunque illogica poiché contraddittoria. In primo luogo va affermato che, ai sensi art. 5 comma 5 della citata autorizzazione provinciale, l’accumulo tecnico sui terreni in esame non poteva essere superiore ad un periodo superiore ai dieci giorni dalla data di inizio dei lavori comunicati alla competente struttura amministrativa di controllo.

Orbene nella fattispecie in esame, la s.r.l. Sereco aveva comunicato che i lavori di spargimento dei fanghi sarebbero iniziati dieci giorni dopo la notifica della relativa missiva-pervenuta alla competente A.R.P.A. il 09/10/2001; ossia entro il 19/10/01. I lavori de quibus, invece, a causa di abbondanti piogge cadute nel periodo in questione, erano stati differiti sino al 31/10/01; nonostante che i fanghi fossero stati depositati sul terreno già a partire dal 12/10/01.

La S.r.l. SERECO – in violazione sempre di quanto prescritto nel citato art. 5 comma 5 dell’autorizzazione provinciale – non aveva comunicato all’A.R.P.A. il differimento dei predetti lavori di spargimento de fanghi a causa delle abbondanti piogge cadute nel periodo in esame.

In conclusione, i lavori in questione erano iniziati oltre il prescritto termine di giorni dieci e senza alcuna comunicazione, alla competente Autorità Amministrativa di controllo, delle cause che legittimavano detto differimento: il tutto in violazione delle prescrizioni di cui al citato art. 5 dell’Autorizzazione provinciale. Ancora, non si può affermare – diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di merito – la sussistenza della buona fede del C? nella condotta in esame, poiché l’incertezza sulla data di inizio dei lavori non era dovuta a fatto obiettivo ed indipendente dalla volontà dell’imputato medesimo.

Detta incertezza era invece determinata esclusivamente da condotta contra legem posta in essere dal C?. La srl Sereco, invero, aveva l’obbligo di indicare con precisione la data di inizio dei lavori (fatta salva la possibilità di comunicare eventuali ritardi dovuti ad eventi meteorologici straordinari; facoltà di cui non si era avvalsa la citata società) e non limitarsi ad indicare una probabile data in cui sarebbero potuti iniziare i lavori.

Trattasi di dichiarazione di contenuto indeterminato, non consentita nei termini come formulata, poiché da un lato non permetteva alcun tempestivo controllo da parte della competente A.R.P.A. sullo svolgimento in concreto dei lavori di spargimento dei fanghi; dall’altra rimettereva di fatto all’insindacabile vantazione della S.r.l. SORECO la determinazione dell’inizio effettivo dei lavori. La citata comunicazione andava, pertanto, intesa, sotto il profilo della rilevanza giuridica ai fini di quanto prescritto dall’autorizzazione provinciale, nel senso che i lavori di spargimento dovevano iniziare (e non che sarebbero potute iniziare) dopo dieci giorni dalla data di ricevimento, da parte dell’A.R.P.A., della comunicazione medesima. Va annullata, pertanto, la sentenza del Tribunale di Ferrara in data 01/02/05 con rinvio a detto ufficio giudiziario per un nuovo esame.

P.Q.M.

LA CORTE

Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Ferrara.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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