T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 10-11-2011, n. 2012 Decreto ingiuntivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 3.12.2008 T.C., premesso di essere dipendente del Ministero della Giustizia con la qualifica di agente di custodia con matricola n. 093620 e di espletare il proprio servizio presso il nucleo traduzioni e piantonamenti della polizia penitenziaria in forza presso la casa circondariale Petrusa di Agrigento; che mensilmente si occupa della traduzione dei detenuti in altre strutture site fuori dalla città e per tale attività ha diritto di percepire una indennità che si compone delle voci: rimborso pasti, indennità di missione, indennità di passivo prevista dall’art. 6 del D.P.R. 254/99; che ogni missione viene annotata in un foglio di viaggio ove sono indicati tutti i dati necessari per valutare il servizio, con allegate le note spese dei pasti consumati i cui costi sono anticipati dai singoli agenti; che ogni mese viene predisposto un quadro riepilogativo delle missioni effettuate nel mese di riferimento, quadro vidimato dal Direttore e trasmesso alla ragioneria per il pagamento; che copia di tale rendiconto mensile viene consegnato ad ogni dipendente interessato; che con gli emolumenti del mese successivo i costi delle missioni dovrebbero essere corrisposti agli Agenti; che l’Amministrazione non provvedeva al pagamento delle missioni dal marzo del 2008, di guisa che egli era creditore sino al mese di settembre 2008 della complessiva somma di Euro 1.748,82; tutto quanto sopra premesso, ha chiesto al Tribunale adito di ingiungere all’Amministrazione resistente il pagamento della somma di Euro 1.748,42, oltre interessi legali decorrenti dalle singole scadenze al saldo.

A seguito di richiesta di integrazione documentale effettuata dal Tribunale adito il ricorrente ha prodotto note in data 9.1.2009, 12.2.2009 e 23.2.2009.

Con decreto n. 15/2009 emesso il 18.3.2009 il Tribunale adito ha accolto in parte la domanda del ricorrente ed ingiunto all’Amministrazione resistente il pagamento della somma di Euro 1.544,20, oltre interessi legali decorrenti da ogni singola mensilità al saldo e spese legali.

Avverso il predetto decreto ha proposto opposizione l’Amministrazione resistente, eccependo che analoga azione era stata intrapresa da diciotto dipendenti tutti in servizio presso la stessa sede; che con nota del 30.1.2009 il Ministero aveva rappresentato al ricorrente che il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione penitenziaria per la Sicilia aveva preannunziato l’assegnazione alla Casa Circondariale di Agrigento dei fondi per l’ormai imminente pagamento delle spese di missione per l’anno 2008; che con nota del 7.2.2009 aveva informato il ricorrente che era in corso la necessaria attività di elaborazione dei dati e di calcolo per la formazione dei prospetti riepilogativi riguardanti il servizio di missione di cui trattasi, al fine di procedere alla preannunziata liquidazione delle spettanze economiche al personale avente diritto; che con ulteriore nota del 12.2.2009 aveva comunicato di avere provveduto ad impegnare i fondi necessari per l’imminente pagamento delle spettanze economiche; che con nota del 5.2.3009 aveva comunicato al difensore del ricorrente di avere emesso in pari data ordinativi di pagamento in favore di ciascuno dei dipendenti aventi diritto, inviando nota alla Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale di Agrigento; che, in particolare, per quanto riguarda il ricorrente, in data 5.3.2009 era stato emesso l’ordine di accreditamento n. 141 del capitolo 1671 del bilancio del Ministero della Giustizia; che il predetto ordinativo era pervenuto alla Banca d’Italia in data 9.3.2009; che quest’ultima in data 11.3.2009 aveva pagato la somma di Euro 1.544,20 mediante accredito sul conto corrente bancario del ricorrente; che quest’ultimo, però, aveva omesso di rappresentare l’avvenuto pagamento nell’ambito del giudizio intrapreso; che il Tribunale adito, pur prendendo atto della nota dell’Amministrazione del 5.3.2009, aveva emesso il decreto ingiuntivo ritenendo non fornita la prova dell’avvenuto pagamento; che il ricorrente aveva quindi notificato all’Amministrazione unitamente al decreto apposita specifica in cui rappresentava di avere già ricevuto il pagamento e di volerlo imputare prima alle spese, poi agli interessi ed infine al residuo capitale; tutto quanto sopra eccepito, ha chiesto l’annullamento del decreto ingiuntivo per le seguenti ragioni: 1) difetto delle condizioni di ammissibilità del procedimento per ingiunzione (mancanza del requisito dell’esigibilità del credito); 2) inesistenza del credito azionato alla data di emissione del decreto ingiuntivo.

All’udienza del 12.10.2011 il ricorso, su concorde richiesta dei procuratori delle parti, è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

L’opposto, ricorrente sostanziale, ha agito per il pagamento della somma di Euro 1.748,82 richiesta a titolo di rimborso pasti e pagamento delle indennità di missione e di passivo, quest’ultima prevista dall’art. 6 del D.P.R. 254/99, per i mesi da marzo a settembre del 2008.

