Cass. civ. Sez. III, Sent., 16-03-2012, n. 4226 Riparazione per errore giudiziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

p. 1. L’Avvocato V.W. ha proposto contro lo Stato Italiano, rappresentato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ricorso per cassazione, ai sensi della L. n. 117 del 1988, art. 5, comma 4, secondo inciso, avverso il decreto del 28 luglio 2010, con il quale la Corte d’Appello di Perugia ha rigettato il reclamo contro il decreto del22 aprile 2010, con cui il Tribunale di Perugia aveva dichiarato l’inammissibilità dell’azione proposta ai sensi dell’art. 2 della citata legge da esso ricorrente introdotta nel novembre del 2000 davanti al Tribunale di Roma, poi dichiaratosi territorialmente incompetente a beneficio di quello perugino, per ottenere il risarcimento dei danni a suo dire sofferti in conseguenza della vicenda processuale articolatasi con la proposizione di un’azione risarcitoria introdotta contro il Ministero di Grazia e Giustizia ed alcuni magistrati del Tribunale di Modena nell’aprile del 1988 ed articolatasi con tre gradate pronunce del Tribunale di Roma, della Corte d’Appello di Roma e della Corte di cassazione. p.2. Al ricorso, che prospetta tre motivi, ha resistito con "comparsa di costituzione" la Presidenza del Consiglio dei ministri. p.3. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

p.1. Il Collegio ritiene superfluo riferire dei tre motivi che propone il ricorso perchè esso appare inammissibile in quanto proposto tardivamente, come eccepito dalla parte resistente (con rilievo al quale nella memoria parte ricorrente non ha, peraltro, replicato) e sarebbe stato comunque rilevabile d’ufficio.

Va premesso che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte il secondo inciso della L. n. 117 del 1988, art. 5, comma 4 costituisce lex specialis ai fini della individuazione di un termine breve di impugnazione in sede di legittimità del decreto emesso dalla corte d’appello sul reclamo previsto dal primo inciso dello steso comma (ex multis, si veda già Cass. 13003 del 1997).

Ora, risulta dal fascicolo d’ufficio della Corte d’Appello di Perugia, trasmesso a questa Corte ai sensi del quarto inciso della L. n. 117 del 1988, art. 5, comma 4, che la cancelleria della Corte perugina ebbe a notificare al difensore del ricorrente, Avvocato I.E., in data 4 agosto 2010, il decreto qui impugnato.

Ne consegue che, tenuto conto dell’operare della sospensione dei termini per il periodo feriale fino al 15 settembre 2010, il termine per la proposizione del ricorso per cassazione, previsto dal secondo inciso dell’art. 5, citato comma 4, ebbe a scadere il 15 ottobre 2010.

Il ricorso, viceversa, risulta notificato, quanto al perfezionamento della notifica per il ricorrente, il 29 ottobre 2010 e, quindi, allorquando il termine per l’impugnazione in questa sede di legittimità si era già consumato.

Va avvertito che all’atto del deposito del ricorso presso la cancelleria della Corte d’Appello di Perugia parte ricorrente ha depositato copia autentica del decreto impugnato con la relata della sua notificazione ad istanza dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, perfezionatasi per esso destinatario in data 30 settembre 2010, ma a tale notificazione è evidente che non può attribuirsi alcun effetto di prolungamento del termine di impugnazione iniziato a decorrere alla scadenza della sospensione feriale.

Inoltre, è appena il caso di rilevare che la notificazione effettuata dalla cancelleria della Corte perugina, ancorchè effettuata al solo Avvocato I., che era domiciliatario e non anche all’Avvocato V.W., che svolgeva il ministero di difensore a favore di se stesso con l’Avvocato I., fu pienamente idonea ai fini della provocazione del decorso del termine di cui alla L. n. 117 del 1988, citato art. 5, comma, 4, secondo inciso.

La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, da tempo affermato che è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione cui dev’essere sostanzialmente apparentato quello di cui alla citata norma speciale della L. n. 117 del 1988, anche al solo difensore non domiciliatario in situazioni nelle quali la parte sia rappresentata da due difensori, uno solo dei quali abbia eletto domicilio (si veda, per il giudizio di primo grado, ma con principio estensibile a tutte le impugnazioni, da ultimo, Cass. n. 2774 del 2011, secondo la quale:

"Quando la parte sia costituita nel giudizio di primo grado a mezzo di due procuratori con uguali poteri di rappresentanza e la notifica della sentenza sia fatta ad entrambi, il termine per l’impugnazione decorre dalla prima notifica, anche se effettuata presso il procuratore non domiciliatario – semprechè tale procuratore non sia esercente fuori dal circondario e non eligente domicilio R.D. n. 37 del 1934, ex art. 82 – atteso che i poteri, le facoltà e gli oneri che fanno capo al difensore domiciliatario sono identici a quelli che ineriscono al mandato del difensore non domiciliatario, con la conseguenza che quest’ultimo non può restare inerte"; anteriormente, con specifico riferimento al ricorso per cassazione, Cass. n. 5759 del 2004). p.2. Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato inammissibile.

Va rilevato che, avendo parte ricorrente prodotto copia del decreto con la notificazione ad istanza della controparte, la situazione è da considerare di allegazione implicita dell’esercizio del diritto di impugnazione nel rispetto del termine ipoteticamente decorso da detta notificazione, onde la con stazione che vi era stata la notificazione ad istanza della cancelleria evidenzia la tardività e, quindi, la inammissibilità dell’impugnazione e non la sua improcedibilità per mancata produzione di copia del decreto con la relata di tale notificazione. p.3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla parte resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro cinquemila, oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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