L’opponente ha sostenuto il difetto del requisito dell’esigibilità del credito al momento dell’emissione del decreto ingiuntivo ed in ogni caso la sua inesistenza (rectius estinzione), a tale momento, per intervenuto adempimento dell’obbligazione pecuniaria.

Occorre scrutinare per prima la seconda eccezione in quanto logicamente preliminare, dal momento che il suo eventuale accoglimento comporterebbe l’integrale accoglimento dell’opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso a fronte di un credito inesistente.

L’eccezione è infondata.

L’esistenza del credito – in disparte il profilo della sua esigibilità che più avanti si affronterà – deve essere vagliata non già al momento della emissione del decreto ingiuntivo ma a quello della proposizione del ricorso monitorio, poiché è quest’ultimo che segna l’inizio dell’azione giudiziale.

In altri termini quando il ricorrente ha proposto la domanda l’obbligazione pecuniaria non era ancora stata estinta mediante pagamento, intervenuto solo successivamente in pendenza del giudizio.

Rigettata la superiore eccezione, deve tuttavia essere parzialmente dichiarata cessata la materia del contendere, avendo il Ministero resistente provveduto al pagamento della somma capitale richiesta dal ricorrente successivamente alla proposizione del decreto ingiuntivo ed antecedentemente la sua emissione.

Resta da esaminare la domanda del creditore sostanziale di condanna dell’Amministrazione al pagamento degli interessi legali, il che involve l’esame dell’eccezione di difetto di esigibilità del credito azionato.

Sostiene la predetta Amministrazione che il credito del ricorrente sarebbe privo di tale requisito sino al momento della liquidazione, dal che conseguirebbe che non decorrerebbero gli interessi legali sino a quando l’Amministrazione non abbia compiuto tutte le relative operazioni di calcolo.

Ritiene il Collegio che siffatta tesi, la quale può astrattamente condurre ad una inesigibilità sine die, non possa essere condivisa, in quanto rimetterebbe al debitore la decisione sulla decorrenza del credito a fronte di una prestazione lavorativa già eseguita, in contrasto con il principio costituzionale di solidarietà sociale e cooperazione che informa anche i rapporti obbligatori e "che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell’imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge" (Cassazione Civile, Sez. III, 10/11/2010, n. 22819; Cass. Civ., Sez. I, 20 aprile 1994, n. 3775).).

Se è vero, dunque, che nella normativa sulle indennità in esame e sul rimborso dei buoni pasto non si rinviene un termine ad quem cui ancorare l’esigibilità del credito indennitario e restitutorio dell’Amministrazione, ciò non autorizza a ritenere che tale termine possa essere fissato ad libitum dal creditore, di talché proprio in applicazione del predetto principio costituzionale di solidarietà sociale si impone una diversa soluzione ermeneutica maggiormente conforme ai canoni di correttezza e buona fede.

Osserva il Collegio che è incontroverso tra le parti che il calcolo delle spettanze economiche de quibus avvenga dietro consegna ogni mese, da parte del dipendente, di un quadro riepilogativo delle missioni effettuate nel corso dello stesso.

In difetto di espressa previsione ad hoc ritiene il Collegio che il procedimento di liquidazione delle predette spettanze debba concludersi nei successivi trenta giorni, ovvero al termine del mese successivo alla presentazione del quadro riepilogativo, in analogia (se non in diretta applicazione) dell’art. 2, comma II della L. 241/90 che fissa in via generale il termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi.

E’ alla scadenza di detto termine che i crediti in parola devono considerarsi esigibili, sicché è da tale data che gli interessi legali cominciano a decorrere.

Alla luce delle considerazioni che precedono va dichiarata parzialmente cessata la materia del contendere con conseguente revoca del provvedimento monitorio.

Va altresì dichiarato il diritto del ricorrente alla corresponsione degli interessi legali sulle somme già corrisposte con la decorrenza di cui sopra, e per l’effetto va condannata l’Amministrazione resistente al pagamento degli interessi richiesti secondo la predetta decorrenza.

Le spese di lite possono essere compensate per 3/4 in ragione della non chiarezza del quadro normativo di riferimento (attesa la mancanza di una norma specifica regolatrice della materia) ed in considerazione dell’avvenuto pagamento nel corso del giudizio.

Per la restante parte le spese seguono la soccombenza dell’Amministrazione resistente e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto,dichiara parzialmente cessata la materia del contendere e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto.

Accerta il diritto del ricorrente alla percezione delle somme dovute a titolo di interessi legali secondo la decorrenza indicata in motivazione e, per l’effetto, condanna l’Amministrazione resistente alla loro corresponsione secondo tale decorrenza.

Compensa per 3/4 le spese di lite; condanna l’Amministrazione resistente a rifondere al ricorrente la restante parte che liquida in Euro 300,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *